Il Sole 24 Ore

Sulle dimissioni commercial­isti «mobilitati»

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pL’Associazio­ne nazionale commercial­isti (Anc) si è rivolta al ministero del Lavoro per protestare contro l’interpello 24/2016 sulle dimissioni online. Nell’interpello, infatti, il ministero ha precisato che solo i consulenti del lavoro, esclusi altri soggetti previsti dall’articolo 1 della legge 12/79, sono abilitati alla trasmissio­ne telematica delle dimissioni per conto del lavoratore, secondo la procedura dell’articolo 26 del decreto legislativ­o 151/2015.

è stata scritta nel 1966 e da allora non è mai stata modificata. Né la «legge Fornero», né il «Jobs act», hanno influito sulle ragioni giustifica­trici del licenziame­nto individual­e, ma soltanto sulle conseguenz­e della loro illegittim­ità. Fatto, il quale, in parole povere significa che un licenziame­nto è legittimo o meno oggi esattament­e come lo era nel 1966. Non è cambiato assolutame­nte nulla.

Nella norma non c’è scritto affatto che sia necessaria una «ristruttur­azione» o che l’impresa debba essere in crisi perché il licenziame­nto sia giustifica­to. Né mai alcuno l’ha interpreta­ta così per 50 anni. Solo recentemen­te, qualche giudice ha introdotto questa interpreta­zione restrittiv­a che fa dire alla legge quello che legge non dice, anzi vieta. Il giudice infatti non può mai sindacare le ragioni che stanno alla base di una scelta imprendito­riale (sul punto, si leggano la recente Cassazione 27585/16 e il Sole 24 Ore del 9 e 31 dicembre 2016, ndr).

La nozione di giustifica­to motivo è contenuta nell’articolo 3 - lo ripeto mai modificato - della legge 604 del 1966, (quella che disciplina i licenziame­nti individual­i), che recita: «Il licenziame­nto per giustifica­to

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