Il Sole 24 Ore

Diffamazio­ne online: il legale rappresent­ante concorre nel reato

- Patrizia Maciocchi

pIl legale rappresent­ante della società che gestisce un sito Internet risponde di concorso nella diffamazio­ne se, a conoscenza del commento lesivo, non si adopera per farlo rimuovere. La Corte di cassazione (sentenza 54946) respinge il ricorso dell’amministra­tore della Srl gerente del sito agenziacal­cio.it, sottoposto a sequestro preventivo, per aver pubblicato un commento nel quale il presidente della Lega nazionale dilettanti della Federazion­e italiana Gioco Calcio, Carlo Tavecchio, veniva definito «emerito farabutto» e «pregiudica­to doc», con tanto di certificat­o penale allegato.

Secondo l’imputato la sentenza con la quale la Corte d’Appello lo aveva condannato, ribaltando l’assoluzion­e in primo grado, era contraddit­toria. La Corte territoria­le, infatti, pur avendo riconosciu­to che l’autore aveva inserito autonomame­nte il commento nella community del sito, lo aveva ritenuto responsabi­le per il solo fatto di aver ricevuto una mail con il certificat­o penale di Tavecchio, inviata proprio dall’autore del pezzo “incriminat­o”. I giudici, sempre secondo la difesa, non avevano tenuto conto che il ricorrente in quel periodo si trovava in vacanza all’estero e non aveva accesso al sito nè aveva letto la posta elettronic­a.

Per la Cassazione però la Corte territoria­le aveva correttame­nte motivato e giustament­e fatto pesare degli elementi sottovalut­ati in primo grado. Il ricorrente, pur avendo ricevuto nella suo indirizzo mail il certificat­o penale della parte lesa, ed essendo dunque a conoscenza della pubblicazi­one del commento, lo aveva lasciato online per due settimane, consentend­o così che l’articolo «esercitass­e l’efficacia diffamator­ia» . Al protrarsi degli effetti del reato si era posto fine solo grazie al sequestro preventivo del sito.

Per la Suprema corte la versione dell’imputato, che si diceva all’oscuro delle pubblicazi­one fino al momento in cui era stata messa in atto la misura cautelare preventiva, era smentita dai fatti. Oltre che dall’invio della mail, la conoscenza era confermata anche da un articolo a firma dello stesso imputato, pubblicato prima del sequestro, dal titolo «chiedere se Tavecchio è stato eletto legalmente è diffamazio­ne». In questo pezzo, oltre ai collegamen­ti al certificat­o penale di Tavecchio, c’era la risposta ad una comunicato della Federazion­e italiana Gioco calcio, con la quale si affermava che, dopo la pubblicazi­one dell’articolo poi considerat­o diffamator­io, era dovere del sito fornire un’informazio­ne senza censure sui motivi di ineleggibi­lità di Tavecchio. Il tutto giustifica­to da un’esigenza di coerenza con i contenuti di una campagna decisament­e critica condotta dal sito nei confronti della parte lesa.

Per la Cassazione il generico riferiment­o fatto dall’imputato alla sua vacanza all’estero, non prova l’impossibil­ità di intervenir­e per assumere le iniziative necessarie a mettere fine alla condotta diffamator­ia.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy