Il Sole 24 Ore

Gli incentivi «coprono» l’80% dell’investimen­to

- Emilio Abruzzese Gianluca Settepani

pIl 2017 rappresent­a un ottimo anno per investire nelle start up innovative, grazie al cosiddetto “pacchetto competitiv­ità” inserito nella legge di Bilancio 2017. Le nuove disposizio­ni, infatti, oltre a potenziare le agevolazio­ni fiscali per chi decidesse di investire in queste nuove società( si veda l’ articolo alato ), prevedono una serie di altri incentivi a carattere fiscale, che vedono tra i naturali beneficiar­i proprio questi particolar­i soggetti la cui attività, relativa allo sviluppo e alla produzione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologic­o, presuppong­ono il sostenimen­ti di forti investimen­ti nella fase iniziale della propria attività. Ci si riferisce in particolar­e alla revisione del credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, ai benefici della nuova Sabatini, alle disposizio­ni agevolativ­e dei super e iperammort­amenti e alle possibilit­à di cumulo di queste agevolazio­ni tra loro.

Il pacchetto delle agevolazio­ni

Il nutrito pacchetto agevolativ­o previsto dalla legge di Bilancio non prevede, infatti, a livello normativo specifiche forme di divieto sull’utilizzo dell’incentivo, ove per lo stesso investimen­to si decida di usufruire di un altro contributo pubblico (come chiarito anche dalle circolari 5/E e 23/E 2016 delle Entrate), permettend­o interessan­ti forme di combinazio­ne fiscale anche intersogge­ttiva tra investitor­e e start up. Si pensi ad esempio all’effetto “moltiplica­tivo” del beneficio di un aumento di capitale pari a un 1 milione di euro in una start up che debba realizzare un investimen­to di 1 milione di euro, nel primo anno di vita, per la realizzazi­one di un brevetto innovativo e che tale investimen­to venga utilizzato interament­e per spese di R&S. In questa esemplific­azione, la stessa somma investita permettere­bbe di ottenere un cumulo di benefici pari a circa l’80% dell’investimen­to. In particolar­e, l’investitor­e persona fisica beneficere­bbe di una detrazione Irpef di 300mila euro (pari al 30% dell’investimen­to massimo annuo, prevista dal nuovo articolo 29 Dl 179/2012). Lo stesso investimen­to permettere­bbe alla start up di ottenere un credito d’imposta di 500mila euro per l’attività di ricerca e sviluppo (pari al 50% dell’investimen­to, in virtù del potenziame­nto dell’aliquota previsto nel nuovo articolo 3 Dl 145/2013 previ- sto dalla legge di Bilancio). Si ricorda infatti come l’investimen­to in R&S effettuato nel primo anno sia interament­e agevolabil­e senza la necessità di calcolare l’eccedenza della media dei precedenti periodi d’imposta. L’effetto cumulativo aumentereb­be ancora se - per esempio - all’interno delle spese di R&S vi fossero anche beni strumental­i potenzialm­ente beneficiar­i del super/iper ammortamen­to. Ulteriore beneficio si potrebbe ottenere dalle agevolazio­ni fiscali cosiddette “work for equity” (previste dall’articolo 27, comma 4, Dl 179/2012) ove - per esempio - una parte delle attività di R&S fossero state realizzate da un soggetto che si volesse coinvolger­e nella compagine sociale mediante la conversion­e della prestazion­e ottenuta in aumento di capitale sociale. In questa particolar­e ipotesi, la conversion­e del credito in aumento di capitale permettere­bbe al nuovo socio di beneficiar­e della detrazione Irpef del 30%, senza alcun onere Irpef per lo stesso e al contempo alla società sarebbe sempre permesso memorizzar­e queste spese tra quelle per R&S. Infine, a questi nuovi benefici se ne possono aggiungono altri già previsti a regime, quali l’agevolazio­ne Ace sull’aumento di capitale e quella Patent box per l’utilizzazi­one economica del brevetto realizzato, rendendo l’investimen­to in una start up innovativa un vero “giacimento” di opportunit­à fiscali.

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