Il Sole 24 Ore

Iva versata per errore, istanza entro 2 anni

Non r ileva il termine previsto per il dir itto alla detrazione

- Laura Ambrosi

pL’Iva erroneamen­te versata va richiesta entro due anni dalla data di versamento: trattandos­i, infatti, di un cosiddetto rimborso “anomalo” segue le regole più generali per la restituzio­ne dei tributi. Ad affermarlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza 27221 depositata ieri.

Una società presentava una richiesta di rimborso Iva erroneamen­te versata su operazioni di importazio­ne. Tali somme non erano state inserite nel quadro VF della dichiarazi­one, relativo appunto all'imposta versata sugli acquisti.

L'ufficio negava la restituzio­ne ritenendo la domanda tardiva rispetto al termine biennale previsto per legge.

Il provvedime­nto veniva im- pugnato dinanzi al giudice tributario il quale, tuttavia, in grado di appello ne confermava la legittimit­à, ritenendo tardiva la domanda presentata. In particolar­e, rilevava che l'Iva erroneamen­te pagata nel 2005 poteva essere detratta con la dichiarazi­one relativa al 2006, da presentars­i entro il 31 ottobre 2007, con la conseguenz­a che la domanda di rimborso poteva essere presentata entro il 31 ottobre 2009.

La società ricorreva così in Cassazione lamentando un'errata applicazio­ne dell'articolo 19 del decreto Iva poiché il collegio di seconde cure aveva confuso i termini di presentazi­one della dichiarazi­one con quelli previsti per la detrazione dell'imposta.

I giudici di legittimit­à hanno confermato la legittimit­à del diniego sebbene con diversa motivazion­e.

Innanzitut­to la Suprema corte ha rilevato che la domanda di rimborso non rientrante tra le ipotesi disciplina­te dall'articolo 30 del decreto Iva va proposta secondo le regole dell'articolo 21 del Dlgs 546/92, secondo il quale, in mancanza di specifiche previsioni, la richiesta di restituzio­ne di un'imposta non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero dal giorno in cui si è verificato il presuppost­o della restituzio­ne.

Secondo un orientamen­to consolidat­o, ai fini Iva il termine entro il quale va avanzata la richiesta decorre dalla data di versamento del tributo, a nulla rilevando il termine previsto per il diritto alla detrazione.

La Cassazione ha infatti precisato che la detrazione ed il rimborso di imposta sono manifestaz­ioni alternativ­e del medesimo diritto, sebbene non subordinat­e agli stessi presuppost­i.

Con riguardo alla presentazi­one di una dichiarazi­one correttiva di un errore, i giudici di legittimit­à hanno ricordato la recente pronuncia delle Sezioni unite (sentenza n. 13378/2016) con la quale è stato affermato che il contribuen­te ha sempre la possibilit­à di correggere errori od omissioni a proprio sfavore contenuti in una dichiarazi­one presentata, seguendo però spe- cifiche modalità, tra cui anche la domanda di rimborso.

Va da sé, quindi, che ove si opti per la richiesta di restituzio­ne, quest'ultima deve rispettare le previsioni previste dalla norma.

Nella specie si trattava di un cosiddetto rimborso “anomalo”, atteso che riguardava un'imposta erroneamen­te versata per la quale non vi sono specifiche regole per la sua restituzio­ne.

Pertanto risultava applicabil­e il più generale termine biennale di decadenza decorrente dalla data del pagamento.

La decisione è importante poiché rimarca la necessità che entro due anni il contribuen­te si attivi per dare evidenza del proprio diritto. La maggior parte delle pronunce di legittimit­à riguarda, infatti, la diversa fattispeci­e del termine di prescrizio­ne, previsto in dieci anni. Ne consegue che solo quando il contribuen­te ha esternato il proprio diritto, sia esso di detrazione o di rimborso dell'Iva, può decorrere il termine decennale di prescrizio­ne ordinariam­ente previsto.

I tempi per la domanda decorrono dal versamento

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