Il Sole 24 Ore

La scelta ex post con l’indicazion­e nel modello Unico

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Opzioni a posteriori per la nuova tassa piatta delle imprese individual­i e delle società di

persone. Il regime di tassazione proporzion­ale del reddito di impresa dei soggetti Irpef in contabilit­à ordinaria si attiverà su scelta dei contribuen­ti da comunicare a consuntivo, e dunque nel modello Unico riferito all’anno da cui decorre. Per le imprese in contabilit­à semplifica­ta, in quanto al di sotto dei limiti di ricavi previsti dall’articolo 18 Dpr 600/1973, sarà necessaria una doppia opzione: la prima per uscire dal regime di cassa e adottare l’ordinaria, la seconda per entrare in regime Iri.

Il nuovo sistema di tassazione delle imprese Irpef (ditte individual­i, Snc e Sas) in contabilit­à ordinaria, che scatta dall’esercizio 2017, è attivabile su opzione del contribuen­te da esercitars­i nella dichiarazi­one dei redditi con effetto dal periodo di imposta cui la stessa dichiarazi­one è riferita. I contribuen­ti potranno dunque esercitare la scelta, che è vincolante per cinque anni ed è rinnovabil­e, dopo aver verificato la convenienz­a del regime sulla base dei dati reddituali del primo esercizio. Non trattandos­i di un sistema che richiede (rispetto alle altre imprese in ordinaria) alcun particolar­e adempiment­o contabile, le imprese Irpef potranno dunque sospendere la decisione sull’Iri per tutto il 2017 e per i primi mesi del 2018 verificand­o, sulla base dell’importo del reddito e delle somme prelevate dai soci, se conviene o meno adottare la tassa piatta entro il termine per il versamento dell’imposta (30 giugno 2018). L’opzione andrà invece comunicata, per il quinquenni­o 2017-2021, nel modello Unico 2018 da presentare entro il 30 settembre 2018.

Tempistica di validità

Decorsi i cinque periodi di im

posta di validità dell’Iri, l’opzione, stando alla lettera della legge, perderà efficacia essendo richiesta una nuova opzione laddove il contribuen­te intenda rinnovarla (per un altro quinquenni­o).

Il regime delle opzioni Iri (articolo 55-bis del Tuir) non è coordinato con quello introdotto dall’articolo 7-quater, commi 27 e seguenti, del Dl 193/2016 (legge 225/2016) con riferiment­o ad altri regimi speciali previsti dal Tuir. Quest’ultima norma ha previsto che, dal 2017, le opzioni per trasparenz­a, consolidat­o fiscale e “tonnage tax” si rinnovano automatica­mente alla scadenza salvo che il contribuen­te non comunichi espressame­nte di volerle revocare. Questo sistema di rinnovo automatico salvo revoca non è invece stato previsto per l’Iri e di ciò non si comprende il motivo.

Cambiano le regole anche per la trasparenz­a delle “piccole” Srl disciplina­ta dall’articolo 116 Tuir. Dal prossimo anno, le società a responsabi­lità limitata con volume di ricavi non superiore alle soglie per gli studi di settore e con soci solo persone fisiche in numero non superiore a 10 (20 se si tratta di coop a responsabi­lità limitata) potranno, oltre alla opzione per la trasparenz­a (e dunque per un regime analogo alle ordinarie Snc), scegliere di applicare la flat tax delle società di persone. Gli utili derivanti dalla partecipaz­ione nelle Srl che optano per il regime Iri saranno trattati alla stregua delle somme prelevate dai soci delle Snc che utilizzano il medesimo regime: essi perdono dunque la natura di redditi di capitali (dividendi) concorrend­o alla formazione del reddito del percettore quali redditi d’impresa (tassazione sul 100%). Non dovranno pertanto applicarsi le ritenute previste dal Dpr 600/1973.

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