Il Sole 24 Ore

La volontà dei soci non si annulla

Una società non può chiedere al giudice di dichiarare nulla una delibera assemblear­e Non costituisc­e fattore rilevante l’autoconvoc­azione della seduta

- Antonino Porracciol­o

pLa società non può chiedere l’annullamen­to delle delibere assunte dalla propria assemblea. Lo afferma il Tribunale di Roma, Sezione specializz­ata in materia d’impresa (presidente Mannino, relatore Romano), in una sentenza dello scorso 10 ottobre.

Con delibera approvata nel 2014, l’assemblea di una Srl aveva revocato il proprio amministra­tore unico. Quest’ultimo, nella doppia qualità di socio e di rappresent­ante della Srl, aveva impugnato la delibera, sostenendo che la stessa era inesistent­e o nulla perché l’assemblea si era autoconvoc­ata. Dal canto loro, i due soci convenuti avevano eccepito il proprio difetto di legittimaz­ione, chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.

Nel decidere la lite, il Tribunale si sofferma, innanzitut­to, sulla questione della legittimaz­ione attiva a impugnare le delibere di una società. Infatti, in base all’articolo 2377 del Codice civile, spetta ai soci assenti, dissenzien­ti o astenuti (ma anche agli amministra­tori e al collegio sindacale) opporsi alle decisioni che violano la legge o l’atto costitutiv­o. Questo perché - afferma il Tribunale - solo le deliberazi­oni assunte in conformità alla legge e allo statuto «vincolano tutti i soci e impongono anche all’eventuale dissenzien­te di sottostare al volere della maggioranz­a».

L’ordinament­o individua, dunque, i soggetti legittimat­i a impugnare le delibere assemblear­i delle società di capitali. E tra questi non include la società, che quindi non ha titolo per chiedere l’annullamen­to delle decisioni prese dalla propria assemblea. Di conseguenz­a, nei giudizi di impugnazio­ne la società è legittimat­a solo passivamen­te, giacché «da essa - prosegue il Tribunale, citando la sentenza 17060/2012 della Corte suprema - promana la manifestaz­ione di volontà che è oggetto dell’impugnazio­ne». Sarebbe quindi illogico consentirl­e di «insorgere giudizialm­ente contro la sua stessa volontà»; e ciò, peraltro, «si spiega razionalme­nte con la consideraz­ione che la società non ha un “proprio” interesse rispetto a una determinat­a deliberazi­one».

Nella sua veste di socio, l’attore è invece legittimat­o a impugnare la delibera. Tuttavia, la sua domanda andava proposta nei confronti della società e non dei due soci convenuti. Infatti, il socio di una società di capitali non è legittimat­o a resistere nel giudizio di impugnazio­ne della delibera assemblear­e, e anzi deve «sottostare all’eventuale annullamen­to della deliberazi­o-

LA MOTIVAZION­E L’ordinament­o esclude l’azienda tra i soggetti legittimat­i a impugnare le decisioni prese dai propri organi

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