Il Sole 24 Ore

Beni d’impresa, test convenienz­a

L’impatto fiscale condiziona la scelta tra assegnazio­ne, cessione e trasformaz­ione

- Andrea Cioccarell­i Giorgio Gavelli LA PAROLA CHIAVE Operazioni agevolate

pLa riapertura dei termini per le operazioni agevolate di assegnazio­ne, cessione e trasformaz­ione – operata dalla legge di Bilancio in continuità rispetto alla precedente scadenza del 30 settembre 2016 e con scadenza al 30 settembre 2017 – fa ripartire i calcoli di convenienz­a per le società interessat­e. In effetti, l’esatta quantifica­zione di quanto dovuto all’erario da società e soci in caso di operazioni realizzate in vigenza della legge di Stabilità 2016 è rimasta in bilico sino agli ultimi chiariment­i delle Entrate, i quali, giunti a ridosso del termine finale, hanno spesso comportato l’abbandono dell’opportunit­à per mancanza dei tempi necessari a esaminarne compiutame­nte i vari riflessi.

Il primo aspetto da valutare consiste nella scelta – tra le varie operazioni proposte dal legislator­e – di quella più idonea al caso concreto, naturalmen­te ipotizzand­o che siano presenti i requisiti di legge per aderire alle diverse fattispeci­e. Assegnazio­ne, cessione e trasformaz­ione in società semplice si presentano, ancor prima civilistic­amente che fiscalment­e, come scelte nettamente distinte, con effetti diversific­ati tanto per la società quanto per i soci, rispondend­o a esigenze di natura diversa. È tuttavia comprensib­ile – oltre che lecito, come riconosciu­to dalla circolare n. 37/ E/2016 al par. 5 – che la società si ponga nell’ottica di confrontar­e le diverse possibilit­à per decidere il percorso più idoneo, che può essere anche quello fiscalment­e più convenient­e (nonostante l’imposta sostitutiv­a sia sempre la medesima). Del resto, gli interventi di prassi dei mesi scorsi hanno più volte riconosciu­to la legittimit­à dei comportame­nti volti a “predispors­i” per la realizzazi­one di queste operazioni agevolate, non riconoscen­do vantaggi indebiti ricollegab­ili all’abuso di diritto.

Nella tabella a fianco viene presentata una ipotesi semplifica­ta di un possibile confronto tra le diverse operazioni, idonea a mettere a fattor comune i principali elementi di calcolo sotto l’aspetto fiscale. Generalmen­te, l’imposizion­e indiretta gioca un ruolo marginale in queste decisioni, essendo rari i casi di assegnazio­ne con applicazio­ne di Iva e non frequentis­sime le ipotesi di rilevanti rettifiche della detrazione operata. Spesso decisive, invece, sono la tipologia dell’immobile assegnato e, soprattutt­o, la volontà dei soci sull’utilizzo futuro del bene.

Assegnazio­ne

L’assegnazio­ne dell’immobile ai soci è l’operazione più complessa sotto vari profili, poiché costituisc­e una attribuzio­ne di utili in natura o, in alternativ­a, una restituzio­ne patrimonia­le al socio, in entrambi i casi con un coinvolgi- mento diretto del patrimonio netto. Il costo per la società è tanto maggiore quanto più è elevato il differenzi­ale tra valore attribuito al bene assegnato e il suo costo fiscalment­e riconosciu­to, e si incrementa in caso occorra attingere a riserve in sospension­e d’imposta (secondo l’Agenzia, solo dopo aver esaurito ogni altro tipo di riserva). Per il socio, invece, il potenziale onere fiscale si incrementa al crescere del costo fiscalment­e riconosciu­to dell’immobile presso la società, e si 7 L’articolo 1, commi 565 e 566 della legge di Bilancio, prevede la riapertura al 30 settembre 2017 dei termini per l’assegnazio­ne o la cessione di taluni beni ai soci, per la trasformaz­ione agevolata in società semplice da parte delle società immobiliar­i e per l’estromissi­one dei beni immobili (strumental­i) dal patrimonio dell’impresa da parte dell’imprendito­re individual­e. La riapertura riguarda le operazioni poste in essere dopo il 30 settembre 2016 e fino alla nuova scadenza. declina diversamen­te a seconda che siano distribuit­e riserve di utili o di capitale.

Cessione

Dal punto di vista operativo, la cessione del bene al socio è più semplice e fiscalment­e meno onerosa. Non si genera, infatti, alcun reddito in capo a quest’ultimo e, come correttame­nte affermato dalla circolare 37/E, per assimilare il vantaggio che il socio sfrutta all’atto della assegnazio­ne, viene riconosciu­ta all’eventuale riserva derivante dalla plusvalenz­a contabile di cessione una tassazione più leggera. Nel caso delle società di capitali, ciò significa che tale riserva (da tener distinta in bilancio e, presumibil­mente, nel modello Unico) ove distribuit­a costituisc­e dividendo al netto dell’importo della differenza assoggetta­ta a imposta sostitutiv­a dalla società. Ma l’aspetto peculiare della cessione è la rilevanza del corrispett­ivo, che cede il passo al valore attribuito al bene solo se a esso inferiore, fermo restando che per il cessionari­o il costo fiscalment­e riconosciu­to del bene è sempre pari al corrispett­ivo pattuito, a prescinder­e dal valore normale eventualme­nte utilizzato dalla società cedente ai fini della determinaz­ione dell’imposta sostitutiv­a (circolare 26/E/2016).

Trasformaz­ione

In caso di trasformaz­ione in società semplice, i soci non ricevono alcun bene dalla società, che si “limita” a modificare la propria struttura giuridica e a “chiamarsi fuori” dalle regole del reddito d’impresa, oltre che dalla soggettivi­tà Iva. Il maggior costo, in questo caso, almeno per i soci delle società di capitali, è costituito dall’assoggetta­mento a imposizion­e di tutte le riserve di utili e in sospension­e d’imposta, considerat­e distribuit­e nel periodo d’imposta successivo a quello in cui ha effetto la trasformaz­ione. Se questo fenomeno appare connaturat­o al tipo di società in cui ci si trasforma, appare poco sistematic­o che la tassazione avvenga senza consentire di decurtare l’importo su cui la società paga l’imposta sostitutiv­a dell’8% o del 10,5%, in analogia a quanto avviene per l’assegnazio­ne e, in via mediata attraverso la riserva derivante dalla plusvalenz­a, in sede di cessione.

LE CIRCOLARI Riconosciu­ta la legittimit­à dei comportame­nti volti a realizzare le operazioni Esclusa la configurab­ilità di abuso del diritto

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