Indici generici per il caporalato
Il nuovo reato di sfruttamento in vigore dal 4 novembre è affidato in misura eccessiva all’interpretazione dei giudici Le sanzioni potrebbero colpire i datori di lavoro committenti e utilizzatori
pA distanza di cinque anni dall’introduzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (avvenuta con il Dl 138/2011) risultano poche decine le iscrizioni presso le Procure della Repubblica e nemmeno una decina i processi pendenti in fase dibattimentale. A fronte di circa 400mila casi di illeciti denunciati dalle organizzazioni sindacali.
Sarebbero sufficienti questi dati a giustificare la necessità di una riforma della normativa, a cui va aggiunto che, prefigurando un illecito proprio dell’intermediario, tendenzialmente era stata esclusa la responsabilità del datore di lavoro quale mero utilizzatore delle prestazioni ed erano stati lasciati privi di tutela i lavoratori sfruttati ma non reclutati da un caporale, se non irregolari (in quest’ultimo caso scattano la reclusione e la multa previsti dall’articolo 22, comma 12 bis del Dlgs 286/1998).
Tuttavia, nel confezionare il nuovo articolo 603 bis del Codice penale, in vigore dal 4 novembre, la legge 199/2016 anziché impegnarsi in una definizione del concetto di sfruttamento (o anche dello stato di bisogno del lavoratore di cui occorre approfittarsi) si è limitato ad ampliarne gli indici, in modo da alimentare i profili di indeterminatezza dei reali confini dell’incriminazione. Tra le novità si segnalano, in particolare: 1 la reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi da quanto stabilito nei contratti collettivi territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresen- tative a livello nazionale; 1 invece di violazioni sistematiche in materia di retribuzione e quelle relative a orario di lavoro, aspettative e ferie, sono sufficienti quelle semplicemente reiterate, nonché sono estese a ogni periodo di riposo e non solo a quello settimanale; 1 il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro che rileva non è più solo quello che espone il lavoratore a pericolo per la salute, sicurezza o incolumità personale, ma qualunque violazione; 1 quanto alla collocazione dei ciascun lavoratore. La reclusione sale a 5-8 anni e la multa a 1.000-2.000 euro se l’illecito viene compiuto con minacce o violenza. Inoltre scatta un aumento della pena da un terzo alla metà se sono coinvolti più di tre lavoratori, se ci sono minorenni in età non lavorativa, se i lavoratori vengono esposti a situazioni di grave pericolo scrivere davvero l’intervento penale a veri e propri “modi illeciti di produzione”.
Quanto alle altre due situazioni segnalate, occorre soffermarsi sul significato della condotta di utilizzazione indicata all’articolo 603 bis, comma 1, numero 2: chi assume o impiega manodopera sarebbe, infatti, pur sempre il somministratore o l’appaltatore, ma chi poi la utilizza potrebbe risultare chi incamera il prodotto risultante dal lavoro altrui, con conseguente ampliamento della platea dei soggetti penalmente responsabili.
Per evitare tale estensione, con potenziale pregiudizio per la stessa economia e redditività delle imprese, non resterebbero allora che due possibilità: limitare la rilevanza dell’utilizzazione a quella diretta (ovvero senza alcuna intermediazione altrui) oppure, trattandosi di delitto, richiedere una prova rigorosa del dolo, applicando la pena solo ogniqualvolta, tenendo conto dei relativi indici rivelatori, si dimostri che il soggetto non si è certo limitato a omettere di controllare o di informarsi sulle effettive condizioni dei lavoratori, ma avrebbe fatto ricorso a quella agenzia di somministrazione o a quell’appaltatore ove anche avesse saputo che si trattava di prestazioni rese mediante lavoratori impiegati in condizioni di sfruttamento approfittando del relativo stato di bisogno.
Sta di fatto che, al di là dei buoni propositi del legislatore, la palla torna inevitabilmente nelle mani dei giudici, con buona pace del principio costituzionale di determinatezza della fattispecie penale.