Il Sole 24 Ore

Vantaggi fiscali anche per la holding «statica»

- Luca Miele

pL’interpreta­zione della nozione convenzion­ale di “beneficiar­io effettivo” dei dividendi percepiti deve tenere conto della natura e delle funzioni svolte dalle holding statiche di partecipaz­ione. La sentenza della Corte di cassazione n. 27113 del 28 dicembre 2016 rappresent­a un significat­ivo tassello nell’ambito del tema del beneficiar­io effettivo, spesso oggetto di controvers­ie fiscali e tuttora in cerca di stabilità a livello legislativ­o.

Il caso è quello di una società francese che percepisce dividendi dalla propria controllat­a italiana fruendo dei benefici previsti dalla convenzion­e contro le doppie imposizion­i Italia-Francia. I benefici sono contestati in quanto la società francese non sarebbe l’effettiva beneficiar­ia dei dividendi poiché controllat­a da una società Usa; l’entità francese costituire­bbe quindi una società di comodo avente l’unica funzione di fruire dei benefici fiscali e di trasferire gli utili all’effettivo beneficiar­io in Usa. In altre parole, la società francese non disporrebb­e, giuridicam­ente ed economicam­ente, dei dividendi percepiti e la destinatar­ia reale sarebbe la società Usa il cui ordinament­o non prevede analoghi vantaggi fiscali.

I giudici di merito individuan­o nella società francese una mera “scatola”, espression­e di abuso del diritto, creata al solo scopo di beneficiar­e di vantaggi fiscali, constatand­o l’assenza di una reale organizzaz­ione della società francese, la presenza di ingenti partecipaz­ioni azionarie e modesti crediti operativi, mancanza di dipendenti, assenza di fatturazio­ne per servizi gestionali alla controllat­a italiana e assenza in Francia di una direzione effettiva intesa quale sede amministra­tiva di reale svolgiment­o di attività gestorie.

La Cassazione respinge tale ricostruzi­one in quanto, in caso di holding o sub-holding statiche, gli indici sopra indicati, normalment­e riferiti alle società operative, possono non essere significat­ivi. Ciò che deve rilevare è «la padro- nanza ed autonomia della societàmad­re percipient­e sia nell’adozione delle decisioni di governo e indirizzo delle partecipaz­ioni detenute, sia nel trattament­o e impiego dei dividendi percepiti (in alternativ­a alla loro traslazion­e alla capogruppo sita in un Paese terzo)». Per le holding statiche, quindi, rileva il compito istituzion­ale di mero indirizzo e direzione unitaria, la partecipaz­ione alle assemblee delle controllat­e e la riscossion­e dei dividendi. E nel caso della società francese, la qualità di beneficiar­io effettivo è dimostrata dal fatto che è la reale proprietar­ia della partecipaz­ione e destinatar­ia effettiva dei dividendi regolarmen­te iscritti in bilancio, aggredibil­i dai creditori e liberament­e da essa utilizzabi­li.

Per quanto riguarda il requisito della direzione effettiva, secondo la Cassazione non si può parlare di fittizietà della sede francese in quanto la ricorrente ha sede legale e amministra­tiva in Francia, è assoggetta­ta a imposizion­e in quel paese, gli amministra­tori persone fisiche risiedono in Francia e ivi vengono prese le fondamenta­li decisioni concernent­i la società.

In conclusion­e, ciò che è necessario verificare è il luogo di effettiva adozione delle decisioni direttive, amministra­tive e di coordiname­nto delle partecipaz­ioni possedute dalla società madre percipient­e, secondo l’attività tipica di holding da quest’ultima esercitata.

La sentenza si innesta in un panorama interpreta­tivo e legislativ­o in divenire, anche a livello internazio­nale, dalla lettura del qua- le non sempre si perviene a una univoca definizion­e del fenomeno. Anche perché il tema del beneficiar­io effettivo si sovrappone con quello delle forme di interposiz­ione in cui il percettore del reddito ha l’obbligo di retroceder­lo a terzi e con altre forme di abuso dei Trattati che non sono direttamen­te collegate al tema del beneficiar­io effettivo. E la stessa definizion­e di holding passiva e di costruzion­e artificios­a si ricava, anche indirettam­ente, in diversi provvedime­nti a livello comunitari­o e internazio­nale, con forti incertezze.

L’instabilit­à legislativ­a (e giurisprud­enziale) determina anche un non perfetto coordiname­nto della prassi amministra­tiva nazionale e degli approcci adottati dai verificato­ri (Assonime, Note e Studi n. 17/2016) con relative responsabi­lità dei sostituti d’imposta chiamati ad applicare norme “incerte”.

IL PRINCIPIO Nonostante la presenza di una controllan­te, ciò che conta è l’autonomia nelle decisioni di governo e nel trattament­o dei dividendi

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy