Rischio-errori sulla via del «rientro»
Nonostante le istruzioni al modello di richiesta di ammissione alla voluntary forniscano utili indicazioni sul calcolo di imposte, sanzioni e interessi, non sarà facile effettuare il «versamento spontaneo» senza incappare in errori di calcolo che potranno tradursi nell’applicazione di più elevate sanzioni e maggiorazioni. È auspicabile che l’agenzia delle Entrate doti i professionisti di un software che consenta di utilizzare una base interpretativa comune.
Le questioni da chiarire sono molte. In primo luogo le conseguenze in caso di versamento spontaneo insufficiente, cioè inferiore all’ammontare di imposte, sanzioni e interessi che l’Ufficio ritiene che si sarebbe dovuto versare. Le conseguenze sembrano duplici. In primo luogo, le sanzioni dovute nel caso di attività detenute in Paesi black list con scambio di informazioni e in Paesi non black list rimpatriate in Italia, in Paesi con scambio o assistite da waiver sono ridotte al 60% anziché al 50%. Inoltre, le sanzioni per le imposte, normalmente ridotte al 75%, sono ridotte all’85%. In secondo luogo è dovuta una maggiorazione che, a seconda dei casi può essere del 10 o del 3%. Ma, mentre il conteggio appare praticabile quando l’insufficiente versamento sia causato da un’erronea liquidazione delle imposte, appare impossibile se il minor versamento è causato solo da un errore di calcolo degli interessi, o della percentuale di riduzione delle sanzioni.
Un altro problema è quello di individuare i casi in cui per fruire della riduzione delle sanzioni e dei termini di accertamento senza effettuare un rimpatrio giuridico o materiale in Italia sarà necessario rilasciare il waiver all’intermediario estero. Stando al tenore letterale dell’articolo 5-quinquies, comma 4, come interpretato dalla circolare 27/E del 2015, paragrafo 6.3, nel caso di trasferimento delle attività finanziarie, successivamente all’attivazione della procedura, presso un intermediario localizzato in uno dei Paesi dell’Ocse che non ha posto riserve alla possibilità di scambiare informazioni bancarie, il rilascio del waiver non è necessario. È, infatti, comunque garantita la possibilità del fisco italiano di monitorare tali attività mediante una richiesta di scambio di informazione al Paese presso cui e localizzato l’intermediario. Stando a questa corretta impostazione, per chi aderisce alla voluntary bis e detiene o trasferisce le attività, ad esempio, in Svizzera (Paese Ocse, con scambio), il waiver non sarebbe più richiesto. Sarebbe utile una conferma dell’Agenzia.
Infine, manca ancora una definizione del concetto di «valori al portatore» la cui regolarizzazione richiede una procedura più complessa, imponendone, fra l’altro il deposito presso un intermediario finanziario residente. Se la nozione dovesse comprendere anche le opere d’arte e i gioielli, non si vede come il “deposito” possa essere effettuato se non mediante la stipula di un contratto di amministrazione senza possesso con una fiduciaria italiana, secondo lo schema di Assofiduciaria.