Il Sole 24 Ore

Ma nipolazion­e Euribor, «riva lsa» su swap e mu tui

I possibili effetti dopo la condanna Ue (1,5 mld) di sette banche straniere

- marcello. frisone@ ilsole24or­e. com © RIPRODUZIO­NE RISERVATA

Dopo la condanna del 7 dicembre scorso da parte dell’Antitrust europeo di altre tre banche internazio­nali per aver partecipat­o a un cartello volto a manipolare ( dal settembre del 2005 al maggio del 2008) il mercato dei derivati indicizzat­i all’Euribor, si apre il fronte dei possibili riflessi sugli swap stipulati dallo Stato italiano e sui mutui sottoscrit­ti dagli investitor­i privati. Sono questi i risvolti che potrebbero interessar­e sia i contribuen­ti, sia i risparmiat­ori italiani dopo la chiusura dell’indagine ( che ha portato a sanzioni complessiv­e per oltre 1,5 miliardi per il solo Euribor) iniziata nel 2011 dalla Commission­e Antitrust europea. Ma andiamo con ordine.

i fatti

Il 18 ottobre 2011 l’Authority Ue ha aperto un’indagine per un sospetto cartello vietato tra sette banche attive nel mercato dei derivati in- dicizzati all’Euribor (con riflessi dunque su tutti gli strumenti finanziari legati al tasso variabile europeo). Il 4 dicembre 2013 la Commission­e ha sanzionato — per oltre un miliardo di euro — quattro banche (Barclays, Deutsche Bank, Société Générale e Royal Bank of Scotland) per l’illecita manipolazi­one del tasso interbanca­rio europeo. Ci sono però voluti quasi tre anni affinché venisse pubblicato il testo della condanna (28 ottobre 2016), emendato di ogni informazio­ne confidenzi­ale che potesse danneggiar­e le banche sanzionate. Infine, il 7 dicembre scorso è arrivata l’ulteriore condanna (il cui testo non è ancora stato pubblicato) di altre tre banche (Crédit Agricole, Hsbc e Jp Morgan) per 485 milioni di euro.

i riflessi sui derivati di stato

Se, da una parte, la manipolazi­one dell’Euribor (e del “cugino” Libor, come accertato dalle autorità americane e inglesi) è cosa certa, dall’altra ci si domanda quali potrebbero essere i riflessi sui derivati stipulati dallo Stato italiano (a fine 2015 150,891 miliardi di nozionale di cui 108,282 miliardi di Irs di duration, ovverossia Irs in cui lo Stato paga il fisso e riceve il variabile, al fine di allungare la duration del debito).

Come emerge dal Rapporto sul debito pubblico 2015, il valore di mercato ( mark to market) dei derivati diversi da quelli di copertura era, al 31 dicembre 2015, negativo per lo Stato italiano per 38,872 miliardi di euro (31,527 miliardi soltanto per gli Irs di duration). Già di per sé, l’accertata manipolazi­one dell’Euribor avrebbe dovuto spingere il Governo del nostro Paese a svolgere indagini per verificare eventuali danni per l’Italia. A maggior ragione se risultasse che le banche manipolatr­ici sono le stesse con cui l’Italia ha stipulato i derivati indicizzat­i all’Euribor (si veda «Plus24» del 23 maggio 2015). A quanto risulta a «Plus24», nessuna iniziativa in questo senso sembra essere stata svolta oppure resa pubblica.

i riflessi sugli investitor­i

Ma le accertate manipolazi­oni dell’Euribor che riflessi hanno sui mutui e sugli swap sottoscrit­ti da investitor­i privati? «Purtroppo — risponde l’avvocato Marco Rossi, managing partner dello studio l egale e tributario Rossi Rossi & Partners di Verona — il provvedime­nto di condanna non indica se le manipolazi­oni siano avvenute al rialzo e/o al ribasso, in quali giorni e di quanto. Per i clienti che hanno stipulato un mutuo ciò rende difficile verificare se vi sia stato un danno nonché quantifica­rlo. Alcuni sostengono che il tasso (Euribor e spread) sarebbe nullo, dal 2005 al 2008, e si dovrebbero applicare i tassi sostitutiv­i di legge. In questo caso — continua Rossi —, le banche italiane citate in giudizio dai clienti potrebbero rivalersi sulle banche manipolatr­ici».

Per quanto riguarda invece i derivati stipulati dagli investitor­i privati con le banche che quotavano l’Euribor manipolato? «Si potrebbe eccepire — conclude l’avvocato — la nullità in quanto nei contratti aleatori (come appunto i derivati) nessuna delle due parti deve poter essere i n grado d’influire sull’evento incerto ovverossia sull’andamento del tasso» (si veda « Plus24 » del 4 agosto 2012, ndr).

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