Volontà delle parti nelle planimetrie
Le piante allegate al contratto di acquisto indispensabili in caso di descrizione discordante del bene Spetta al giudice di merito ricostruire l’intenzione dei contraenti
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piante planimetriche,
Nelle more il Comune realizzava, all’interno del porticato sito al piano terra, alcuni locali destinati agli sfrattati.
I neo acquirenti adivano il Tribunale per chiedere la condanna del Comune alla rimozione di tali abitazioni e il ripristino dell’originario porticato, attesa la sua natura condominiale. La domanda, rigettata in primo grado, veniva accolta dalla Corte d’appello che, in virtù dell’articolo 1117 del Codice civile, dava atto di come la presunzione di condominialità del portico non era superata dal titolo d’acquisto in possesso dell’Ente comunale.
Per la Corte di merito, dall’esame del titolo d’acquisto del Comune, emergeva la presenza del portico, pur senza specificazione sulla natura condominiale dello stesso, tuttavia, dirimente risultava la circostanza per la quale, nel medesimo contratto di acquisto si rimandava alla planimetria allegata, ritualmente sottoscritta dalle parti e dal notaio, in cui il porticato veniva chiaramente indicato come «portico condominiale scala 8 mq 144,85».
La Cassazione ha respinto il ricorso condannando il Comune alla refusione delle spese processuali. Per motivare la decisione, la Suprema Corte richiama un precedente (sentenza 6764/03), cui ritiene di dare continuità stabilendo che «le piante planimetriche allegate ai contratti aventi ad oggetto immobili fanno parte integrante della dichiarazione di volontà, quando ad esse i contraenti si siano riferiti nel descrivere il bene, e costituiscono mezzo fondamentale per l'interpretazione del negozio, salvo, poi, al giudice di merito, in caso di non coincidenza tra la descrizione dell'immobile fatta in contratto e la sua rappresentazione grafica contenuta nelle dette planimetrie, il compito di risolvere la quaestio voluntatis della maggiore o minore corrispondenza di tali do-