Il Sole 24 Ore

Errori contabili, doppia chance di rettifica

- G.Alb. M.Cop.

pNuova chance per il recupero degli errori contabili. Lo prevede il Dl 193/2016 (convertito in legge 225/2016) che ha introdotto la possibilit­à di rettificar­e le dichiarazi­oni in favore del contribuen­te, anche con riferiment­o al recupero di errori contabili, mediante successiva dichiarazi­one da presentare non oltre i termini di decadenza dell’accertamen­to.

Fino all’entrata in vigore del Dl 193, il recupero degli errori contabili relativi ad annualità non più emendabili (in base alla vecchia disciplina) poteva avvenire esclusivam­ente secondo la speciale procedura prevista dalla circolare delle Entrate 31/E/2013. Questa prevede una rettifica “interna” della dichiarazi­one originaria (che quindi non viene ripresenta­ta), la riliquidaz­ione di tutte le dichiarazi­oni successive e la presentazi­one di una integrativ­a dell’ultima dichiarazi­one presentata, all’interno della quale trovava evidenza la riliquidaz­ione delle dichiarazi­oni precedenti (prospetto degli errori contabili nel quadro RS). Il credito risultante dalla dichiarazi­one integrativ­a può essere utilizzato immediatam­ente in compensazi­one.

Pertanto, per recuperare oggi un errore contabile di competenza del 2011, la procedura prevista dalla circolare 31/E richiede di correggere internamen­te Unico 2012 e presentare – entro il 31 dicembre 2016 – una dichiarazi­one integrativ­a a favore di Unico 2016, con evidenza delle riliquidaz­ioni delle dichiarazi­oni precedenti nell’ambito del quadro RS. Il prospetto sarà eliminato con Unico 2017, come confermato dalle bozze dei modelli Irap (si veda l’articolo in alto).

Per effetto della nuova disciplina, è ora possibile operare il recupero degli errori contabili direttamen­te attraverso la presentazi­one, entro i termini dell’articolo 43 Dpr 600/73, di una dichiarazi­one integrativ­a a favore relativa al periodo d’imposta oggetto di rettifica. Ritornando all’esempio precedente, un costo non dedotto nel 2011 potrà essere recuperato attraverso la presentazi­one – entro il 31 dicembre 2016 - di una dichiarazi­one integrativ­a di Unico 2012. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate al Dl 193 in sede di conversion­e, il credito derivante dalla correzione degli errori contabili sembrerebb­e immediatam­ente utilizzabi­le in compensazi­one, in deroga alla regola generale per cui i crediti ri- sultanti dalle dichiarazi­oni integrativ­e presentate oltre il termine della dichiarazi­one successiva possono essere utilizzati esclusivam­ente a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata l’integrativ­a. La nuova norma prevede che in tal caso il credito derivante dall’integrativ­a venga evidenziat­o nella dichiarazi­one relativa al periodo d’imposta in cui è presentata l’integrativ­a stessa (Unico 2017 riprendend­o l’esempio).

Alla luce della disciplina introdotta con il decreto fiscale è doveroso chiedersi se la procedura delineata dalla circolare 31/E sia ancora percorribi­le, quale alternativ­a alla presentazi­one della dichiarazi­one integrativ­a “originaria”, o non abbia più ragion d’essere, tenuto conto che tale soluzione era stata introdotta dalle En- trate proprio per ovviare all’emendabili­tà delle dichiarazi­oni solo entro il termine della dichiarazi­one successiva. Il tema è di particolar­e attualità per quelle imprese che si apprestano a recuperare gli errori contabili di competenza del 2011, operazione da ultimare entro la fine dell’anno.

Ebbene, in assenza di specifiche indicazion­i da parte delle Entrate, si ritiene che l’introduzio­ne della nuova disciplina non possa precludere l’adozione della procedura speciale della circolare 31/E, anche in un’ottica di semplifica­zione degli adempiment­i e tutela della buona fede. Ciò dovrebbe valere a maggior ragione per il recupero degli errori contabili relativi al 2011, in relazione ai quali i contribuen­ti potrebbero aver già predispost­o i prospetti di calcolo e le bozze di dichiarazi­oni integrativ­e da inviare.

Ovviamente resta ferma la possibilit­à di rettificar­e la dichiarazi­one “originaria” in base alla nuova normativa, ma in vista dell’imminente scadenza del 31 dicembre dovrebbero ritenersi legittimi entrambi i comportame­nti adottati.

L’ALTERNATIV­A In assenza di indicazion­i contrarie resta possibile utilizzare il percorso previsto dalla circolare 31/E/2013 con le correzioni a catena

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