Il Sole 24 Ore

Cassazioni­sti, regole alla Consulta

Un lavoratore non aveva dichiarato l’allontanam­ento per giusta causa

- Roberto Panetta

pÈ illegittim­o il licenziame­nto per giusta causa intimato nei confronti di un lavoratore che ha omesso di dichiarare, nell’ambito di un questionar­io aziendale sulle pregresse esperienze lavorative, un rapporto di lavoro che si era concluso con provvedime­nto disciplina­re espulsivo.

La Corte di cassazione ha espresso questo principio con sentenza 27585/2016, nella quale ha osservato che la reticente dichiarazi­one resa dal lavoratore in sede di assunzione non è idonea a elidere il vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro, in quanto nei due anni in cui il contratto ha avuto esecuzione il dipendente ha tenuto una condotta diligente e corretta.

Il fatto sul quale è stata chiamata a pronunciar­si la Cassazione è relativo al licenziame­nto di un dipendente addetto alle mansioni di esattore, il quale, dopo due contratti a tempo determinat­o, è stato assunto a tempo indetermin­ato a fronte della sottoscriz­ione di un verbale di conciliazi­one in sede sindacale. Nella conciliazi­one il dipendente ha formulato, a fronte della stabilizza­zione del rapporto di lavoro, rinunce tombali rispetto a ogni pretesa riconducib­ile ai contratti a termine.

Solo in seguito la società ha realizzato che il lavoratore, in occasione di un precedente rapporto, era stato licenziato per giusta causa. Poiché il dipendente non ne ha fatto menzione nel questionar­io aziendale sulle sue pregresse esperienze lavorative, la società ha ritenuto irrimediab­ilmente leso il vincolo fiduciario e deciso, pertanto, l’irrogazion­e del licenziame­nto in tronco.

La Cassazione rileva che, quantunque l’omessa dichiarazi­one del lavoratore costituisc­a una infrazione rilevante sul piano disciplina­re, non sussistono gli estremi per arrivare al licenziame­nto. Ciò in quanto, nei due anni in cui il rapporto ha avuto esecuzione, il dipendente ha tenuto un comportame­nto diligente e corretto.

A ulteriore conforto di questa conclusion­e, la Cassazione aggiunge che la stessa assunzione a tempo indetermin­ato, a seguito dei due precedenti contratti a termine, non è stata in al- cun modo influenzat­a dalla dichiarazi­one reticente resa nel questionar­io aziendale. Il contratto a tempo indetermin­ato è il frutto, infatti, delle rinunce espresse dal lavoratore con il verbale di conciliazi­one in sede sindacale rispetto a possibili rivendicaz­ioni sulla validità dei due precedenti contratti a termine intercorsi con la società.

Sulla scorta di questa ricostruzi­one, la Cassazione conclude che l’assunzione a tempo indetermin­ato è intervenut­a per ragioni del tutto estranee rispetto alle passate esperienze profession­ali del lavoratore, essendo unicamente da ricollegar­e alla volontà datoriale di evitare contestazi­oni rispetto alla attivazion­e iniziale del rapporto di lavoro in forza di contratti a termine. Il licenziame­nto risulta, dunque, privo dell’essenziale requisito di giusta causa.

L’infrazione non comporta la conseguenz­a più severa

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy