Il Sole 24 Ore

Con l’autoliquid­azione arriva lo sconto sulle sanzioni

- Carlotta Benigni Antonio Tomassini

pCon il nuovo modello per accedere alla voluntary-bis, l’agenzia delle Entrate ha fornito anche le relative istruzioni, il format per la redazione e le specifiche di invio della relazione di accompagna­mento.

Manca ancora l’apertura del canale telematico, che verrà comunicata mediante pubblicazi­one sul sito dell’Agenzia, e quindi per ora chi vuole aderire dovrà comunque utilizzare il vecchio modello di istanza approvato con provvedime­nto del direttore dell’agenzia delle Entrate n. 13193 del 30 gennaio 2015. In tal caso, contestual­mente all’invio del modello di istanza, sarà necessario inviare una prima relazione di accompagna­mento nella quale siano inclusi i dati e le informazio­ni non previste nella vecchia versione. Chi dovesse inviare l’istanza ora con il vecchio modello, magari per prevenire l’insorgenza di eventuali cause ostative, dovrà comunque inviare anche l’istanza con il nuovo modello, barrando la casella «istanza trasmessa in precedenza».

Nella Sezione V, oltre ai maggiori imponibili, vanno indicate anche imposte e sanzioni. È questa la vera novità della voluntary bis, che ruota attorno alla facoltà per il contribuen­te di autoliquid­are il dovuto, benefician­do di uno “sconto” maggiore sulle sanzioni (a fronte tuttavia di rischi soprattutt­o per il profession­ista, che, oltre a far firmare il modello al contribuen­te, potrebbe anche decidere di farsi manlevare da responsabi­lità in caso di errori). Il contribuen­te, nel caso non opti per l’autoliquid­azione, dovrà compilare solamente le caselle riferite agli imponibili (la richiesta di imposte e sanzioni arriverà dall’Agenzia, anche se, soprattutt­o in tema di sanzioni, occorrereb­bero dei chiariment­i).

Tornando all’autoliquid­azione, sarà necessario di fatto riliquidar­e le dichiarazi­oni oggetto di regolarizz­azione, per individuar­e l’aliquota marginale effet- tivamente applicabil­e, la presenza di eventuali dichiarazi­oni che chiudevano a credito, nonché la necessità di versare anche l’eventuale contributo di solidariet­à del 3% per redditi oltre 300mila euro.

Per le sanzioni viene specificat­o che non si applica il principio del favor rei, quindi, secondo l’Agenzia, in caso ad esempio di dichiarazi­one infedele la misura minima da cui partire per le riduzioni da disclosure sarà pari al 100 per cento della maggiore imposta e non al 90 (misura post riforma delle sanzioni). Le istruzioni si soffermano anche sull’applicabil­ità del cumulo giuridico e per la prima volta sembrano aprire a una definizion­e a un terzo della intera sanzio- 7 Procedura di collaboraz­ione volontaria che consente ai contribuen­ti che detengono illecitame­nte patrimoni di regolarizz­are la propria posizione denunciand­o all’amministra­zione finanziari­a la violazione degli obblighi di monitoragg­io. Possono avvalersi della procedura anche i contribuen­ti non destinatar­i degli obblighi dichiarati­vi di monitoragg­io fiscale, ovvero che vi abbiano adempiuto correttame­nte, per regolarizz­are altre violazioni degli obblighi dichiarati­vi ne da monitoragg­io fiscale risultante dal cumulo, senza lo sbarrament­o del terzo dei minimi edittali anno per anno, che di fatto ne vanificava i benefici (si vedano le istruzioni sub sezione II). Anche se non vanno inseriti nell’istanza, ai fini dell’autoliquid­azione saranno poi da versare anche gli interessi.

Il nuovo modello contiene anche una serie di dichiarazi­oni da parte del contribuen­te che presenta l’istanza, tra cui quella relativa al fatto che i contanti o valori al portatore non derivano da condotte ascrivibil­i a reati diversi da quelli coperti (anche se ovviamente sarà comunque necessaria la dichiarazi­one sostitutiv­a di atto notorio relativa a questi beni, a cui si auspica che venga conferito maggior valore, chiarendo il suo ruolo anche rispetto al regime di “prova contraria” introdotto dalla legge).

Inoltre, è prevista già nell’istanza la possibilit­à di richiedere la notifica degli atti (qualora non si optasse per l’autoliquid­azione) e di ogni comunicazi­one relativa alla procedura alla casella di posta elettronic­a certificat­a del profession­ista. In caso di autoliquid­azione, nel modello è possibile optare per la comunicazi­one dell’avvenuta conclusion­e della procedura a seguito del versamento del dovuto direttamen­te alla Pec del profession­ista.

Il provvedime­nto stabilisce anche le modalità di redazione e invio della documentaz­ione integrativ­a a supporto, nonché il format per la redazione della relazione accompagna­toria, anch’esso adattato alle esigenze della autoliquid­azione. Le specifiche di invio sono le medesime previste nella prima versione della voluntary: esclusivam­ente via Pec all’indirizzo indicato nella ricevuta di presentazi­one dell’istanza. Dovranno essere allegati esclusivam­ente file in formato pdf (eventualme­nte zip) e dovrà essere sempre inserito il file «segnatura» generato insieme all’istanza di adesione.

NIENTE «FAVOR REI» In caso di dichiarazi­one infedele il minimo da cui partire per calcolare la sanzione è il 100% (non il 90%) della maggiore imposta

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy