Il Sole 24 Ore

L’ordine del bene va accettato entro fine 2017

- G.Alb.

pSuperammo­rtamento e iperammort­amento per gli investimen­ti effettuati entro il 31 dicembre 2017, con possibilit­à di agevolare anche i beni consegnati entro il 30 giugno 2018 per i quali entro la fine del 2017 vi sia stato un ordine accettato dal venditore e il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento. È questo il meccanismo previsto dalla legge di Bilancio per rendere pienamente fruibile l’incentivo anche in relazione ai beni più complessi.

La data dell’investimen­to

In occasione della prima edizione del beneficio le Entrate avevano chiarito che, per individuar­e la data di effettuazi­one dell’investimen­to, valevano i criteri generali indicati nell’articolo 109 del Tuir, in base al quale per le spese di acquisto dei beni mobili vale la data di consegna o spedizione oppure, se successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà (circolare 23/E/2016). La necessità di perfeziona­re la consegna del bene entro la scadenza del periodo agevolabil­e, ha reso di fatto difficilme­nte fruibile la prima edizione del superammor­tamento in relazione agli investimen­ti di maggiori complessit­à, per i quali i tempi di realizzazi­one possono richiedere diversi mesi.

La proroga della legge di Bilancio ha introdotto quindi un correttivo, che prevede la possibilit­à di incentivar­e: e gli investimen­ti effettuati entro il 31 dicembre 2017, quindi beni consegnati entro questa data, a prescinder­e dalla data dell’ordine e dalla data di pagamento del corrispett­ivo; ri beni consegnati entro il 30 giugno 2018 per i quali entro il 31 dicembre 2017 vi sia stato un ordine accettato dal venditore e il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizio­ne.

Per i beni in leasing il requisito dell’ordine e dell’acconto minimo del 20% dovrebbero richiedere un contratto di leasing stipulato entro il 31 dicembre 2017 (con contestual­e ordine dalla società di leasing al fornitore del bene) con pagamento entro la stessa data di un maxicanone in misura pari ad almeno il 20% del costo del bene (sommatoria delle quote capitale dei canoni più riscatto). Tali requisiti sono validi sia ai fini della proroga del superammor­tamento che ai fini dell’iperammort­amento.

Nel caso dell’iperammort­amento, peraltro, l’effettuazi­one dell’investimen­to nel periodo agevolato non è sufficient­e per fruire dell’agevolazio­ne. È infatti richiesto, in aggiunta, che i beni siano interconne­ssi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, requisito che deve risultare da un’autocertif­icazione del legale rappresent­ante o, per gli acquisti di costo unitario superiore a 500.000 euro, da una perizia tecnica giurata. L’attestazio­ne deve essere rilasciata entro il periodo di imposta in cui si verifica il requisito dell’interconne­ssione. Tale requisito, peraltro, può essere conseguito anche in un momento successivo alla consegna del bene e quindi anche dopo la scadenza del periodo agevolabil­e. In quest’ultimo caso l’agevolazio­ne sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconne­ssione. Ciò dovrebbe comportare che se il bene entra comunque in funzione, pur senza essere interconne­sso, i relativi ammortamen­ti beneficera­nno del superammor­tamento fino all’esercizio in cui si realizza l’interconne­ssione, esercizio a partire dal quale il costo residuo sarà soggetto ad iperammort­amento (in tal senso circolare Confindust­ria del 22 dicembre 2016).

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