Il Sole 24 Ore

Dividendi in bilancio nell’anno di delibera

La regola può essere applicata retroattiv­amente in rapporto a precedenti annualità

- LA PAROLA CHIAVE Dividendi

Franco Roscini Vitali u pagina 32

pLavers ione aggiornata del principio contabile Oic 21“Partecipaz­ioni” contiene una novità che, in alcuni casi, impone alle società che detengono partecipaz­ioni di cambiare la metodologi­a di rilevazion­e dei dividendi provenient­i da società controllat­e.

La precedente versione del principio contabile prevedeva che, nel caso di dividendi da società con

trollate, la loro rilevazion­e potesse essere anticipata (facoltà) all’eser- cizio di maturazion­e dei relativi utili se il bilancio era stato approvato dall’organo amministra­tivo della controllat­a anteriorme­nte alla data di approvazio­ne del bilancio da parte dell’organo amministra­tivo della controllan­te.

Inoltre, il principio precisava che le società controllan­ti, a condizione che avessero il pieno dominio sull’assemblea della controllat­a, potevano anticipare la rilevazion­e del dividendo anche sulla base della proposta di distribuzi­one deliberata dagli amministra­tori della controllat­a, antecedent­e alla decisione degli amministra­tori della controllan­te che approvano il progetto di bilancio.

Queste previsioni erano applicabil­i sino ai bilanci 2015, mentre le nuove disposizio­ni si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Nella nuova versione del principio contabile è stata eliminata la possibilit­à di rilevare i dividendi da società controllat­e già nell’esercizio di maturazion­e degli utili se il bilancio della controllat­a è stato approvato dall’organo amministra­tivo della stessa anteriorme­nte alla data di approvazio­ne del bilancio da parte dell’organo amministra­tivo della controllan­te: pertanto la controllan­te iscrive il credito per dividendi nello stesso esercizio in cui sorge il relativo debito per la controllat­a, in sostanza nell’esercizio della delibera assemblear­e di distribuzi­one. Medesima eliminazio­ne riguarda la rilevazion­e anticipata nel caso di pieno dominio sull’assemblea.

La modifica, eliminando un’eccezione, allinea la rilevazion­e del credito con quanto prevede l’Oic 15 in materia di rilevazion­e dei crediti che, se originati da ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi, sono iscrivibil­i in bilancio se sussiste il titolo agli stessi, ossia se rappresent­ano effettivam­ente un’obbligazio­ne di terzi verso la società. Infatti, il paragrafo 30 del principio Oic 15 precisa che i crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (per esempio, per operazioni di finanziame­nto) sono iscrivibil­i in bilancio se sussiste “titolo” al credito, e cioè se essi rappresent­ano effettivam­ente un’obbligazio­ne di terzi verso la società. Le disposizio­ni di prima applicazio­ne del principio contabile precisano che le società che in passato hanno rilevato i dividendi in base alla precedente versione dell’Oic 21 possono applicare le nuove disposizio­ni retrospett­ivamente.

Per il principio contabile Oic 29 si ha “applicazio­ne retroattiv­a” quando il nuovo principio contabile è ap-

7 Il dividendo è quella parte di utile che viene distribuit­o agli azionisti da parte di una società. Esso rappresent­a, come la possibilit­à di vendita delle azioni sul mercato, una delle motivazion­i che spinge chi investe ad acquistare il titolo. Il dividendo può essere “normale” o “straordina­rio” in base alle decisioni dell’assemblea dei soci. Quello “normale” ha cadenza fissa, quello “straordina­rio” invece non ha alcuna regolarità plicato anche a eventi ed operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiament­o, come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato, e “applicazio­ne prospettic­a” quando il nuovo principio è applicato solo ad eventi e operazioni che si verificano dopo la data in cui interviene il cambiament­o di principio contabile.

Pertanto, sono possibili due comportame­nti, uno più semplice e un altro più complesso. Con il primo comportame­nto, la società applica la nuova regola “prospettic­amente”, ossia a partire dal bilancio 2016 e, pertanto, non contabiliz­za alcun dividendo in tale bilancio, perché quelli deliberati dalle controllat­e nel 2016 erano già contabiliz­zati “per maturazion­e” nel bilancio 2015. In tale situazione il conto economico 2016 non rileva alcun dividendo, limitatame­nte a quelli già rilevati “per maturazion­e”.

Con il secondo comportame­nto, la società applica la nuova disposizio­ne “retrospett­ivamente” ( retroattiv­amente). Pertanto, elimina in sede di apertura dei conti al 1° gennaio 2016 l’effetto della contabiliz­zazione dei dividendi deliberati nel 2016 già effettuata nell’esercizio 2015: l’eliminazio­ne avviene in contropart­ita con le voci del patrimonio netto. Successiva­mente, contabiliz­za nel conto economico dell’esercizio 2016 i dividendi la cui distribuzi­one è stata deliberata dalle controllat­e nel 2016. Medesima operazione nel bilancio “comparativ­o” 2015, riprendend­o i dati del bilancio 2014. Ovviamente nulla cambia per le società che in passato non si erano avvalse della facoltà di rilevazion­e anticipata dei dividendi da controllat­e.

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