La scelta ex post con l’indicazione nel modello Unico
Opzioni a posteriori per la nuova tassa piatta delle imprese individuali e delle società di
persone. Il regime di tassazione proporzionale del reddito di impresa dei soggetti Irpef in contabilità ordinaria si attiverà su scelta dei contribuenti da comunicare a consuntivo, e dunque nel modello Unico riferito all’anno da cui decorre. Per le imprese in contabilità semplificata, in quanto al di sotto dei limiti di ricavi previsti dall’articolo 18 Dpr 600/1973, sarà necessaria una doppia opzione: la prima per uscire dal regime di cassa e adottare l’ordinaria, la seconda per entrare in regime Iri.
Il nuovo sistema di tassazione delle imprese Irpef (ditte individuali, Snc e Sas) in contabilità ordinaria, che scatta dall’esercizio 2017, è attivabile su opzione del contribuente da esercitarsi nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo di imposta cui la stessa dichiarazione è riferita. I contribuenti potranno dunque esercitare la scelta, che è vincolante per cinque anni ed è rinnovabile, dopo aver verificato la convenienza del regime sulla base dei dati reddituali del primo esercizio. Non trattandosi di un sistema che richiede (rispetto alle altre imprese in ordinaria) alcun particolare adempimento contabile, le imprese Irpef potranno dunque sospendere la decisione sull’Iri per tutto il 2017 e per i primi mesi del 2018 verificando, sulla base dell’importo del reddito e delle somme prelevate dai soci, se conviene o meno adottare la tassa piatta entro il termine per il versamento dell’imposta (30 giugno 2018). L’opzione andrà invece comunicata, per il quinquennio 2017-2021, nel modello Unico 2018 da presentare entro il 30 settembre 2018.
Tempistica di validità
Decorsi i cinque periodi di im
posta di validità dell’Iri, l’opzione, stando alla lettera della legge, perderà efficacia essendo richiesta una nuova opzione laddove il contribuente intenda rinnovarla (per un altro quinquennio).
Il regime delle opzioni Iri (articolo 55-bis del Tuir) non è coordinato con quello introdotto dall’articolo 7-quater, commi 27 e seguenti, del Dl 193/2016 (legge 225/2016) con riferimento ad altri regimi speciali previsti dal Tuir. Quest’ultima norma ha previsto che, dal 2017, le opzioni per trasparenza, consolidato fiscale e “tonnage tax” si rinnovano automaticamente alla scadenza salvo che il contribuente non comunichi espressamente di volerle revocare. Questo sistema di rinnovo automatico salvo revoca non è invece stato previsto per l’Iri e di ciò non si comprende il motivo.
Cambiano le regole anche per la trasparenza delle “piccole” Srl disciplinata dall’articolo 116 Tuir. Dal prossimo anno, le società a responsabilità limitata con volume di ricavi non superiore alle soglie per gli studi di settore e con soci solo persone fisiche in numero non superiore a 10 (20 se si tratta di coop a responsabilità limitata) potranno, oltre alla opzione per la trasparenza (e dunque per un regime analogo alle ordinarie Snc), scegliere di applicare la flat tax delle società di persone. Gli utili derivanti dalla partecipazione nelle Srl che optano per il regime Iri saranno trattati alla stregua delle somme prelevate dai soci delle Snc che utilizzano il medesimo regime: essi perdono dunque la natura di redditi di capitali (dividendi) concorrendo alla formazione del reddito del percettore quali redditi d’impresa (tassazione sul 100%). Non dovranno pertanto applicarsi le ritenute previste dal Dpr 600/1973.