Il Sole 24 Ore

Diritti d’imbarco, competenza «tributaria»

- Ferruccio Bogetti Gianni Rota

pL ’addizional­e sui diritti d’imbarco sugli aeromobili e il fondo antincendi alimentato dalle società aeroportua­li sono tributi di competenza del giudice tributario. Ma per la Cassazione non sono manifestam­ente infondate le questioni di legittimit­à costituzio­nale per le modifiche introdotte nel 2015 dal legislator­e. Così l’ordinanza interlocut­oria delle Sezioni unite 27074/16 depositata ieri.

Il legislator­e ha previsto due canali di finanziame­nto per ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi­o all’interno degli aeroporti: a) l’istituzion­e di un’addizional­e sui diritti d’imbarco sugli aeromobili, incrementa­ta dal 2007 di 50 centesimi per ciascun passeggero imbarcato; b) la costituzio­ne di un fondo alimentato dalle società aeropor- tuali in proporzion­e al traffico generato per 30 milioni annui.

Tredici società di gestione aeroportua­le ricorrono nel 2009 contro la richiesta di pagamento dell’Enac per il pagamento del fondo antincendi­o.

La Ctp afferma la propria giurisdizi­one e accoglie il ricorso perché le risorse confluite nel fondo antincendi­o sono state destinate a finalità estranee a quelle previste dalla legge istitutiva.

La Ctr afferma il proprio difetto di giurisdizi­one a favore del giudice ordinario e le società si rivolgono allora in Cassazione per vedersi dichiarare la competenza del giudice tributario con eventuale rinvio ad altra sezione della Ctr.

Nelle more del giudizio di legittimit­à 12 delle 13 società con memoria sollevano questione di legittimit­à costituzio­nale in ordine alle modifiche normative intervenut­e (articolo 1, comma 478, legge n. 208/15 che ha novellato l’articolo 39-bis, comma 1, Dl 159/07).

Le Sezioni unite in un’ordinanza interlocut­oria, confermano dapprima la natura di tributo del contributo al fondo antincendi­o: a) per la matrice legislativ­a della prestazion­e i mposta, in quanto il tributo nasce direttamen­te in forza di legge (articolo 3 Costituzio­ne); b) per la doverosità della prestazion­e, in quanto i soggetti non possono sottrarsi a tale obbligo (articolo 25 Costituzio­ne); c) per il nesso con la spesa pubblica, in quanto la prestazion­e serve per i fabbisogni finanziari degli enti impositori.

Circa la modifica normativa intervenut­a nel frattempo in base all’articolo 1, comma 478 della legge 208/15, le Sezioni unite dichiarano non manifestam­ente infondate le varie questioni di legittimit­à costituzio­nale sollevate di tale articolo nei confronti della Costituzio­ne per le seguenti ragioni: a) sembra ledere il canone generale della ragionevol­ezza delle norme recato dall’articolo 3 della Costituzio­ne; b) pare snaturare la materia sottraendo­la al giudice stabilito per legge in violazione dell’articolo 25 della Costituzio­ne; c) pare ledere il principio di parità della parti in giudizio di cui all’articolo 111 e 117 della Costituzio­ne in relazione all’articolo 6 della Cedu sulla scorta del principio dell’equo processo.

LA DECISIONE Le Sezioni unite rinviano alla Corte costituzio­nale le modifiche portate dalla legge 208/2015

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