Lecito il «recesso» per profitto, nulla di nuovo per la Cassazione
pIl grande clamore mediatico di questi giorni che ha accompagnato la sentenza 25201/ 2016 della Corte di cassazione (si veda «Il Sole 24 Ore» del 9 dicembre ), con cui è stata riconosciuta la legittimità dei licenziamenti intimati allo scopo di aumentare il profitto aziendale, è del tutto ingiustificato: la sentenza, infatti, non ha elaborato alcun principio innovativo, ma si è limitata a confermare un concetto già affermato da moltissime decisioni precedenti.
Per verificare questa affermazione, è sufficiente ricordare che in tema di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo esistono da molti anni due orientamenti contrapposti, entrambi forti e consolidati.
Secondo un primo orientamento, molto risalente nel tempo, il datore di lavoro può licenziare il dipendente all’esito di un processo di riorganizzazione finalizzato a ridurre i costi di gestione, a condizione che tale riduzione non serva solo ad aumentare il profitto aziendale, ma che sia necessaria per fare fronte «a sfavorevoli situazioni» (tra le molte sentenze, si ricordano la 12514/2004, la 13116/2015 e la 21282/2006).
Questo orientamento è fronteggiato da un altro indirizzo - confermato dalla sentenza 25201/2016 - secondo il quale il licenziamento per giustificato motivo oggettivo può essere motivato dalla semplice finalità di «risparmio dei costi o incremento dei profitti» (così, testualmente, le sentenze 10672/2007 e 12094/2007), in quanto la libertà del datore di lavoro di migliorare l’efficienza e la competitività dell’azienda è tutelata dall’articolo 41 della Costituzione.
Nella stessa ottica, molte sentenze della Suprema corte hanno evidenziato che le ragioni sottese al licenziamento per giustificato motivo oggettivo «possono essere le più diverse» e non devono necessariamente coincidere con la necessità di «fronteggiare situazioni sfavorevoli» (Cassazione 9310/2001 e 5777/2003).
Secondo questo indirizzo, quindi, risulta «estraneo al controllo giudiziale il fine di arricchimento, o non impoverimento, perseguito dall’imprenditore, comunque suscettibile di de- terminare un incremento di utili a beneficio dell’impresa» (sentenza 23620/2015); il datore di lavoro, in altre parole, non deve dimostrare che il motivo oggettivo serve a fronteggiare una crisi aziendale, perché «tale necessità non è imposta dalla lettera e dallo spirito» della legge, e soprattutto perché tale lettura «è incompatibile con l’articolo 41 della Costituzione, comma 1 che lascia all’imprenditore…la scelta della migliore combinazione dei fattori produttivi a fini di incremento della produttività aziendale» (Cassazione 13516/2016 e 15082/ 2016).
Queste sentenze confermano che la pronuncia 25201/2016 ha avuto un’eco ampiamente sovradimensionata, in quanto - lungi dall’introdurre nuovi o rivoluzionari canoni interpretativi - si è limitata a confermare un indirizzo giurisprudenziale esistente e consolidato da molto tempo (seppure non univoco).
Altrettanto sovradimensionata risulta l’enfasi posta sulla parte della sentenza in cui viene affermato che il giudice «...non può sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa»: questo principio è talmente consolidato da essere condiviso da entrambi gli orientamenti giurisprudenziali sopra ricordati, oltre a essere stato tipizzato in diverse norme di legge.