Contratto atipico con scelta del giudice
Sì alla clausola compromissor ia del «buying agency agreement» tra una società italiana e una Usa Il rapporto commerciale ha elementi dell’appalto e del mandato
pScelta del giudice competente a decidere una controversia con elementi di internazionalità - relativa al buying agency agreement tra due società - senza limiti.
Le parti possono introdurre nell’accordo una clausola compromissoria di scelta del giudice perché si tratta di contratti atipici e non di agenzia, con la conseguenza che i diritti oggetto del contratto sono disponibili e le parti possono derogare alla giurisdizione italiana e attribuire la soluzione della controversia a un giudice o a un arbitrato estero. È la Corte di cassazione, Sezioni unite civili, a stabilirlo con la sentenza n. 27072/16, depositata ieri, che attribuisce alle numerose società che utilizzano questi contratti per sbarcare sul mercato italiano la possibilità di decidera un giudice o un arbitro estero.
La lite riguarda una Srl italiana e un colosso della moda targato Usa, che hanno stipulato un buying agency agreement. L’azienda italiana aveva citato in giudizio dinanzi ai giudici nazionali la società americana per il recesso dal contratto. Il Tribunale di Firenze ha ritenuto valida la clausola compromissoria che individua come giudice competente un collegio arbitrale dello Stato di New York, sottraendo, così, la giurisdizione al giudice italiano. Una conclusione condivisa dalla Cassazione che ha respinto il ricorso della società italiana.
Primo passo verso questa conclusione, la qualificazione del contratto al centro del ricorso che non può essere assimilato a quello di agenzia disciplinato dall’articolo 1742 Codice civile. Si tratta, infatti, di un contratto atipico, in cui sono presenti elementi del contratto d’opera, di mandato e di appalto. Il Tribunale di Firenze, infatti, ha evidenziato che i compiti di informazione, visita, ricerca di mercato, assistenza, acquisto, monitoraggio supervisione, spedizione, reclamo e documentazione, presenti nel buying agency agreement, sono «qualcosa di sommamente diverso rispetto all’incarico di promuovere la conclusione di contratti» tipico di quello di agenzia. Non solo. La remunerazione delle prestazioni non era su provvigione perché era previsto un compenso fisso annuale elevato. Una serie di elementi che portano a concludere che i contraenti intendessero «far confluire, promiscuamente e atipicamente, nel rapporto commerciale elementi del mandato, dell’appalto e del contratto d’opera».
Di conseguenza, respinta la qualificazione del rapporto tra le due società come contratto di agenzia, è corretta – precisa la Cassazione – la non applicazione delle norme inderogabili del codice civile previste per il contratto di agenzia. Questo porta anche all’inapplicabilità dei limiti posti dall’articolo 4 della legge n. 218/1995 sulla disciplina di diritto internazionale privato che esclude la scelta del giudice in caso di diritti indisponibili. Ben possibile, quindi, nel buying agency agreement, la deroga alla giurisdizione italiana con attribuzione di competenza al giudice Usa e la non attuazione della disciplina fissata dall’articolo 1751 C.c e dalla direttiva 86/653/Cee. Non configurandosi un contratto di agenzia, infatti, le parti possono scegliere la legge da applicare senza che, tra l’altro, scatti il limite fissato dall’articolo 7 della Convenzione di Roma sulle obbligazioni contrattuali che impone l’applicazione delle norme imperative in vigore nel Paese del giudice.