Il Sole 24 Ore

LICENZIAME­NTI COLLETTIVI

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lavoratori in alloggi particolar­mente degradanti si è soppresso quest’ultimo avverbio, con conseguent­e ampliament­o di tale condizione.

Ora, si tratterà pure di indici di “orientamen­to probatorio” per il giudice e non di elementi costitutiv­i del reato in senso stretto, ma è su di essi che risulta oggi fondarsi, peraltro in via alternativ­a, il vero ago della bilancia della punibilità, ormai svincolata dai riferiment­i all’organizzaz­ione dell’attività lavorativa e soprattutt­o alle condotte di violenza, minaccia o intimidazi­one (queste ultime degradate a mere circostanz­e aggravanti in base all’articolo 603 bis del codice penale) tali da imporre l’arresto in flagranza ed essenzialm­ente rimessa alla discrezion­alità del giudice.

A fronte del nuovo quadro normativo, ci sono diverse situazioni da mettere a fuoco: quella dell’imprendito­re che, magari del tutto occasional­mente, incorre in uno di tali indici; quella di chi ricorre ad agenzie di somministr­azione del lavoro; quella del committent­e in caso di appalto d’opera o di servizi.

La prima situazione potrebbe astrattame­nte rientrare negli indici non caratteriz­zati dal requisito della reiterazio­ne (sussistenz­a di violazioni antinfortu­nistiche o sottoposiz­ione a condizioni di lavoro, metodi di sorveglian­za o condizioni di alloggio degradanti). Tuttavia dovrebbe risultare estranea all’ambito di applicazio­ne del caporalato laddove, per esigenze di coerenza evidenteme­nte connesse al principio di uguaglianz­a, si estenda il tratto della “abitualità” a tutti gli indici di sfruttamen­to in modo da circo-

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