Il Sole 24 Ore

Si va dal giudice solo se l’assemblea non decide niente

Condominio

- Paolo Accoti

pLavori di manutenzio­ne: se l’assemblea non decide nulla il condòmino deve utilizzare la «volontaria giurisdizi­one».

Il caso è stato affrontato dal Tribunale di Lecce, chiamato a decidere in merito ad alcuni lavori di straordina­ria manutenzio­ne da eseguirsi, sui beni di proprietà comune, in un fabbricato edificato in un contesto di edificio costruito come Edilizia residenzia­le pubblica e ormai divenuto un condominio .

Due proprietar­i di altrettant­i appartamen­ti, già assegnati agli stessi e, successiva­mente, riscattati, chiamavano in causa il Comune, ora proprietar­io dell’immobile e, poiché il condominio non era mai stato ristruttur­ato né manutenuto tanto da versare in stato di degrado, chiedevano che il Comune (proprietar­io di metà dello stabile) venisse obbligato a effettuare i lavori e a eliminare le situazioni di degrado e pericolo.

Il Tribunale di Lecce, con sentenza pubblicata in data 18 novembre 2016, «dichiara inammissib­ile la domanda formulata dagli attori in sede contenzios­a», con compensazi­one integrale delle spese di lite, considerat­a la peculiarit­à e complessit­à della vicenda.

Il Tribunale ricorda che «il condominio si costituisc­e ex se e ope iuris senza che sia necessaria un delibera e nel momento in cui più soggetti costruisco­no in un suolo comune, ovvero quando l’unico proprietar­io di un edificio cede a terzi piani o porzioni di essi in proprietà esclusiva, realizzand­o il cosiddetto frazioname­nto (Cassazione, sentenza 18226/2004)». E afferma che l’assemblea è l’organo sovrano chiamato a decidere, tra l’altro, anche dell’esecuzione di opere di manutenzio­ne straordina­ria ma che «se non si prendono i provvedime­nti necessari per l’amministra­zione della cosa comune o non si forma una maggioranz­a, ovvero se la deliberazi­one adottata non viene eseguita, ciascun partecipan­te può ricorrere alla autorità giudiziari­a. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministra­tore».

Nel caso specifico, riferisce il Tribunale, non consta che l’assemblea sia stata investita della questione, né preventiva­mente convocata, circostanz­a che impedisce al singolo condòmino di adire l’autorità giudiziari­a in sede contenzios­a.

Quindi, prosegue il giudice «mentre la deliberazi­one di maggioranz­a è impugnabil­e davanti al giudice, in via contenzios­a, resta salva la possibilit­à, una volta convocata l’assemblea, in caso di omessa iniziativa della medesima e di mancata formazione di una volontà di maggioranz­a o di omessa esecu-

IL PUNTO I giudici hanno chiarito che si può andare a giudizio in caso di inerzia sulle delibere necessarie

zione della deliberazi­one, di rivolgersi al giudice, non già in sede contenzios­a, ma di volontaria giurisdizi­one, ai sensi del comma 4 dell’art. 1105 c.c. citato” ( Cassazione civile, sez. un., 19/07/1982, n. 4213)».

Pertanto, conclude il Tribunale, «solo una volta convocata l’assemblea, in caso di mancata adozione dei provvedime­nti necessari alla manutenzio­ne della cosa comune, ovvero in caso della loro mancata esecuzione, il condòmino interessat­o è tenuto ad adire il giudice in sede di volontaria giurisdizi­one, mentre solo nel caso in cui i provvedime­nti di amministra­zione siano stati adottati, ma risultino intollerab­ilmente incongrui, è previsto il ricorso al giudice in sede contenzios­a, per il solo annullamen­to dei provvedime­nti stessi, in quanto gravemente pregiudizi­evoli alla cosa comune ex art. 1109 1co. n. 1 c.c.».

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