Ricerca e sviluppo Credito d’imposta fino a 20 milioni
pPiù appeal per il credito d’imposta in ricerca e sviluppo. Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2017 potenziano le opportunità concesse alle imprese, senza peraltro alterare il meccanismo generale dell’agevolazione.
Vediamo in dettaglio le novità. Innanzitutto, il credito d’imposta potrà essere utilizzato anche dalle imprese residenti (e dalle stabili di soggetti non residenti) che svolgono attività di ricerca su commissione di imprese residenti nella Ue o in Stati “collaborativi”. L’ampliamento dell’ambito soggettivo, peraltro, non rappresenta una novità dato che il legislatore ha recepito quanto già anticipato dalle Entrate con la circolare 5/E/2016.
Inoltre, il periodo entro il quale devono essere effettuati gli investimenti in R&S viene esteso fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (in precedenza era fine 2019). Si tratta di una sola estensione temporale che non genera effetti nella modalità di determinazione del credito d’imposta spettante, che resta legato al cosiddetto approccio incrementale rispetto alla media degli investimenti R&S effettuati nel triennio 2012-2014. L’importo massimo annuale del credito d’imposta riconosciuto a ciascun beneficiario viene poi elevato da 5 a 20 milioni di euro, mentre rimane la condizione che richiede un ammontare minimo di investimenti pari ad almeno 30mila euro.
Gli investimenti ammissibili
Una novità rilevante riguarda gli investimenti ammissibili al beneficio; la norma originaria prevedeva quattro categorie: personale altamente qualificato impiegato in attività di R&S; quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio; ricerca extra-muros; competenze tecniche e privative industriali.
La legge di Bilancio modifica, con finalità di semplificazione, la prima categoria; in particolare, sono ora ricomprese tra le spese ammesse quelle riguardanti, genericamente, il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo in luogo delle spese relative al «personale altamente qualificato». La modifica consente di superare le rigidità della normativa previgente che peraltro aveva già formato oggetto di un’interpreta- zione estensiva da parte delle Entrate, la quale aveva fatto rientrare le spese per il personale “tecnico”, non qualificato, nella categoria delle “competenze tecniche”.
Altra importante novità è che il credito d’imposta spetta nella misura del 50% per tutte le categorie di investimenti ammissibili, quindi anche per le «quote di ammortamento di strumenti di laboratorio» e le «competenze tecniche») per le quali era precedentemente prevista la misura del 25 per cento. La modifica, peraltro, semplifica le modalità di calcolo del credito spettante in quanto consente di ridurre le complicazioni nei calcoli necessari alla quantificazione del beneficio.
Viene infine precisato che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti. La modifica consente di allineare il dettato normativo con l’identica disposizione già contenuta nel decreto attuativo (Dm 27 maggio 2015).
Le novità introdotte hanno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 (2017 per soggetti “solari”) ad eccezione della modifica riguardante l’utilizzo del credito che ha natura ricognitiva.