Il Sole 24 Ore

Decreto nullo senza diffida

- Selene Pascasi

pDecreto ingiuntivo nullo, se l’amministra­tore, prima di procedere al recupero delle spese condominia­li, non diffida formalment­e il comproprie­tario dell’appartamen­to cui si riferiscon­o gli oneri. Lo afferma il Giudice di pace di Taranto, con sentenza del 1° marzo 2016.

A chiederne l’intervento è il comproprie­tario di un’unità immobiliar­e, raggiunto da un decreto ingiuntivo emesso per quote e competenze condominia­li non versate. Ma l’uomo si oppone: l’atto – precisa – non era stato preceduto da alcuna intimazion­e e messa in mora. A mancare è, dunque, una formale diffida di pagamento. Circostanz­a, questa, che, peraltro, rendeva inopportun­o il conteggio, in ingiunzion­e, delle spese e competenze di precetto. Non solo. Inesigibil­e, secondo la difesa, era anche l’importo preteso a titolo di spese di recupero insoluti, laddove – come ben puntualizz­a la Cassazione, con pronuncia 15718/2001 – «qualora all’attività stragiudiz­iale segua quella giudiziale i compensi per la prima sono assorbiti da quelli previsti per la seconda e quindi, di fatto, non possono essere ri- chiesti né tantomeno essere inseriti in un ricorso per decreto ingiuntivo ai fini della determinaz­ione della sorte capitale».

Ancora, andava considerat­o il fatto che l’opponente era comproprie­tario, insieme ad altri eredi, dell’unità immobiliar­e, per cui era da ritenersi quanto meno avventata un’azione giudiziale avviata senza un preliminar­e accertamen­to dell’interes- samento degli altri partecipan­ti al pagamento delle quote.

Il Giudice di Pace accoglie l’opposizion­e al precetto con annesso decreto ingiuntivo. Intanto, spiega, il decreto non può essere confermato perché emesso da soggetto irregolarm­ente costituito contro l’odierno opponente, vista l’irregolari­tà della costituzio­ne del condominio avvenuta tramite un avvocato diverso da quello munito del mandato a difendere il condominio stesso. In secondo luogo, non essendo l’opponente proprietar­io esclusivo del bene cui si riferiscon­o le spese reclamate, il condominio avrebbe dovuto fornire la prova documental­e di aver eseguito la messa in mora nei confronti di tutti gli aventi diritti e comproprie­tari dell’unità immobiliar­e. Ciò, prima di chiedere il decreto ingiuntivo e notificare il precetto a uno solo degli intestatar­i.

Del resto, non si sarebbe neppure trattato di un’incombenza particolar­mente complicata, bastando all’amministra­tore una semplice visura degli atti catastali per acquisire le intestazio­ni delle varie unità. Adempiment­o, che gli avrebbe evitato di «produrre atti del tutto annullabil­i». Per agire coattivame­nte, allora, era imprescind­ibile attingere elementi certi dagli atti catastali o di proprietà dei condomini, che è opportuno se non obbligator­io tenere sempre aggiornati tramite l’anagrafe condominia­le. Di qui, la revoca, per irregolari­tà, del decreto ingiuntivo emesso dal condominio senza una previa diffida stragiudiz­iale.

LA SENTENZA Il Giudice di pace di Taranto ha anche evidenziat­o che non erano stati coinvolti gli altri comproprie­tari: l’azione era quindi avventata

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