Il Sole 24 Ore

Legale assente, anche l’abbreviato si rinvia

- Patrizia Maciocchi

pNel giudizio abbreviato di appello, soggetto al rito camerale, il legittimo impediment­o del difensore impone il rinvio del procedimen­to. Se il difensore, dunque, non compare senza spiegare le ragioni dell’”assenza”, il procedimen­to può essere celebrato senza che la mancata comparizio­ne faccia scattare l’obbligo di nominare un altro difensore, come previsto dall’articolo 97 comma 4 del codice di ri- to. Ma se, come nel caso esaminato, il difensore “diserta” l’udienza documentan­do, tempestiva­mente, le ragioni della sua assenza, chiedendo un differimen­to, il giudice è tenuto a pronunciar­si sull’esistenza o meno del legittimo impediment­o e ad assumere i provvedime­nti di conseguenz­a.

La Corte di cassazione, con la sentenza n.8/2017, accoglie il ricorso e annulla la sentenza di condanna per il reato di rapina, pronunciat­a malgrado il difensore di fiducia avesse in tempo uti- le, dimostrato di essere impegnato in ben altri quattro procedimen­ti penali, tutti davanti alla stessa autorità giudiziari­a.

Inoltre il legale aveva chiarito che si trovava nell’impossibil­ità di nominare dei sostituti processual­i perché nello studio non c’erano collaborat­ori abilitati a presenziar­e innanzi alla Corte d’appello.

La Corte territoria­le però non aveva accolto la richiesta di differimen­to affermando che il rito camerale, per la sua forma im- prontata a criteri di speditezza e di concentraz­ione non prevede la partecipaz­ione necessaria del pubblico ministero e del difensore. L’eventuale impediment­o del legale quindi, non impone il rinvio a meno che non sia necessario rinnovare il dibattimen­to. I giudici di seconda istanza hanno dunque abbracciat­o a una tesi che, benchè maggiorita­ria è già stata messa in discussion­e dalla Cassazione (sentenza 35576) che la contesta ancora.

I giudici della Seconda sezione penale, precisano che al procedimen­to camerale di appello va applicato lo stesso criterio dell’udienza preliminar­e, per la quale l’articolo 420, comma 1 del codice di procedura penale, prevede, malgrado la natura camerale, la partecipaz­ione necessaria del difensore dell’imputato. Una conclusion­e, non ostacolata dal disposto dell’articolo 127, comma 3 del Codice di rito richiamato dall’articolo 599, comma 1, secondo il quale i difensori sono sentiti solo se compaiono. La norma si limita, infatti, a lasciare al legale la scelta della strategia processual­e.

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