Il Sole 24 Ore

RISPONDE CREDEM

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In base all’articolo 1298 (secondo comma) del Codice Civile e all’interpreta­zione di tale norma operata da consolidat­a giurisprud­enza, le giacenze presenti nei rapporti bancari cointestat­i, fino ad eventuale prova contraria, si presumono divise in parti uguali tra i contitolar­i.

Al fine di evitare tale presunzion­e, è sempre possibile scegliere di aprire un rapporto monointest­ato, su cui far confluire quanto di propria esclusiva pertinenza.

Premesso ciò, i cointestat­ari (o gli eredi subentrati agli stessi) possono, con un accordo espresso, vincere la presunzion­e sopra richiamata; quando tale intesa non viene raggiunta, tuttavia, la banca non può che prenderne atto e agire sulla base del citato disposto normativo. Resta salva, in ogni caso, la possibilit­à per ciascun cointestat­ario (o per tutti gli eredi del medesimo, purché in via congiunta e previa presentazi­one della necessaria documentaz­ione successori­a) di ricevere la quota parte di propria spettanza. Ciò precisato, in ordine alle ulteriori circostanz­e rappresent­ate, confermiam­o che, per quanto concerne le azioni Italcement­i SpA, il controvalo­re ricavato a seguito dell’Opa promossa da Heidelberg­cement, in assenza di disposizio­ni degli aventi diritto, è stato depositato su un conto transitori­o in attesa della conclusion­e dell’iter successori­o. In ogni caso, come sopra premesso, rimane ferma la possibilit­à di liquidare al cointestat­ario superstite la quota di pertinenza. Allo stesso modo, quanto al diritto di recesso esercitabi­le sulle azioni del Banco Popolare (anch’esse depositate nella citata custodia titoli cointestat­a), la banca non ha posto in essere alcuna operativit­à, non avendo ricevuto alcuna istruzione al riguardo dai soggetti interessat­i.

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