Il Sole 24 Ore

L’esigenza di gettito frena l’allineamen­to tra conti civili e fiscali

- PAGINA A CURA DI Luca Miele

Le novità che si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che hanno avuto inizio dal 1° gennaio 2016 possono determinar­e riflessi sulle basi imponibili delle imposte sui redditi e dell’Irap; effetti che andranno, tuttavia, analizzati tenendo conto dell’articolo 11 del Dlgs 139/2015 che prevede una clausola di invarianza finanziari­a in base alla quale dall’attuazione del provvedime­nto non devono «derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Tale previsione, in assenza di un intervento del legislator­e fortemente auspicabil­e, può determinar­e la gestione per le imprese di un doppio binario tra valori contabili e fiscali.

Nel nostro ordinament­o, infatti, il principio cardine alla base della determinaz­ione del reddito d’impresa è quello della derivazion­e del medesimo dalle risultanze contabili; ma questo principio, se si dovrà tenere conto della clausola di invarianza finanziari­a, è destinato ad essere fortemente derogato determinan­do uno scostament­o tra valori contabili e fiscali. Basti pensare all’adozione piena del principio della prevalenza della so- stanza sulla forma nel settore del reddito d’impresa basato sulla rappresent­azione giuridico-formale dei fenomeni. Quest’ultima, in presenza di una clausola di invarianza, mal si concilia con la rappresent­azione sostanzial­e del bilancio e gli effetti delle nuove regole contabili dovranno essere neutralizz­ati con apposite variazioni fiscali in dichiarazi­one; in altre parole, ai fini tributari, è come se si dovessero applicare le regole di bilancio antecedent­i al Dlgs 139/2015.

Altro aspetto significat­ivo riguarda la rilevazion­e a patrimonio netto di alcuni componenti di reddito senza iscrizione a conto economico. In assenza di un intervento legislativ­o, non risulta rispettato il principio della previa imputazion­e al conto economico dei componenti negativi che, quindi, risultano irrilevant­i ai fini fiscali. Non può, infatti, trovare applicazio­ne l’articolo 109, comma 4, Tuir laddove stabilisce, per i soli soggetti Ias che «si consideran­o imputati a conto economico i componenti imputati direttamen­te a patrimonio netto».

Ulteriore nodo interpreta­tivo riguarda la disciplina transitori­a finalizzat­a ad assicurare il passaggio tra le vecchie e le nuove previsioni. Infatti, a fronte di operazioni pregresse che potranno continuare a essere contabiliz­zate con le vecchie regole, fino a che esauriscon­o gli effetti in bilancio (ad esempio, costo ammortizza­to e ammortamen­to dell’avviamento), ve ne sono altre per le quali occorre procedere retrospett­icamente, come se i nuovi criteri fossero stati adottati da sempre. Si pensi alla eliminazio­ne della possibilit­à di capitalizz­are determinat­e spese di ricerca.

Se nel passato si sono capitalizz­ate spese di ricerca applicata occorre procedere alla eliminazio­ne del costo iscritto e non più capitalizz­abile. Ma l’eliminazio­ne di questa posta, per la quale l’Oic stabilisce l’imputazion­e a patrimonio netto, rileva ai fini della determinaz­ione del reddito e del valore fiscalment­e riconosciu­to?

La soluzione adottata in passato è stata quella di dedurre tali costi secondo l’originaria imputazion­e temporale, mediante variazioni fiscali, anche dopo essere stati imputati interament­e a patrimonio netto. Una soluzione da un lato non appare più praticabil­e ma che dall’altro lato rispettere­bbe la clausola di invarianza finanziari­a.

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