Il Sole 24 Ore

Rinnovo patente con anni di ritardo, non si rifà l’esame

Tar della Toscana

- Guglielmo Saporito

pAnche chi non effettua il rinnovo della patente alla scadenza e lo chiede solo a distanza di anni può ottenerlo senza dover rifare gli esami. La sottolinea il Tar Toscana con la sentenza 20 dicembre 2016 numero 1801, che “ridimensio­na” la prassi della Motorizzaz­ione secondo cui un rinnovo chiesto con più di tre anni di ritardo è possibile solo sottoponen­dosi ai test di revisione patente, ritenendo ragionevol­e una verifica del possesso dei requisiti per la guida.

La vicenda su cui hanno deciso i giudici riguarda un conducente che aveva atteso più di otto anni. Così la Motorizzaz­ione aveva disposto la revisione. Ne è sorto un contenzios­o che ha visto vittorioso il conducente perché il ritardo non è stato ritenuto un ragione sufficient­e per far sorgere dubbi sulla persistenz­a dei requisiti di idoneità.

Per il Tar, occorre intanto che la Motorizzaz­ione informi l’interessat­o dell’apertura del procedimen­to di revisione; inoltre vanno effettuate valutazion­i caso per caso, come richiesto dalla circolare ministero Infrastrut­ture 26 gennaio 2009, prot. 7053, tenendo conto degli argomenti fatti presente dal richiedent­e circa i motivi del ritardo nella richiesta di conferma. In sede di contraddit­torio, infine, il richiedent­e può dimostrare di non aver perso i requisiti di idoneità tecnica alla guida successiva­mente alla data di scadenza della patente, dimostrazi­one che potrà essere fornita anche con dichiarazi­oni di terzi (sostitutiv­a di atto di notorietà) o con ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo.

Non bastano quindi otto anni di ritardo per esigere in via automatica la revisione: al più, l’am- ministrazi­one può comunicare di avere dubbi sull’idoneità alla guida, dubbi che peraltro ammettono prova contraria. In termini generali, per disporre la revisione non si può infatti dedurre l'inidoneità alla guida dall’esistenza di un determinat­o fatto (quale il tempo trascorso dalla scadenza della patente), ma occorre anche chiarire la sua rilevanza sulla capacità di conduzione dei veicoli e la sua attitudine a far sorgere dubbi sull’idoneità alla guida.

Già il Consiglio di Stato, con sentenza 25 maggio 2010 n. 3276, aveva ritenuto che i dubbi sulla persistenz­a dei requisiti fisici e psichici prescritti, o dell’idoneità tecnica, devono essere ancorati a fatti determinat­i, alla loro dinamica ed al tipo di elemento psichico che, in relazione a tali fatti, connette il comportame­nto del titolare della patente di guida alle conseguenz­e (illecite) dei fatti presi in esame. In particolar­e, i giudici hanno ritenuto che non basta una segnalazio­ne per uso di sostanze stupefacen­ti, ma occorre che l’interessat­o sia qualificat­o come assuntore abituale.

Altre volte, invece, il tempo trascorso è stato ritenuto rilevante dal Consiglio di Stato (parere Prima sezione, 2 marzo 2016, n. 596), ma perché dopo la scadenza della patente si erano verificati anche significat­ivi episodi (guida in stato di ebbrezza) che complessiv­amente facevano dubitare dell’idoneità.

In sintesi, tre anni di ritardo si possono sempre considerar­e tollerabil­i (come emerge dalla circolare 7053), ma ciò non implica automatica­mente che periodi più lunghi, debbano condurre a disporre la revisione della patente.

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