Il Sole 24 Ore

Cassazioni­sti, parola alla Consulta

- Roberto Panetta

pNel percorso d’ammissione al patrocinio innanzi alle giurisdizi­oni superiori non tutti gli avvocati sono uguali: quelli abilitati in Italia sono discrimina­ti rispetto ai colleghi abilitati all’estero e stabiliti nel nostro Paese. Ciò in violazione, tra l’altro, del principio di uguaglianz­a sancito dall’articolo 3 della Costituzio­ne.

È quanto ha ritenuto, con ampia motivazion­e, il Tar Lazio che, con ordinanza n. 12856 dello scorso 29 dicembre, in risposta ad un nutrito gruppo di avvocati costituiti­si in giudizio, ha rimesso alla Consulta la valutazion­e di costituzio­nalità della vigente disciplina introdotta dall’articolo 22 della legge 247/12 (“Riforma della profes- sione forense”).

La disciplina sospettata d’incostituz­ionalità introduce due alternativ­e per acquisire l’abilitazio­ne al patrocinio innanzi alle giurisdizi­oni superiori: a) sostenere un esame, decorsi cinque anni dall’iscrizione all’Albo profession­ale, oppure b) decorsi otto anni di iscrizione all’Albo, la frequenza di un corso svolto dalla Scuola superiore dell’avvocatura e superament­o dell’esame finale.

Il Consiglio Nazionale Forense, a cui è rimesso un potere regolament­are, non ha mancato di prevedere ulteriori requisiti, rendendo ben gravoso il processo di ammissione all’Albo Speciale dei patrocinan­ti dinanzi alle giurisdizi­oni superiori.

Fin qui, nulla di male. Ciò che i ricorrenti lamentano è che, a fronte di tale articolata disciplina, gli avvocati, abilitati in altri Paesi europei e stabiliti in Italia, godono, invece, di un regime ben più favorevole. A questo riguardo, i ricorrenti sottolinea­no come i profession­isti europei possano iscriversi all’Albo Speciale, previa dimostrazi­one «di avere esercitato la profession­e di avvocato per almeno dodici anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell’attività profession­ale eventualme­nte svolta in Italia».

Quindi dopo dodici anni d’attività profession­ale l’avvocato stabilito può iscriversi all’Albo Speciale fregiandos­i del relativo titolo; mentre all’avvocato italiano è sempre preclusa tale facoltà, dovendo, invece, sostenere un iter formativo con relativo esame finale. Il Tar, in accoglimen­to delle doglianze dei ricorrenti, ha ritenuto che la legge 247/12 determini una discrimina­zione “a contrario” nei confronti degli avvocati italiani, nonché una regolament­azione del tutto sbilanciat­a che non trova alcuna giustifica­zione e che appare solo figlia di un difetto di coordiname­nto tra diverse norme che si sono succedute nel tempo trascurand­o di assicurare una uniformità di trattament­o.

La questione è stata quindi sottoposta alla Corte costituzio­nale, chiamata a decidere se effettivam­ente la disciplina in questione violi, tra l’altro, il principio di uguaglianz­a, ponendosi così in contrasto con il dettato costituzio­nale.

I riferiment­i per alcuni settori

Operazioni oltre 18 mesi Annotazion­i

LEGGE 1760/28 - CREDITO AGRARIO DI ESERCIZIO

Operazione di durata superiore a 12 mesi

LEGGE 1760/28; 153/75 - CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAME­NTO

Contratti condiziona­ti stipulati nel 2010 Contratti definitivi stipulati nel 2010, relativi a contratti condiziona­ti stipulati sino al 2009

LEGGE 326/68 - CREDITO TURISTICO ALBERGHIER­O

Operazione di durata superiore a 18 mesi

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