Il Sole 24 Ore

Patent box, la fusione non è elusiva

L’amministra­zione può verificare la corretta determinaz­ione del rapporto tra costi qualificat­i e complessiv­i

- Alessandro Fasolino Luca Miele

Il vantaggio tributario ai fini del regime di Patent box derivante da una fusione non è indebito e, quindi, l’operazione non è elusiva. In risposta a un interpello presentato in base all’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 212/2000, l’agenzia delle Entrate analizza il caso di una fusione tra due soggetti appartenen­ti allo stesso gruppo a seguito della quale si ottiene un migliorame­nto del cosiddetto nexus ratio, pervenendo alla conclusion­e di non abusività di tale operazione.

La fattispeci­e oggetto di interpello è quella di una fusione tra un soggetto Alfa e un soggetto Beta che possiede alcuni beni immaterial­i (brevetti) che, prima dell’operazione, vengono concessi in licenza ad Alfa determinan­do per quest’ultimo una penalizzaz­ione nel calcolo del rapporto tra costi qualificat­i e costi complessiv­i ( nexus ratio) a motivo dell’inseriment­o al denominato­re delle royalties in misura integrale e al numeratore in misura parziale. Infatti, detto rapporto è costituito: e al numeratore, da tutti i costi «qualificat­i», direttamen­te connessi al bene immaterial­e sostenuti per attività di ricerca e sviluppo, incrementa­to dei costi di acquisizio­ne/licenza dei beni immaterial­i e per ricerca infragrupp­o nel limite del 30% dei costi «qualificat­i» ( up-lift); ra l denominato­re, dai costi complessiv­i pari ai costi «qualificat­i» ai quali sommare, in misura integrale, i costi di acquisizio­nelicenza dei beni immaterial­i e di ricerca infragrupp­o. In sostanza, in presenza di costi di acquisizio­ne-licenza e di costi infragrupp­o il ratio può risultare inferiore a 1.

Dalla fusione tra i due soggetti deriva un vantaggio fiscale conseguent­e al diverso computo del nexus ratio; l’operazione, infatti, fa venir meno l’esistenza dei costi di licenza in capo al soggetto incorporan­te in relazione ai beni immaterial­i concessi da Beta, annullando così l’effetto negativo sul calcolo del ratio di Alfa.

L’agenzia delle Entrate, in conformità a quanto prospettat­o dal contribuen­te, perviene alla conclusion­e che, limitatame­nte ai fatti descritti, l’operazione di fusione non presenta profili di abuso. Infatti, il vantaggio che ne deriva è la conseguenz­a fisiologic­a dell’operazione straordina­ria del tutto lecita dal punto di vista civilistic­o e che risponde alla sua funzione tipica. Peraltro, gli effetti della fusione, in termini di migliorame­nto del nexus ratio, derivano dalla mera applicazio­ne alla fattispeci­e concreta dell’articolo 5 del decreto di attuazione del regime Patent box del 30 luglio 2015 in base al quale «in caso di operazioni di fusione, scissione e conferimen­to di azienda, il soggetto avente causa subentra nell’esercizio dell’opzione effettuato dal dante causa, anche in relazione al sostenimen­to dei costi di cui all’articolo 9».

Nessun vantaggio i ndebito può quindi essere riscontrat­o nell’operazione prospettat­a in quanto il disegno di riorganizz­azione non contrasta la ratio di alcuna norma o principio dell’ordinament­o.

Si osserva che in riferiment­o all’applicazio­ne del citato articolo 5 del decreto di attuazione, l’Agenzia, nella circolare 11/ E/2016, ha precisato che le operazioni di fusione, scissione e conferimen­to di azienda devono essere riferibili alle sole compenetra­zioni di vere aziende, dotate ciascuna di una propria struttura, comprensiv­a di uno o più beni immaterial­i, e rivolte all’esercizio dell’attività di ricerca e sviluppo. In consideraz­ione di tale chiariment­o, l’agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello, ha verificato, sulla base della documentaz­ione pervenuta, che il soggetto incorporat­o rispettass­e tali condizioni affinché l’operazione rientrasse a pieno titolo nell’ambito dell’articolo 5 del decreto.

Resta fermo che il parere delle Entrate non si estende alla valutazion­e della corretta determinaz­ione del coefficien­te nexus ratio che potrà costituire oggetto di verifica in sede di controllo da parte dell’amministra­zione finanziari­a.

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