Progettazione per la Pa, parola al Tribunale
Va discussa dinanzi al giudice ordinario (Tribunale) e non in Corte dei conti la responsabilità della struttura tecnica incaricata sia della progettazione sia della direzione lavori di un’opera pubblica realizzata in ritardo. Le Sezioni unite della Cassazione (Sentenza 27071), regolano i confini tra le due magistrature con riferimento all’esecuzione di un ospedale.
L’opera risultava in parte collocata in un bosco, zona che esige un’accurata verifica di compatibilità. Se tale verifica ritarda l’esecuzione dell’opera, generando riserve da parte dell’impresa esecutrice ed aggravio di costi, occorre individuare quale sia stato il tecnico che, omettendo un’ordinaria diligenza, sia responsabile dei danni subiti dall’ente pubblico. Su tali danni giudica la magistratura ordinaria (tribunale civile) se vi è un errore nella progettazione affidata a un libero professionista: manca infatti una relazione funzionale tra professionista ed ente pubblico, perché il tecnico non esercita poteri propri del soggetto pubblico. Il progettista ha un incarico professionale che è solo precedutao da una gara per l’individuazione soggetto più idoneo.
Se l’errore riguarda l’attività del direttore dei lavori, soggetto inserito - seppur occasionalmente - in un rapporto di servizio, la responsabilità viene giudicata dalla Corte dei conti perché l’operato del direttore dei lavori è riferito all’ente. Il direttore lavori, anche se un professionista esterno, una volta prescelto entra nell’amministrazione con un rapporto di servizio equiparato a quello del pubblico dipendente.
Già altre volte la Cassazione si è occupata del tema, affidando alla Corte dei conti il giudizio sulla responsabilità di un ingegnere per lesioni alla muratura ed errata esecuzione di fondazioni di una scuola (Sezioni unite 340/2003); lo stesso giudice contabile è competente per i danni conseguenti all’errata esecuzione di un rapporto unitario, di progettazione ed esecuzione lavori, perché la progettazione va ritenuta prodromica alla successiva attività di direzione delle opere (Cassazione 28537/2008).
Nel caso specifico del dicembre 2016, la Corte dei conti si era rivolta ad un’unica struttura tecnica, che cumulava ambedue le funzioni (progettista e direttore lavori), ma le Sezioni unite hanno fermato il procedimento di responsabilità dinanzi ai giudici contabili, partendo da un’analisi dei fatti e stabilendo che i danni erano riconducibili a errori di progettazione e non di esecuzione. Infatti, sarebbe stata normale, minima diligenza rilevare, già prima della predisposizione del bando di gara e prima dell’approvazione del progetto, gli elementi fondamentali dei luoghi, fra cui vi era il bosco. Le caratteristiche e qualità della zona erano infatti note e non potevano essere trascurate attraverso un affrettato inizio dei lavori: spettava quindi al progettista sollecitare l’amministrazione a chiedere le specifiche, necessarie autorizzazioni di legge per la rimozione del vincolo boschivo esistente, con attività che non riguarda l’esecuzione lavori bensì la progettazione degli stessi.
Le spese e i costi del successivo, prevedibile fermo dei lavori dovuto a varianti suppletive, andavano in conseguenza imputate al progettista. In sintesi, aver trascurato il vincolo ambientale ha generato danni giudicabili da un Tribunale ordinario.
IL CASO SPECIFICO Ritardi nella realizzazione di un ospedale imputabili alla struttura incaricata sia del progetto sia della direzione lavori