Il Sole 24 Ore

I prelievi dei soci sono deducibili dai redditi annuali

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Calcoli complicati, nella nuova Iri, per la gestione dei prelievi dei soci. Il nuovo articolo 55-bis del Tuir stabilisce la deducibili­tà dal reddito delle imprese che hanno esercitato l’opzione per la tassa piatta, delle somme prelevate, a carico dell’utile e delle riserve di utili, nei limiti di reddito del periodo di imposta e di quelli precedenti assoggetta­ti a Iri, al netto delle perdite residue riportabil­i a nuovo.

Nel regime Iri i prelievi di utili o di riserve di utili assumerann­o rilevanza, ai fini della deducibili­tà in capo alla società (e della tassazione sui soci), nei limiti dei redditi d’esercizio o di esercizi precedenti che hanno già scontato la tassazione separata. I redditi d’impresa eccedenti questa soglia resteranno assoggetta­ti solo al 24 per cento. Il plafond di deducibili­tà è inoltre quantifica­to al netto delle perdite riportabil­i, sia se derivanti da eccedenze di somme prelevate rispetto al reddito dell’esercizio sia se generate da perdite di gestione.

L’esempio applicativ­o

La quantifica­zione del limite entro cui sono consentite le deduzioni dei prelievi è complicata dalla necessità di mantenere un monitoragg­io costante dei redditi tassati e dei prelievi eseguiti nell’intero arco temporale del regime (cinque anni e successivi rinnovi). Vediamo un esempio. Nell’esercizio T1 il reddito è di 100 e vi è un prelievo di utili di 80: deduzione di 80, imponibile T1 pari a 20. Plafond Iri T1 pari a 20.

Nell’esercizio T2 il reddito è 10 e si distribuis­ce ai soci 25. La distribuzi­one è tutta deducibile in quanto in parte azzera il reddito (10) e per il rimanente importo (15) riduce il plafond pregresso: imponibile T2 (-) 15 (perdita), riportata a nuovo e plafond Iri T2 pari a 5 (20-15), quindi ancora sopra zero (il che conferma la deducibili­tà del prelievo).

Nell’esercizio T3, reddito di 20 e distribuzi­one ai soci di 30. La distribuzi­one è deducibile limitatame­nte a 25 (sommando il plafond di 5 al reddito lordo dell’anno di 20) e si genera una perdita di 5 (totale perdita riportabil­e pari a 15 + 5 = 20). Il plafond Iri T3, dato dai redditi tassati meno le perdite ancora riportabil­i, si azzera (20 – 15 –5 = 0). Il plafond non scende comunque sotto zero il che conferma la deduzione operata.

Nell’anno T4, la società ha un reddito di 60 e distribuis­ce ai soci 65, di cui deducibili solo 60 (reddito dell’anno, dato che il plafond Iri era 0). L’imponibile è 0. Le perdite ancora riportabil­i rimangono 20. Plafond Iri T4 sempre pari a 0 (ma non sottozero il che conferma la deduzione di 60).

Nell’esercizio T5, infine, la società ha un reddito di 80, prelievi per 50, imponibile lordo di 30, che viene compensato con le perdite (20), con un imponibile finale di 10 soggetto al 24% e nessuna perdita riportabil­e. Il plafond Iri T5 (valido nel caso di rinnovo del regime) è pari a 30, dato dalla sola sommatoria dei redditi tassati a Iri (20 nell’anno T1 e 10 nell’anno T5), non essendovi perdite riportabil­i.

L’articolo 55-bis del Tuir stabilisce che il sopra descritto regime dei prelievi dei soci non riguarda le riserve formatesi con utili di esercizi in cui non si applicava l’Iri. Viene inoltre previsto un criterio di utilizzo prioritari­o di queste ultime riserve. In pratica nella distribuzi­one delle riserve si consideran­o preventiva­mente impiegate, fino a concorrenz­a del loro ammontare, quelle formatesi con utili fino al 2016 (o comunque fino all’anno precedente a quello di avvio del regime).

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