Il Sole 24 Ore

Controlli sul lavoro, ricorsi a due vie

In vigore le modifiche al decreto 149/2015 sul destinatar io del «reclamo»: gli atti Gdf all’ispettorat­o terr itor iale I provvedime­nti degli ispettori vanno al vaglio del Comitato interregio­nale

- Luigi Caiazza Roberto Caiazza

pDal 1° gennaio cambiano le regole sui ricorsi amministra­tivi contro le ordinanze ingiunzion­i e gli atti d’accertamen­to emessi in materia di lavoro e previdenzi­ale. Le modifiche sono state apportate dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativ­o 14 settembre 2015, n. 149, istitutivo dell’Ispettorat­o nazionale del lavoro (Inl), e hanno trovato efficacia dalla data di piena operativit­à dell’Inl, fissata, appunto, dal 1° gennaio 2017. In vista di questa scadenza lo stesso Inl ha emanato il 29 dicembre scorso la circolare 4, che fornisce le prime istruzioni operative sull’argomento.

Le modifiche riguardano gli articoli 16 e 17 del decreto legislativ­o 23 aprile 2004, n. 124, che già regolament­avano la materia ora rivoluzion­ata.

Accertamen­to di organi diversi dall’Ispettorat­o

Il nuovo testo dell’articolo 16, si riferisce, infatti, unicamente ai ricorsi sugli atti d’accertamen­to adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziari­a che, secondo la definizion­e che ne dà l'articolo 13 della legge 689/81, possono essere individuat­i, per esempio, nella Guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nei Carabinier­i, i quali, nell’ambito dei compiti istituzion­ali, hanno occasione di accertare violazioni in materia di lavoro, punite con sanzioni amministra­tive (ad esempio: orari di lavoro, riposi, occupazion­e irregolare di minori eccetera).

Il ricorso per tali ipotesi d’accertamen­to va presentato, unitamente all’atto impugnato, nel termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso alla sede territoria­le competente dell’Ispettorat­o del lavoro.

Ove sia stato adottato il provvedime­nto di diffida ad adempiere, quest’ultimo interrompe il termine per la pre- sentazione dei ricorso fino alla scadenza della data fissata per compiere gli adempiment­i oggetto di diffida. Il ricorso è deciso nel termine di 60 giorni dal suo riceviment­o, decorso inutilment­e il quale il ricorso si intende respinto.

Accertamen­to di organi dell’Ispettorat­o

Gli accertamen­ti compiuti dagli ispettori del lavoro e da quelli dell’Inps e dell’Inail (coordinati dall’Inl) possono concluders­i con la sola ordinanza ingiunzion­e, di cui all’articolo 18 della legge 689/81, se l’accertamen­to stesso non abbia ad oggetto la sussistenz­a o la qualificaz­ione del rapporto di lavoro, ovvero con il verbale unico di accertamen­to qualora sia contestata anche la sussistenz­a o qualificaz­ione del rapporto di lavoro. Tuttavia, nell’uno e nell’altro caso, sempre dal 1° gennaio il ricorso va presentato alla sede competente del- l’Ispettorat­o interregio­nale del lavoro e sarà deciso dal Comitato per i rapporti di lavoro entro il termine dei successivi 90 giorni.

Norma transitori­a

Secondo la circolare in esame, in mancanza di una disciplina transitori­a, le nuove disposizio­ni trovano immediata applicazio­ne dal 1° gennaio. Pertanto, i ricorsi amministra­tivi che alla suddetta data non risultano ancora decisi o per i quali non si sia formato il silenzio rigetto, sono da considerar­si improcedib­ili e le relative ordinanze sono opponibili davanti al Tribunale entro trenta giorni dalla notifica dell’atto.

I ricorsi amministra­tivi presentati dopo il 1° gennaio 2017 sono, invece, da dichiarare inammissib­ili, per cui il termine di 30 giorni entro cui è possibile presentare opposizion­e in Tribunale decorre dalla data di notifica dell’ordinanza.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy