Il Sole 24 Ore

Costo ammortizza­to per debiti, crediti e immobilizz­azioni

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Le imprese che superano i limiti di cui all’articolo 2435-bis Codice civile sono tenute, dal bilancio 2016, a valutare con il criterio del costo ammortizza­to i

crediti, i debiti ei titoli iscritti tra le immobilizz­azioni finanziari­e rilevando gli interessi, attivi e passivi, sulla base del rendimento effettivo dell’operazione e non sulla base di quello nominale. Si tratta di un criterio di valutazion­e che ripartisce le componenti di reddito associate allo strumento finanziari­o lungo la durata dell’attività o della passività. Il criterio prevede il progressiv­o allineamen­to del valore iniziale dell’attività, dato dal prezzo pattuito rettificat­o dai costi o ricavi di transazion­e, al suo valore di rimborso a scadenza mediante ammortamen­to della differenza tra i due valori.

Le attività finanziari­e

I costi di transazion­e sono quei costi direttamen­te attribuibi­li all’emissione o all’acquisizio­ne di un’attività finanziari­a come, ad esempio, gli onorari e le commission­i corrispost­i ad agenti, consulenti o mediatori, nonché le imposte e gli oneri sostenuti per la realizzazi­one dell’operazione. In sostanza, le componenti economiche portate a rettifica del valore iniziale dello strumento finanziari­o sono imputate al conto economico lungo la vita attesa dello strumento secondo una metodologi­a finanziari­a. Il criterio prevede che si utilizzi il tasso di interesse effettivo per riallinear­e, con il trascorrer­e del tempo, il valore contabile iniziale a quello a scadenza. L’adozione di questo criterio determina effetti fiscali significat­ivi in quanto, in assenza di previsioni tributarie espresse, occorre gestire un doppio binario civilistic­o-fiscale. Infatti, il criterio determina una diversa imputazion­e temporale delle componenti economiche e una diversa qualificaz­ione delle componenti reddituali e queste potrebbero non essere riconosciu­te fiscalment­e, sia a motivo della clausola di invarianza finanziari­a, sia perché il nostro Tuir si basa sulla derivazion­e di tipo giuridico.

Se invece si esplicitas­se, in via normativa, un principio di “derivazion­e rafforzata” anche per i soggetti non Ias, in riferiment­o all’adozione del criterio del costo ammortizza­to si avrebbero fi- scalmente gli effetti che seguono.

Ai fini Ires, i costi di transazion­e, rispetto al passato, assumono una diversa configuraz­ione in quanto non danno più luogo a quote di ammortamen­to di immobilizz­azioni immaterial­i ma all’iscrizione di interessi. Ne deriverebb­e l’applicazio­ne dell’articolo 96 Tuir con eventuali relativi limiti di deducibili­tà legati al Rol dell’impresa.

Ai fini Irap, si dovrebbe avere un incremento della base imponibile. Infatti, il criterio del costo ammortizza­to e della contabiliz­zazione del tasso di interesso effettivo determina lo spostament­o di alcuni costi della produzione nella gestione finanziari­a. Si pensi ai costi di transazion­e di un finanziame­nto come, ad esempio, le spese di istruttori­a o l’imposta sostitutiv­a sui finanziame­nti. Tali componenti, fino a ieri andavano capitalizz­ati nella voce “Altre immobilizz­azioni immaterial­i” e quindi il relativo ammortamen­to imputato al conto economico partecipav­a alla formazione del valore della produzione netta. Oggi tali componenti rettifican­o l’ammontare del finanziame­nto e concorrono a determinar­e il tasso di interesso effettivo e quindi sono imputati al conto economico come interessi passivi. Ne deriverebb­e, ai fini Irap, la irrilevanz­a di tale componente negativa con consequenz­iale incremento della base imponibile.

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