L’ordine del bene va accettato entro fine 2017
pSuperammortamento e iperammortamento per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, con possibilità di agevolare anche i beni consegnati entro il 30 giugno 2018 per i quali entro la fine del 2017 vi sia stato un ordine accettato dal venditore e il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento. È questo il meccanismo previsto dalla legge di Bilancio per rendere pienamente fruibile l’incentivo anche in relazione ai beni più complessi.
La data dell’investimento
In occasione della prima edizione del beneficio le Entrate avevano chiarito che, per individuare la data di effettuazione dell’investimento, valevano i criteri generali indicati nell’articolo 109 del Tuir, in base al quale per le spese di acquisto dei beni mobili vale la data di consegna o spedizione oppure, se successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà (circolare 23/E/2016). La necessità di perfezionare la consegna del bene entro la scadenza del periodo agevolabile, ha reso di fatto difficilmente fruibile la prima edizione del superammortamento in relazione agli investimenti di maggiori complessità, per i quali i tempi di realizzazione possono richiedere diversi mesi.
La proroga della legge di Bilancio ha introdotto quindi un correttivo, che prevede la possibilità di incentivare: e gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, quindi beni consegnati entro questa data, a prescindere dalla data dell’ordine e dalla data di pagamento del corrispettivo; ri beni consegnati entro il 30 giugno 2018 per i quali entro il 31 dicembre 2017 vi sia stato un ordine accettato dal venditore e il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Per i beni in leasing il requisito dell’ordine e dell’acconto minimo del 20% dovrebbero richiedere un contratto di leasing stipulato entro il 31 dicembre 2017 (con contestuale ordine dalla società di leasing al fornitore del bene) con pagamento entro la stessa data di un maxicanone in misura pari ad almeno il 20% del costo del bene (sommatoria delle quote capitale dei canoni più riscatto). Tali requisiti sono validi sia ai fini della proroga del superammortamento che ai fini dell’iperammortamento.
Nel caso dell’iperammortamento, peraltro, l’effettuazione dell’investimento nel periodo agevolato non è sufficiente per fruire dell’agevolazione. È infatti richiesto, in aggiunta, che i beni siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, requisito che deve risultare da un’autocertificazione del legale rappresentante o, per gli acquisti di costo unitario superiore a 500.000 euro, da una perizia tecnica giurata. L’attestazione deve essere rilasciata entro il periodo di imposta in cui si verifica il requisito dell’interconnessione. Tale requisito, peraltro, può essere conseguito anche in un momento successivo alla consegna del bene e quindi anche dopo la scadenza del periodo agevolabile. In quest’ultimo caso l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione. Ciò dovrebbe comportare che se il bene entra comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, i relativi ammortamenti beneficeranno del superammortamento fino all’esercizio in cui si realizza l’interconnessione, esercizio a partire dal quale il costo residuo sarà soggetto ad iperammortamento (in tal senso circolare Confindustria del 22 dicembre 2016).