Errori contabili, doppia chance di rettifica
pNuova chance per il recupero degli errori contabili. Lo prevede il Dl 193/2016 (convertito in legge 225/2016) che ha introdotto la possibilità di rettificare le dichiarazioni in favore del contribuente, anche con riferimento al recupero di errori contabili, mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini di decadenza dell’accertamento.
Fino all’entrata in vigore del Dl 193, il recupero degli errori contabili relativi ad annualità non più emendabili (in base alla vecchia disciplina) poteva avvenire esclusivamente secondo la speciale procedura prevista dalla circolare delle Entrate 31/E/2013. Questa prevede una rettifica “interna” della dichiarazione originaria (che quindi non viene ripresentata), la riliquidazione di tutte le dichiarazioni successive e la presentazione di una integrativa dell’ultima dichiarazione presentata, all’interno della quale trovava evidenza la riliquidazione delle dichiarazioni precedenti (prospetto degli errori contabili nel quadro RS). Il credito risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato immediatamente in compensazione.
Pertanto, per recuperare oggi un errore contabile di competenza del 2011, la procedura prevista dalla circolare 31/E richiede di correggere internamente Unico 2012 e presentare – entro il 31 dicembre 2016 – una dichiarazione integrativa a favore di Unico 2016, con evidenza delle riliquidazioni delle dichiarazioni precedenti nell’ambito del quadro RS. Il prospetto sarà eliminato con Unico 2017, come confermato dalle bozze dei modelli Irap (si veda l’articolo in alto).
Per effetto della nuova disciplina, è ora possibile operare il recupero degli errori contabili direttamente attraverso la presentazione, entro i termini dell’articolo 43 Dpr 600/73, di una dichiarazione integrativa a favore relativa al periodo d’imposta oggetto di rettifica. Ritornando all’esempio precedente, un costo non dedotto nel 2011 potrà essere recuperato attraverso la presentazione – entro il 31 dicembre 2016 - di una dichiarazione integrativa di Unico 2012. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate al Dl 193 in sede di conversione, il credito derivante dalla correzione degli errori contabili sembrerebbe immediatamente utilizzabile in compensazione, in deroga alla regola generale per cui i crediti ri- sultanti dalle dichiarazioni integrative presentate oltre il termine della dichiarazione successiva possono essere utilizzati esclusivamente a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata l’integrativa. La nuova norma prevede che in tal caso il credito derivante dall’integrativa venga evidenziato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata l’integrativa stessa (Unico 2017 riprendendo l’esempio).
Alla luce della disciplina introdotta con il decreto fiscale è doveroso chiedersi se la procedura delineata dalla circolare 31/E sia ancora percorribile, quale alternativa alla presentazione della dichiarazione integrativa “originaria”, o non abbia più ragion d’essere, tenuto conto che tale soluzione era stata introdotta dalle En- trate proprio per ovviare all’emendabilità delle dichiarazioni solo entro il termine della dichiarazione successiva. Il tema è di particolare attualità per quelle imprese che si apprestano a recuperare gli errori contabili di competenza del 2011, operazione da ultimare entro la fine dell’anno.
Ebbene, in assenza di specifiche indicazioni da parte delle Entrate, si ritiene che l’introduzione della nuova disciplina non possa precludere l’adozione della procedura speciale della circolare 31/E, anche in un’ottica di semplificazione degli adempimenti e tutela della buona fede. Ciò dovrebbe valere a maggior ragione per il recupero degli errori contabili relativi al 2011, in relazione ai quali i contribuenti potrebbero aver già predisposto i prospetti di calcolo e le bozze di dichiarazioni integrative da inviare.
Ovviamente resta ferma la possibilità di rettificare la dichiarazione “originaria” in base alla nuova normativa, ma in vista dell’imminente scadenza del 31 dicembre dovrebbero ritenersi legittimi entrambi i comportamenti adottati.
L’ALTERNATIVA In assenza di indicazioni contrarie resta possibile utilizzare il percorso previsto dalla circolare 31/E/2013 con le correzioni a catena