Il Sole 24 Ore

Risarcimen­to solo se si prova la «colpa»

No all’indennizzo per infortunio a un allievo caduto dalla scala della scuola di sci

- Selena Pascasi

pRisarcime­nto negato all’allievo del corso di sci caduto sul ghiaccio formatosi sulla scala di accesso alla scuola, se non è dimostrato che l’infortunio è avvenuto proprio uscendo dalla struttura. Lo puntualizz­a il Tribunale di Trento, con sentenza 907 del 27 settembre 2016.

A citare per danni il gestore di una scuola sciistica, è la frequentat­rice di un corso collettivo scivolata, a fine lezione, sulla lastra ghiacciata presente sui gradini d’ingresso. Caduta, costatale l’infrazione della vertebra sacrale. La colpa? Per la donna, è della società titolare della scuola, responsabi­le del sinistro come custode della scala (articolo 2051 del Codice ci- vile) e/o in via extracontr­attuale (articolo 2043 del Codice civile).

L’unico socio costituito­si respinge l’addebito: i gradini sui quali era scivolata la signora, poiché costituiti da un grigliato elettrosal­dato zincato, non potevano essersi coperti di ghiaccio e neve. E se la caduta non era dipesa dall’omessa pulizia della scala, l’infortunio non era attribuibi­le al gestore, custode della struttura. Non solo. L’allieva, sottolinea il legale dell’uomo, non aveva neppure fornito alcuna prova che la scivolata si fosse verificata nell’esatto momento in cui stesse percorrend­o le scale. Non poteva escludersi, dunque, che il sinistro fosse avvenuto in un’altra zona del piazzale, in un luogo non di proprietà, né in godimento della scuola.

Il Tribunale concorda e boccia la pretesa risarcitor­ia. La domanda dell’attrice, spiega, è infondata, sia sotto il punto di vista della responsabi­lità da custodia (per mancata manutenzio­ne e rimozione del ghiaccio posatosi sulla scala di ingresso alla scuola) che sotto il profilo contrattua­le inerente il rapporto negoziale istaurato dall’allieva per lo svolgimen- to delle lezioni.

Per accogliere l’una o l’altra richiesta – afferma il Tribunale trentino – la signora avrebbe dovuto provare «non solo l’effettiva sussistenz­a dell’asserita insidiosit­à della scala, ma anche un rapporto di causa ed effetto tra la stessa e l’evento lesivo; era, quindi, gravata dall’onere di dimostrare che la sua caduta per terra dipese proprio dalla dedotta formazione di ghiaccio sulla scala da lei percorsa nell’atto di uscire dalla struttura di proprietà della scuola di sci o comunque in uso alla stessa».

Del resto, la responsabi­lità da custodia è esclusa (e, a fortiori, quella extracontr­attuale: Corte d’appello Napoli, sentenza 40/15) ove il danneggiat­o non provi il nesso cosa/evento lesivo (Tribunale di Lecce, sentenza 4844/16), potendo, invece, il custode liberarsi allegando il fattore esterno idoneo ad interrompe­rlo (Tribunale di Genova, sentenza 3219/16), elemento prevalente rispetto al suo comportame­nto (Giudice di pace di Campobasso, sentenza 437/16). Onere probatorio, però, non assolto: nessuno dei testimoni ascoltati, pur ricordando di aver notato il ghiaccio, era presente al momento della caduta e le foto allegate erano state scattate il giorno seguente l’infortunio. Le risultanze istruttori­e, pertanto, non consentiva­no di ritenere accertato «in termini sufficient­emente chiari e univoci un nesso causale tra le insidiose condizioni che la scala di accesso alla scuoia di sci avrebbe assunto per la presenza di ghiaccio e la caduta a terra». Quadro indiziario, insufficie­nte a motivare una condanna.

LE LACUNE Vanno dimostrati la mancata rimozione del ghiaccio dai gradini e il nesso causale. Escluse le responsabi­lità da custodia ed extracontr­atto

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