LICENZIAMENTI COLLETTIVI
lavoratori in alloggi particolarmente degradanti si è soppresso quest’ultimo avverbio, con conseguente ampliamento di tale condizione.
Ora, si tratterà pure di indici di “orientamento probatorio” per il giudice e non di elementi costitutivi del reato in senso stretto, ma è su di essi che risulta oggi fondarsi, peraltro in via alternativa, il vero ago della bilancia della punibilità, ormai svincolata dai riferimenti all’organizzazione dell’attività lavorativa e soprattutto alle condotte di violenza, minaccia o intimidazione (queste ultime degradate a mere circostanze aggravanti in base all’articolo 603 bis del codice penale) tali da imporre l’arresto in flagranza ed essenzialmente rimessa alla discrezionalità del giudice.
A fronte del nuovo quadro normativo, ci sono diverse situazioni da mettere a fuoco: quella dell’imprenditore che, magari del tutto occasionalmente, incorre in uno di tali indici; quella di chi ricorre ad agenzie di somministrazione del lavoro; quella del committente in caso di appalto d’opera o di servizi.
La prima situazione potrebbe astrattamente rientrare negli indici non caratterizzati dal requisito della reiterazione (sussistenza di violazioni antinfortunistiche o sottoposizione a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o condizioni di alloggio degradanti). Tuttavia dovrebbe risultare estranea all’ambito di applicazione del caporalato laddove, per esigenze di coerenza evidentemente connesse al principio di uguaglianza, si estenda il tratto della “abitualità” a tutti gli indici di sfruttamento in modo da circo-