Anche le «vecchie» imprese possono fruire dei benefit
pAnche le start up innovative costituite ante 2017 potranno beneficiare delle nuove agevolazioni fiscali rappresentate prevalentemente dall’incremento degli incentivi Irpef e Ires per i propri investitori e dal possibile cumulo con altre agevolazioni fiscali recentemente potenziate dalla legge di Bilancio 2017. La modifica dell’articolo 29 Dl 217/2012, ad opera del comma 66, articolo 1, legge di Bilancio, non prevede alcuna discriminazione tra società già attive e neo costituite a partire dal 2017. Inoltre, dette opportunità sono disponibili anche per le Pmi innovative, in virtù dell’equiparazione ai fini fiscali alle start up, per effetto del richiamo normativo dell’articolo 4 Dl 3/2015 all’articolo 27 e 29 Dl 179/2012. Con riguardo alle start up innovative già costituite ante 2017, sarà tuttavia necessario verificare che le stesse non siano incorse in una delle ipotesi di decadenza dallo status agevolativo elencate nell’articolo 6 del Dm 25 febbraio 2016.
Fuoriuscita dal regime
Si ricorda per esempio che la start up costituita da oltre 60 mesi fuoriesce naturalmente dal regime e che pertanto a partire da tale data, gli investimenti nella stessa non sono più agevolabili, così come è possibile che nel primo quinquennio la stessa perda i propri requisiti do innovatività previsti dall’articolo 25, comma 2, Dl 179/2012, o abbia raggiunto il plafond massimo d’investimento agevolabile dei 15 milioni (ex articolo 4 Dm 25 febbraio 2016). Prima di investire in una start up già costituita risulterà, pertanto, necessario acquisire le opportune informazioni sulla stessa, farsi rilasciare la certificazione obbligatoria prevista dall’articolo 5 del già citato Dm 25 febbraio 2016, nonché verificare che la start up abbia adempiuto con cadenza semestrale alla pubblicità legale relativa all’aggiornamento dei propri requisiti, al fine di mantenere l’iscrizione nella apposita sezione prevista del Registro delle imprese, ex articolo 25, comma 8, Dl 179/2012. Va puntualizzato che l’eventuale decadenza dall’investimento agevolato per il socio non ha però ripercussioni fiscali per la start up, la quale se ha utilizzato dette nuove risorse per effettuare investimenti agevolabili per effetto di altre disposizioni normative, quali ad esempio il credito d’imposta per ricerca e sviluppo ex articolo 3 Dl 145/2013, potrà conservare interamente l’agevolazione. Infine, a parere di chi scrive, non dovrebbe rappresentare una causa di inefficacia/decadenza per il socio, dei benefici ex articolo 29 Dl 179/2012, se nel periodo in cui si effettua l’investimento o durante il periodo di mantenimento minimo previsto in tre anni (termine ampliato dal comma 66, articolo 1, legge di Bilancio), la start up perde i propri requisiti normativi ma è comunque in grado di rispettare quelli meno stringenti applicabili alle Pmi innovative, per effetto dell’equiparazione dei benefici fiscali per entrambe le fattispecie. In questa ipotesi, la società dovrebbe poter migrare nell’alveo delle disposizioni agevolative delle Pmi, mantenendo inalterati i benefici fiscali comuni ad entrambe le normative, con il vantaggio che le Pmi non avendo un limite di tempo preordinato, possono mantenere le opportunità fiscali anche per i propri investitori senza limiti di tempo, in virtù anche dell’eliminazione per quelle operanti da più di sette anni, dell’obbligo di dover presentare (e farsi certificare da un organismo indipendente) un piano di sviluppo di prodotti e servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato.