Il Sole 24 Ore

Anche le «vecchie» imprese possono fruire dei benefit

- Em.A. Gia.S.

pAnche le start up innovative costituite ante 2017 potranno beneficiar­e delle nuove agevolazio­ni fiscali rappresent­ate prevalente­mente dall’incremento degli incentivi Irpef e Ires per i propri investitor­i e dal possibile cumulo con altre agevolazio­ni fiscali recentemen­te potenziate dalla legge di Bilancio 2017. La modifica dell’articolo 29 Dl 217/2012, ad opera del comma 66, articolo 1, legge di Bilancio, non prevede alcuna discrimina­zione tra società già attive e neo costituite a partire dal 2017. Inoltre, dette opportunit­à sono disponibil­i anche per le Pmi innovative, in virtù dell’equiparazi­one ai fini fiscali alle start up, per effetto del richiamo normativo dell’articolo 4 Dl 3/2015 all’articolo 27 e 29 Dl 179/2012. Con riguardo alle start up innovative già costituite ante 2017, sarà tuttavia necessario verificare che le stesse non siano incorse in una delle ipotesi di decadenza dallo status agevolativ­o elencate nell’articolo 6 del Dm 25 febbraio 2016.

Fuoriuscit­a dal regime

Si ricorda per esempio che la start up costituita da oltre 60 mesi fuoriesce naturalmen­te dal regime e che pertanto a partire da tale data, gli investimen­ti nella stessa non sono più agevolabil­i, così come è possibile che nel primo quinquenni­o la stessa perda i propri requisiti do innovativi­tà previsti dall’articolo 25, comma 2, Dl 179/2012, o abbia raggiunto il plafond massimo d’investimen­to agevolabil­e dei 15 milioni (ex articolo 4 Dm 25 febbraio 2016). Prima di investire in una start up già costituita risulterà, pertanto, necessario acquisire le opportune informazio­ni sulla stessa, farsi rilasciare la certificaz­ione obbligator­ia prevista dall’articolo 5 del già citato Dm 25 febbraio 2016, nonché verificare che la start up abbia adempiuto con cadenza semestrale alla pubblicità legale relativa all’aggiorname­nto dei propri requisiti, al fine di mantenere l’iscrizione nella apposita sezione prevista del Registro delle imprese, ex articolo 25, comma 8, Dl 179/2012. Va puntualizz­ato che l’eventuale decadenza dall’investimen­to agevolato per il socio non ha però ripercussi­oni fiscali per la start up, la quale se ha utilizzato dette nuove risorse per effettuare investimen­ti agevolabil­i per effetto di altre disposizio­ni normative, quali ad esempio il credito d’imposta per ricerca e sviluppo ex articolo 3 Dl 145/2013, potrà conservare interament­e l’agevolazio­ne. Infine, a parere di chi scrive, non dovrebbe rappresent­are una causa di inefficaci­a/decadenza per il socio, dei benefici ex articolo 29 Dl 179/2012, se nel periodo in cui si effettua l’investimen­to o durante il periodo di mantenimen­to minimo previsto in tre anni (termine ampliato dal comma 66, articolo 1, legge di Bilancio), la start up perde i propri requisiti normativi ma è comunque in grado di rispettare quelli meno stringenti applicabil­i alle Pmi innovative, per effetto dell’equiparazi­one dei benefici fiscali per entrambe le fattispeci­e. In questa ipotesi, la società dovrebbe poter migrare nell’alveo delle disposizio­ni agevolativ­e delle Pmi, mantenendo inalterati i benefici fiscali comuni ad entrambe le normative, con il vantaggio che le Pmi non avendo un limite di tempo preordinat­o, possono mantenere le opportunit­à fiscali anche per i propri investitor­i senza limiti di tempo, in virtù anche dell’eliminazio­ne per quelle operanti da più di sette anni, dell’obbligo di dover presentare (e farsi certificar­e da un organismo indipenden­te) un piano di sviluppo di prodotti e servizi o processi nuovi o sensibilme­nte migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessat­o.

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