Sulle dimissioni commercialisti «mobilitati»
pL’Associazione nazionale commercialisti (Anc) si è rivolta al ministero del Lavoro per protestare contro l’interpello 24/2016 sulle dimissioni online. Nell’interpello, infatti, il ministero ha precisato che solo i consulenti del lavoro, esclusi altri soggetti previsti dall’articolo 1 della legge 12/79, sono abilitati alla trasmissione telematica delle dimissioni per conto del lavoratore, secondo la procedura dell’articolo 26 del decreto legislativo 151/2015.
è stata scritta nel 1966 e da allora non è mai stata modificata. Né la «legge Fornero», né il «Jobs act», hanno influito sulle ragioni giustificatrici del licenziamento individuale, ma soltanto sulle conseguenze della loro illegittimità. Fatto, il quale, in parole povere significa che un licenziamento è legittimo o meno oggi esattamente come lo era nel 1966. Non è cambiato assolutamente nulla.
Nella norma non c’è scritto affatto che sia necessaria una «ristrutturazione» o che l’impresa debba essere in crisi perché il licenziamento sia giustificato. Né mai alcuno l’ha interpretata così per 50 anni. Solo recentemente, qualche giudice ha introdotto questa interpretazione restrittiva che fa dire alla legge quello che legge non dice, anzi vieta. Il giudice infatti non può mai sindacare le ragioni che stanno alla base di una scelta imprenditoriale (sul punto, si leggano la recente Cassazione 27585/16 e il Sole 24 Ore del 9 e 31 dicembre 2016, ndr).
La nozione di giustificato motivo è contenuta nell’articolo 3 - lo ripeto mai modificato - della legge 604 del 1966, (quella che disciplina i licenziamenti individuali), che recita: «Il licenziamento per giustificato