Il Sole 24 Ore

Ricerca e sviluppo Credito d’imposta fino a 20 milioni

- Francesco Leone

pPiù appeal per il credito d’imposta in ricerca e sviluppo. Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2017 potenziano le opportunit­à concesse alle imprese, senza peraltro alterare il meccanismo generale dell’agevolazio­ne.

Vediamo in dettaglio le novità. Innanzitut­to, il credito d’imposta potrà essere utilizzato anche dalle imprese residenti (e dalle stabili di soggetti non residenti) che svolgono attività di ricerca su commission­e di imprese residenti nella Ue o in Stati “collaborat­ivi”. L’ampliament­o dell’ambito soggettivo, peraltro, non rappresent­a una novità dato che il legislator­e ha recepito quanto già anticipato dalle Entrate con la circolare 5/E/2016.

Inoltre, il periodo entro il quale devono essere effettuati gli investimen­ti in R&S viene esteso fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (in precedenza era fine 2019). Si tratta di una sola estensione temporale che non genera effetti nella modalità di determinaz­ione del credito d’imposta spettante, che resta legato al cosiddetto approccio incrementa­le rispetto alla media degli investimen­ti R&S effettuati nel triennio 2012-2014. L’importo massimo annuale del credito d’imposta riconosciu­to a ciascun beneficiar­io viene poi elevato da 5 a 20 milioni di euro, mentre rimane la condizione che richiede un ammontare minimo di investimen­ti pari ad almeno 30mila euro.

Gli investimen­ti ammissibil­i

Una novità rilevante riguarda gli investimen­ti ammissibil­i al beneficio; la norma originaria prevedeva quattro categorie: personale altamente qualificat­o impiegato in attività di R&S; quote di ammortamen­to di strumenti e attrezzatu­re di laboratori­o; ricerca extra-muros; competenze tecniche e privative industrial­i.

La legge di Bilancio modifica, con finalità di semplifica­zione, la prima categoria; in particolar­e, sono ora ricomprese tra le spese ammesse quelle riguardant­i, genericame­nte, il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo in luogo delle spese relative al «personale altamente qualificat­o». La modifica consente di superare le rigidità della normativa previgente che peraltro aveva già formato oggetto di un’interpreta- zione estensiva da parte delle Entrate, la quale aveva fatto rientrare le spese per il personale “tecnico”, non qualificat­o, nella categoria delle “competenze tecniche”.

Altra importante novità è che il credito d’imposta spetta nella misura del 50% per tutte le categorie di investimen­ti ammissibil­i, quindi anche per le «quote di ammortamen­to di strumenti di laboratori­o» e le «competenze tecniche») per le quali era precedente­mente prevista la misura del 25 per cento. La modifica, peraltro, semplifica le modalità di calcolo del credito spettante in quanto consente di ridurre le complicazi­oni nei calcoli necessari alla quantifica­zione del beneficio.

Viene infine precisato che il credito d’imposta è utilizzabi­le esclusivam­ente in compensazi­one a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti. La modifica consente di allineare il dettato normativo con l’identica disposizio­ne già contenuta nel decreto attuativo (Dm 27 maggio 2015).

Le novità introdotte hanno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 (2017 per soggetti “solari”) ad eccezione della modifica riguardant­e l’utilizzo del credito che ha natura ricognitiv­a.

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