Legale assente, anche l’abbreviato si rinvia
pNel giudizio abbreviato di appello, soggetto al rito camerale, il legittimo impedimento del difensore impone il rinvio del procedimento. Se il difensore, dunque, non compare senza spiegare le ragioni dell’”assenza”, il procedimento può essere celebrato senza che la mancata comparizione faccia scattare l’obbligo di nominare un altro difensore, come previsto dall’articolo 97 comma 4 del codice di ri- to. Ma se, come nel caso esaminato, il difensore “diserta” l’udienza documentando, tempestivamente, le ragioni della sua assenza, chiedendo un differimento, il giudice è tenuto a pronunciarsi sull’esistenza o meno del legittimo impedimento e ad assumere i provvedimenti di conseguenza.
La Corte di cassazione, con la sentenza n.8/2017, accoglie il ricorso e annulla la sentenza di condanna per il reato di rapina, pronunciata malgrado il difensore di fiducia avesse in tempo uti- le, dimostrato di essere impegnato in ben altri quattro procedimenti penali, tutti davanti alla stessa autorità giudiziaria.
Inoltre il legale aveva chiarito che si trovava nell’impossibilità di nominare dei sostituti processuali perché nello studio non c’erano collaboratori abilitati a presenziare innanzi alla Corte d’appello.
La Corte territoriale però non aveva accolto la richiesta di differimento affermando che il rito camerale, per la sua forma im- prontata a criteri di speditezza e di concentrazione non prevede la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore. L’eventuale impedimento del legale quindi, non impone il rinvio a meno che non sia necessario rinnovare il dibattimento. I giudici di seconda istanza hanno dunque abbracciato a una tesi che, benchè maggioritaria è già stata messa in discussione dalla Cassazione (sentenza 35576) che la contesta ancora.
I giudici della Seconda sezione penale, precisano che al procedimento camerale di appello va applicato lo stesso criterio dell’udienza preliminare, per la quale l’articolo 420, comma 1 del codice di procedura penale, prevede, malgrado la natura camerale, la partecipazione necessaria del difensore dell’imputato. Una conclusione, non ostacolata dal disposto dell’articolo 127, comma 3 del Codice di rito richiamato dall’articolo 599, comma 1, secondo il quale i difensori sono sentiti solo se compaiono. La norma si limita, infatti, a lasciare al legale la scelta della strategia processuale.