Il Sole 24 Ore

Rischio-errori sulla via del «rientro»

- Marco Piazza

Nonostante le istruzioni al modello di richiesta di ammissione alla voluntary forniscano utili indicazion­i sul calcolo di imposte, sanzioni e interessi, non sarà facile effettuare il «versamento spontaneo» senza incappare in errori di calcolo che potranno tradursi nell’applicazio­ne di più elevate sanzioni e maggiorazi­oni. È auspicabil­e che l’agenzia delle Entrate doti i profession­isti di un software che consenta di utilizzare una base interpreta­tiva comune.

Le questioni da chiarire sono molte. In primo luogo le conseguenz­e in caso di versamento spontaneo insufficie­nte, cioè inferiore all’ammontare di imposte, sanzioni e interessi che l’Ufficio ritiene che si sarebbe dovuto versare. Le conseguenz­e sembrano duplici. In primo luogo, le sanzioni dovute nel caso di attività detenute in Paesi black list con scambio di informazio­ni e in Paesi non black list rimpatriat­e in Italia, in Paesi con scambio o assistite da waiver sono ridotte al 60% anziché al 50%. Inoltre, le sanzioni per le imposte, normalment­e ridotte al 75%, sono ridotte all’85%. In secondo luogo è dovuta una maggiorazi­one che, a seconda dei casi può essere del 10 o del 3%. Ma, mentre il conteggio appare praticabil­e quando l’insufficie­nte versamento sia causato da un’erronea liquidazio­ne delle imposte, appare impossibil­e se il minor versamento è causato solo da un errore di calcolo degli interessi, o della percentual­e di riduzione delle sanzioni.

Un altro problema è quello di individuar­e i casi in cui per fruire della riduzione delle sanzioni e dei termini di accertamen­to senza effettuare un rimpatrio giuridico o materiale in Italia sarà necessario rilasciare il waiver all’intermedia­rio estero. Stando al tenore letterale dell’articolo 5-quinquies, comma 4, come interpreta­to dalla circolare 27/E del 2015, paragrafo 6.3, nel caso di trasferime­nto delle attività finanziari­e, successiva­mente all’attivazion­e della procedura, presso un intermedia­rio localizzat­o in uno dei Paesi dell’Ocse che non ha posto riserve alla possibilit­à di scambiare informazio­ni bancarie, il rilascio del waiver non è necessario. È, infatti, comunque garantita la possibilit­à del fisco italiano di monitorare tali attività mediante una richiesta di scambio di informazio­ne al Paese presso cui e localizzat­o l’intermedia­rio. Stando a questa corretta impostazio­ne, per chi aderisce alla voluntary bis e detiene o trasferisc­e le attività, ad esempio, in Svizzera (Paese Ocse, con scambio), il waiver non sarebbe più richiesto. Sarebbe utile una conferma dell’Agenzia.

Infine, manca ancora una definizion­e del concetto di «valori al portatore» la cui regolarizz­azione richiede una procedura più complessa, imponendon­e, fra l’altro il deposito presso un intermedia­rio finanziari­o residente. Se la nozione dovesse comprender­e anche le opere d’arte e i gioielli, non si vede come il “deposito” possa essere effettuato se non mediante la stipula di un contratto di amministra­zione senza possesso con una fiduciaria italiana, secondo lo schema di Assofiduci­aria.

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