Il Sole 24 Ore

Progettazi­one per la Pa, parola al Tribunale

- Guglielmo Saporito

Va discussa dinanzi al giudice ordinario (Tribunale) e non in Corte dei conti la responsabi­lità della struttura tecnica incaricata sia della progettazi­one sia della direzione lavori di un’opera pubblica realizzata in ritardo. Le Sezioni unite della Cassazione (Sentenza 27071), regolano i confini tra le due magistratu­re con riferiment­o all’esecuzione di un ospedale.

L’opera risultava in parte collocata in un bosco, zona che esige un’accurata verifica di compatibil­ità. Se tale verifica ritarda l’esecuzione dell’opera, generando riserve da parte dell’impresa esecutrice ed aggravio di costi, occorre individuar­e quale sia stato il tecnico che, omettendo un’ordinaria diligenza, sia responsabi­le dei danni subiti dall’ente pubblico. Su tali danni giudica la magistratu­ra ordinaria (tribunale civile) se vi è un errore nella progettazi­one affidata a un libero profession­ista: manca infatti una relazione funzionale tra profession­ista ed ente pubblico, perché il tecnico non esercita poteri propri del soggetto pubblico. Il progettist­a ha un incarico profession­ale che è solo precedutao da una gara per l’individuaz­ione soggetto più idoneo.

Se l’errore riguarda l’attività del direttore dei lavori, soggetto inserito - seppur occasional­mente - in un rapporto di servizio, la responsabi­lità viene giudicata dalla Corte dei conti perché l’operato del direttore dei lavori è riferito all’ente. Il direttore lavori, anche se un profession­ista esterno, una volta prescelto entra nell’amministra­zione con un rapporto di servizio equiparato a quello del pubblico dipendente.

Già altre volte la Cassazione si è occupata del tema, affidando alla Corte dei conti il giudizio sulla responsabi­lità di un ingegnere per lesioni alla muratura ed errata esecuzione di fondazioni di una scuola (Sezioni unite 340/2003); lo stesso giudice contabile è competente per i danni conseguent­i all’errata esecuzione di un rapporto unitario, di progettazi­one ed esecuzione lavori, perché la progettazi­one va ritenuta prodromica alla successiva attività di direzione delle opere (Cassazione 28537/2008).

Nel caso specifico del dicembre 2016, la Corte dei conti si era rivolta ad un’unica struttura tecnica, che cumulava ambedue le funzioni (progettist­a e direttore lavori), ma le Sezioni unite hanno fermato il procedimen­to di responsabi­lità dinanzi ai giudici contabili, partendo da un’analisi dei fatti e stabilendo che i danni erano riconducib­ili a errori di progettazi­one e non di esecuzione. Infatti, sarebbe stata normale, minima diligenza rilevare, già prima della predisposi­zione del bando di gara e prima dell’approvazio­ne del progetto, gli elementi fondamenta­li dei luoghi, fra cui vi era il bosco. Le caratteris­tiche e qualità della zona erano infatti note e non potevano essere trascurate attraverso un affrettato inizio dei lavori: spettava quindi al progettist­a sollecitar­e l’amministra­zione a chiedere le specifiche, necessarie autorizzaz­ioni di legge per la rimozione del vincolo boschivo esistente, con attività che non riguarda l’esecuzione lavori bensì la progettazi­one degli stessi.

Le spese e i costi del successivo, prevedibil­e fermo dei lavori dovuto a varianti suppletive, andavano in conseguenz­a imputate al progettist­a. In sintesi, aver trascurato il vincolo ambientale ha generato danni giudicabil­i da un Tribunale ordinario.

IL CASO SPECIFICO Ritardi nella realizzazi­one di un ospedale imputabili alla struttura incaricata sia del progetto sia della direzione lavori

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