La volontà dei soci non si annulla
Una società non può chiedere al giudice di dichiarare nulla una delibera assembleare Non costituisce fattore rilevante l’autoconvocazione della seduta
pLa società non può chiedere l’annullamento delle delibere assunte dalla propria assemblea. Lo afferma il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia d’impresa (presidente Mannino, relatore Romano), in una sentenza dello scorso 10 ottobre.
Con delibera approvata nel 2014, l’assemblea di una Srl aveva revocato il proprio amministratore unico. Quest’ultimo, nella doppia qualità di socio e di rappresentante della Srl, aveva impugnato la delibera, sostenendo che la stessa era inesistente o nulla perché l’assemblea si era autoconvocata. Dal canto loro, i due soci convenuti avevano eccepito il proprio difetto di legittimazione, chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
Nel decidere la lite, il Tribunale si sofferma, innanzitutto, sulla questione della legittimazione attiva a impugnare le delibere di una società. Infatti, in base all’articolo 2377 del Codice civile, spetta ai soci assenti, dissenzienti o astenuti (ma anche agli amministratori e al collegio sindacale) opporsi alle decisioni che violano la legge o l’atto costitutivo. Questo perché - afferma il Tribunale - solo le deliberazioni assunte in conformità alla legge e allo statuto «vincolano tutti i soci e impongono anche all’eventuale dissenziente di sottostare al volere della maggioranza».
L’ordinamento individua, dunque, i soggetti legittimati a impugnare le delibere assembleari delle società di capitali. E tra questi non include la società, che quindi non ha titolo per chiedere l’annullamento delle decisioni prese dalla propria assemblea. Di conseguenza, nei giudizi di impugnazione la società è legittimata solo passivamente, giacché «da essa - prosegue il Tribunale, citando la sentenza 17060/2012 della Corte suprema - promana la manifestazione di volontà che è oggetto dell’impugnazione». Sarebbe quindi illogico consentirle di «insorgere giudizialmente contro la sua stessa volontà»; e ciò, peraltro, «si spiega razionalmente con la considerazione che la società non ha un “proprio” interesse rispetto a una determinata deliberazione».
Nella sua veste di socio, l’attore è invece legittimato a impugnare la delibera. Tuttavia, la sua domanda andava proposta nei confronti della società e non dei due soci convenuti. Infatti, il socio di una società di capitali non è legittimato a resistere nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare, e anzi deve «sottostare all’eventuale annullamento della deliberazio-
LA MOTIVAZIONE L’ordinamento esclude l’azienda tra i soggetti legittimati a impugnare le decisioni prese dai propri organi