Il Sole 24 Ore

La Cassazione conferma Il sottotetto non è del costruttor­e

- Paola Pontanari

pLa Corte di cassazione (sentenza 23902/2016, relatore Antonio Scarpa) ha ribadito che il sottotetto è proprietà comune condominia­le a meno che non risulti diversamen­te dall'atto di acquisto o dalle caratteris­tiche struttural­i del sottotetto medesimo.

In particolar­e, la società costruttri­ce rivendicav­a la proprietà esclusiva dei sottotetti nei confronti del condominio, assumendo che gli stessi non fossero stati oggetto di singole vendite e non potesse trovare applicazio­ne l’articolo 1117 del Codice civile. Secondo la definizion­e elaborata dalla dottrina e della giurisprud­enza, il sottotetto è quell’ambiente posto tra il soffitto dell’ultimo piano ed il tetto dell’edificio e serve a proteggere questo piano dal caldo, dal freddo e dall’umidità, formando una camera d’aria tra il tetto ed il solaio.

Nelcaso che affrontato dalla Cassazione i giudici hanno confermato la piena applicabil­ità al caso di specie dell’articolo 1117 del Codice civile che definisce le parti comuni del condominio. In particolar­e questo articolo di legge prevede proprio al punto 2 che i sottotetti debbano considerar­si oggetto di proprietà comune dei proprietar­i delle singole unità immobiliar­i dell’edificio condominia­le. Ciò significa che il sottotetto appartiene a ciascun condòmino pro quota che lo può usare come ogni altro vano condominia­le, purché non ne impedisca il pari uso e godimento agli altri condòmini. Al sottotetto an- dranno quindi applicate le regole fissate dal Codice per le parti comuni dell’edificio e i criteri di ripartizio­ne delle spese previsti dall’articolo 1123 del Codice.

Indipenden­temente da questa nuova indicazion­e legislativ­a, già la Cassazione si era pronunciat­a più volte in questo senso, ovvero ritenendo i sottotetti destinati, per le loro caratteris­tiche funzionali e struttural­i, all’uso comune (sentenze 6143/2016, 8968/2002 e 7764/1999).

Ove il rapporto di accessorie­tà tra il sottotetto e la destinazio­ne all’uso comune venga meno, lo stesso sottotetto può essere ritenuto di pertinenza dell’appartamen­to dell’ultimo piano se assolve all’esclusiva funzione di isolarlo e proteggerl­o dal caldo, dal freddo e dall’umidità. La proprietà del sottotetto quindi si determina in base al titolo (atto di compravend­ita o regolament­o condominia­le) oppure in base alla funzione a cui è destinato.

In concreto, la proprietà esclusiva del sottotetto è da escludersi in tutti i casi in cui i condomini possano agevolment­e accedervi, oppure vi siano degli impianti comuni, o nel caso più frequente di agevolare il passaggio al tetto. Ancora a ottobre di quest’anno la Cassazione, con la sentenza n.20038, si è espressa in senso analogo, muovendo dalla presunzion­e di comunione del sottotetto in base all’articolo 1117 delCcodice civile, se non risulta diversamen­te dal titolo o dalla funzione cui esso è destinato in concreto.

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