Con l’autoliquidazione arriva lo sconto sulle sanzioni
pCon il nuovo modello per accedere alla voluntary-bis, l’agenzia delle Entrate ha fornito anche le relative istruzioni, il format per la redazione e le specifiche di invio della relazione di accompagnamento.
Manca ancora l’apertura del canale telematico, che verrà comunicata mediante pubblicazione sul sito dell’Agenzia, e quindi per ora chi vuole aderire dovrà comunque utilizzare il vecchio modello di istanza approvato con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate n. 13193 del 30 gennaio 2015. In tal caso, contestualmente all’invio del modello di istanza, sarà necessario inviare una prima relazione di accompagnamento nella quale siano inclusi i dati e le informazioni non previste nella vecchia versione. Chi dovesse inviare l’istanza ora con il vecchio modello, magari per prevenire l’insorgenza di eventuali cause ostative, dovrà comunque inviare anche l’istanza con il nuovo modello, barrando la casella «istanza trasmessa in precedenza».
Nella Sezione V, oltre ai maggiori imponibili, vanno indicate anche imposte e sanzioni. È questa la vera novità della voluntary bis, che ruota attorno alla facoltà per il contribuente di autoliquidare il dovuto, beneficiando di uno “sconto” maggiore sulle sanzioni (a fronte tuttavia di rischi soprattutto per il professionista, che, oltre a far firmare il modello al contribuente, potrebbe anche decidere di farsi manlevare da responsabilità in caso di errori). Il contribuente, nel caso non opti per l’autoliquidazione, dovrà compilare solamente le caselle riferite agli imponibili (la richiesta di imposte e sanzioni arriverà dall’Agenzia, anche se, soprattutto in tema di sanzioni, occorrerebbero dei chiarimenti).
Tornando all’autoliquidazione, sarà necessario di fatto riliquidare le dichiarazioni oggetto di regolarizzazione, per individuare l’aliquota marginale effet- tivamente applicabile, la presenza di eventuali dichiarazioni che chiudevano a credito, nonché la necessità di versare anche l’eventuale contributo di solidarietà del 3% per redditi oltre 300mila euro.
Per le sanzioni viene specificato che non si applica il principio del favor rei, quindi, secondo l’Agenzia, in caso ad esempio di dichiarazione infedele la misura minima da cui partire per le riduzioni da disclosure sarà pari al 100 per cento della maggiore imposta e non al 90 (misura post riforma delle sanzioni). Le istruzioni si soffermano anche sull’applicabilità del cumulo giuridico e per la prima volta sembrano aprire a una definizione a un terzo della intera sanzio- 7 Procedura di collaborazione volontaria che consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni di regolarizzare la propria posizione denunciando all’amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio. Possono avvalersi della procedura anche i contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, ovvero che vi abbiano adempiuto correttamente, per regolarizzare altre violazioni degli obblighi dichiarativi ne da monitoraggio fiscale risultante dal cumulo, senza lo sbarramento del terzo dei minimi edittali anno per anno, che di fatto ne vanificava i benefici (si vedano le istruzioni sub sezione II). Anche se non vanno inseriti nell’istanza, ai fini dell’autoliquidazione saranno poi da versare anche gli interessi.
Il nuovo modello contiene anche una serie di dichiarazioni da parte del contribuente che presenta l’istanza, tra cui quella relativa al fatto che i contanti o valori al portatore non derivano da condotte ascrivibili a reati diversi da quelli coperti (anche se ovviamente sarà comunque necessaria la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a questi beni, a cui si auspica che venga conferito maggior valore, chiarendo il suo ruolo anche rispetto al regime di “prova contraria” introdotto dalla legge).
Inoltre, è prevista già nell’istanza la possibilità di richiedere la notifica degli atti (qualora non si optasse per l’autoliquidazione) e di ogni comunicazione relativa alla procedura alla casella di posta elettronica certificata del professionista. In caso di autoliquidazione, nel modello è possibile optare per la comunicazione dell’avvenuta conclusione della procedura a seguito del versamento del dovuto direttamente alla Pec del professionista.
Il provvedimento stabilisce anche le modalità di redazione e invio della documentazione integrativa a supporto, nonché il format per la redazione della relazione accompagnatoria, anch’esso adattato alle esigenze della autoliquidazione. Le specifiche di invio sono le medesime previste nella prima versione della voluntary: esclusivamente via Pec all’indirizzo indicato nella ricevuta di presentazione dell’istanza. Dovranno essere allegati esclusivamente file in formato pdf (eventualmente zip) e dovrà essere sempre inserito il file «segnatura» generato insieme all’istanza di adesione.
NIENTE «FAVOR REI» In caso di dichiarazione infedele il minimo da cui partire per calcolare la sanzione è il 100% (non il 90%) della maggiore imposta