L’esigenza di gettito frena l’allineamento tra conti civili e fiscali
Le novità che si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che hanno avuto inizio dal 1° gennaio 2016 possono determinare riflessi sulle basi imponibili delle imposte sui redditi e dell’Irap; effetti che andranno, tuttavia, analizzati tenendo conto dell’articolo 11 del Dlgs 139/2015 che prevede una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall’attuazione del provvedimento non devono «derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Tale previsione, in assenza di un intervento del legislatore fortemente auspicabile, può determinare la gestione per le imprese di un doppio binario tra valori contabili e fiscali.
Nel nostro ordinamento, infatti, il principio cardine alla base della determinazione del reddito d’impresa è quello della derivazione del medesimo dalle risultanze contabili; ma questo principio, se si dovrà tenere conto della clausola di invarianza finanziaria, è destinato ad essere fortemente derogato determinando uno scostamento tra valori contabili e fiscali. Basti pensare all’adozione piena del principio della prevalenza della so- stanza sulla forma nel settore del reddito d’impresa basato sulla rappresentazione giuridico-formale dei fenomeni. Quest’ultima, in presenza di una clausola di invarianza, mal si concilia con la rappresentazione sostanziale del bilancio e gli effetti delle nuove regole contabili dovranno essere neutralizzati con apposite variazioni fiscali in dichiarazione; in altre parole, ai fini tributari, è come se si dovessero applicare le regole di bilancio antecedenti al Dlgs 139/2015.
Altro aspetto significativo riguarda la rilevazione a patrimonio netto di alcuni componenti di reddito senza iscrizione a conto economico. In assenza di un intervento legislativo, non risulta rispettato il principio della previa imputazione al conto economico dei componenti negativi che, quindi, risultano irrilevanti ai fini fiscali. Non può, infatti, trovare applicazione l’articolo 109, comma 4, Tuir laddove stabilisce, per i soli soggetti Ias che «si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio netto».
Ulteriore nodo interpretativo riguarda la disciplina transitoria finalizzata ad assicurare il passaggio tra le vecchie e le nuove previsioni. Infatti, a fronte di operazioni pregresse che potranno continuare a essere contabilizzate con le vecchie regole, fino a che esauriscono gli effetti in bilancio (ad esempio, costo ammortizzato e ammortamento dell’avviamento), ve ne sono altre per le quali occorre procedere retrospetticamente, come se i nuovi criteri fossero stati adottati da sempre. Si pensi alla eliminazione della possibilità di capitalizzare determinate spese di ricerca.
Se nel passato si sono capitalizzate spese di ricerca applicata occorre procedere alla eliminazione del costo iscritto e non più capitalizzabile. Ma l’eliminazione di questa posta, per la quale l’Oic stabilisce l’imputazione a patrimonio netto, rileva ai fini della determinazione del reddito e del valore fiscalmente riconosciuto?
La soluzione adottata in passato è stata quella di dedurre tali costi secondo l’originaria imputazione temporale, mediante variazioni fiscali, anche dopo essere stati imputati interamente a patrimonio netto. Una soluzione da un lato non appare più praticabile ma che dall’altro lato rispetterebbe la clausola di invarianza finanziaria.