Costo ammortizzato per debiti, crediti e immobilizzazioni
Le imprese che superano i limiti di cui all’articolo 2435-bis Codice civile sono tenute, dal bilancio 2016, a valutare con il criterio del costo ammortizzato i
crediti, i debiti ei titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie rilevando gli interessi, attivi e passivi, sulla base del rendimento effettivo dell’operazione e non sulla base di quello nominale. Si tratta di un criterio di valutazione che ripartisce le componenti di reddito associate allo strumento finanziario lungo la durata dell’attività o della passività. Il criterio prevede il progressivo allineamento del valore iniziale dell’attività, dato dal prezzo pattuito rettificato dai costi o ricavi di transazione, al suo valore di rimborso a scadenza mediante ammortamento della differenza tra i due valori.
Le attività finanziarie
I costi di transazione sono quei costi direttamente attribuibili all’emissione o all’acquisizione di un’attività finanziaria come, ad esempio, gli onorari e le commissioni corrisposti ad agenti, consulenti o mediatori, nonché le imposte e gli oneri sostenuti per la realizzazione dell’operazione. In sostanza, le componenti economiche portate a rettifica del valore iniziale dello strumento finanziario sono imputate al conto economico lungo la vita attesa dello strumento secondo una metodologia finanziaria. Il criterio prevede che si utilizzi il tasso di interesse effettivo per riallineare, con il trascorrere del tempo, il valore contabile iniziale a quello a scadenza. L’adozione di questo criterio determina effetti fiscali significativi in quanto, in assenza di previsioni tributarie espresse, occorre gestire un doppio binario civilistico-fiscale. Infatti, il criterio determina una diversa imputazione temporale delle componenti economiche e una diversa qualificazione delle componenti reddituali e queste potrebbero non essere riconosciute fiscalmente, sia a motivo della clausola di invarianza finanziaria, sia perché il nostro Tuir si basa sulla derivazione di tipo giuridico.
Se invece si esplicitasse, in via normativa, un principio di “derivazione rafforzata” anche per i soggetti non Ias, in riferimento all’adozione del criterio del costo ammortizzato si avrebbero fi- scalmente gli effetti che seguono.
Ai fini Ires, i costi di transazione, rispetto al passato, assumono una diversa configurazione in quanto non danno più luogo a quote di ammortamento di immobilizzazioni immateriali ma all’iscrizione di interessi. Ne deriverebbe l’applicazione dell’articolo 96 Tuir con eventuali relativi limiti di deducibilità legati al Rol dell’impresa.
Ai fini Irap, si dovrebbe avere un incremento della base imponibile. Infatti, il criterio del costo ammortizzato e della contabilizzazione del tasso di interesso effettivo determina lo spostamento di alcuni costi della produzione nella gestione finanziaria. Si pensi ai costi di transazione di un finanziamento come, ad esempio, le spese di istruttoria o l’imposta sostitutiva sui finanziamenti. Tali componenti, fino a ieri andavano capitalizzati nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali” e quindi il relativo ammortamento imputato al conto economico partecipava alla formazione del valore della produzione netta. Oggi tali componenti rettificano l’ammontare del finanziamento e concorrono a determinare il tasso di interesso effettivo e quindi sono imputati al conto economico come interessi passivi. Ne deriverebbe, ai fini Irap, la irrilevanza di tale componente negativa con consequenziale incremento della base imponibile.