RISPONDE CREDEM
In base all’articolo 1298 (secondo comma) del Codice Civile e all’interpretazione di tale norma operata da consolidata giurisprudenza, le giacenze presenti nei rapporti bancari cointestati, fino ad eventuale prova contraria, si presumono divise in parti uguali tra i contitolari.
Al fine di evitare tale presunzione, è sempre possibile scegliere di aprire un rapporto monointestato, su cui far confluire quanto di propria esclusiva pertinenza.
Premesso ciò, i cointestatari (o gli eredi subentrati agli stessi) possono, con un accordo espresso, vincere la presunzione sopra richiamata; quando tale intesa non viene raggiunta, tuttavia, la banca non può che prenderne atto e agire sulla base del citato disposto normativo. Resta salva, in ogni caso, la possibilità per ciascun cointestatario (o per tutti gli eredi del medesimo, purché in via congiunta e previa presentazione della necessaria documentazione successoria) di ricevere la quota parte di propria spettanza. Ciò precisato, in ordine alle ulteriori circostanze rappresentate, confermiamo che, per quanto concerne le azioni Italcementi SpA, il controvalore ricavato a seguito dell’Opa promossa da Heidelbergcement, in assenza di disposizioni degli aventi diritto, è stato depositato su un conto transitorio in attesa della conclusione dell’iter successorio. In ogni caso, come sopra premesso, rimane ferma la possibilità di liquidare al cointestatario superstite la quota di pertinenza. Allo stesso modo, quanto al diritto di recesso esercitabile sulle azioni del Banco Popolare (anch’esse depositate nella citata custodia titoli cointestata), la banca non ha posto in essere alcuna operatività, non avendo ricevuto alcuna istruzione al riguardo dai soggetti interessati.