Diritti d’imbarco, competenza «tributaria»
pL ’addizionale sui diritti d’imbarco sugli aeromobili e il fondo antincendi alimentato dalle società aeroportuali sono tributi di competenza del giudice tributario. Ma per la Cassazione non sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale per le modifiche introdotte nel 2015 dal legislatore. Così l’ordinanza interlocutoria delle Sezioni unite 27074/16 depositata ieri.
Il legislatore ha previsto due canali di finanziamento per ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendio all’interno degli aeroporti: a) l’istituzione di un’addizionale sui diritti d’imbarco sugli aeromobili, incrementata dal 2007 di 50 centesimi per ciascun passeggero imbarcato; b) la costituzione di un fondo alimentato dalle società aeropor- tuali in proporzione al traffico generato per 30 milioni annui.
Tredici società di gestione aeroportuale ricorrono nel 2009 contro la richiesta di pagamento dell’Enac per il pagamento del fondo antincendio.
La Ctp afferma la propria giurisdizione e accoglie il ricorso perché le risorse confluite nel fondo antincendio sono state destinate a finalità estranee a quelle previste dalla legge istitutiva.
La Ctr afferma il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario e le società si rivolgono allora in Cassazione per vedersi dichiarare la competenza del giudice tributario con eventuale rinvio ad altra sezione della Ctr.
Nelle more del giudizio di legittimità 12 delle 13 società con memoria sollevano questione di legittimità costituzionale in ordine alle modifiche normative intervenute (articolo 1, comma 478, legge n. 208/15 che ha novellato l’articolo 39-bis, comma 1, Dl 159/07).
Le Sezioni unite in un’ordinanza interlocutoria, confermano dapprima la natura di tributo del contributo al fondo antincendio: a) per la matrice legislativa della prestazione i mposta, in quanto il tributo nasce direttamente in forza di legge (articolo 3 Costituzione); b) per la doverosità della prestazione, in quanto i soggetti non possono sottrarsi a tale obbligo (articolo 25 Costituzione); c) per il nesso con la spesa pubblica, in quanto la prestazione serve per i fabbisogni finanziari degli enti impositori.
Circa la modifica normativa intervenuta nel frattempo in base all’articolo 1, comma 478 della legge 208/15, le Sezioni unite dichiarano non manifestamente infondate le varie questioni di legittimità costituzionale sollevate di tale articolo nei confronti della Costituzione per le seguenti ragioni: a) sembra ledere il canone generale della ragionevolezza delle norme recato dall’articolo 3 della Costituzione; b) pare snaturare la materia sottraendola al giudice stabilito per legge in violazione dell’articolo 25 della Costituzione; c) pare ledere il principio di parità della parti in giudizio di cui all’articolo 111 e 117 della Costituzione in relazione all’articolo 6 della Cedu sulla scorta del principio dell’equo processo.
LA DECISIONE Le Sezioni unite rinviano alla Corte costituzionale le modifiche portate dalla legge 208/2015