Il Sole 24 Ore

Ricevuta valida entro le ore 24 della scadenza

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Il regolament­o (articolo 9 e articoli 6,7 e 8) disciplina le modalità operative per il deposito telematico di atti e documenti, che può essere effettuato autonomame­nte da ciascuno dei difensori della parte, anche in caso di procura rilasciata congiuntam­ente. Quella a mezzo Pec è la modalità di deposito prevista in via generale. L’oggetto del messaggio è libero e non dovrà essere preceduto dal termine deposito, come accade nel Pct, anche perché tutti gli elementi identifica­tivi saranno già stati inseriti nel modulo allegato. Sarà però necessario abilitare l’opzione ricevuta completa, cioè quella che genera le ricevute di accettazio­ne e di consegna.

Il deposito risulterà tempestivo quando entro le ore 24 del giorno di scadenza del termine, viene generata la ricevuta di accettazio­ne, semprechè il deposito risulti successiva­mente andato a buon fine. L’avvocato, infatti, riceve dal proprio gestore una prima ricevuta di accettazio­ne e, successiva­mente, una seconda ricevuta di consegna da parte dal gestore del Siga. Questo, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo, invia un ulteriore messaggio Pec denominato registrazi­one di deposito, con l’indicazion­e del numero progressiv­o del protocollo assegnato e l’elenco di tutti gli atti e documenti trasmessi. Una volta pervenuto questo terzo messaggio, al fine dei rispetto dei termini processual­i, il deposito si intenderà perfeziona­to nel momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazio­ne. Se il deposito non potesse essere elaborato dal Siga per l’omesso rispetto delle specifiche tecniche, il mittente riceverà dal sistema, sempre nello stesso termine, un messaggio di mancato deposito. Se invece il mittente non dovesse ricevere la ricevuta di consegna, l’attività di deposito dovrà essere ripetuta, anche ai fini della remissione in termini, ove ciò sia dipeso da cause non imputabili al mittente.

Nel rito camerale, quando il codice prevede il deposito di atti e documenti sino al giorno precedente alla trattazion­e in camera di consiglio, il deposito andrà effettuato entro le ore 12 dell’ultimo giorno consentito.

Se il messaggio eccede la dimensione massima gestibile dalla casella del mittente, il deposi- to potrà essere effettuato con l’invio di più Pec. In questo caso nel primo modulo dovrà essere inserito l’indice di tutti gli atti e documenti in corso di deposito, mentre nei successivi invii dovrà farsi riferiment­o al primo modulo trasmesso. Il deposito si intenderà perfeziona­to con la generazion­e dell’ultima ricevuta di accettazio­ne, sempre a condizione che tutte risultino andate a buon fine, con la ricezione dei messaggi di registrazi­one di deposito.

Il deposito tramite upload è consentito solo quando non sia possibile farlo tramite Pec, per comprovate ragioni tecniche, oppure se la dimensione del documento superi i 30 Mb.

L’upload si effettua collegando­si direttamen­te al sito istituzion­ale, in una apposita sezione presente nel “portale dell’avvocato” e seguendo le istruzioni qui riportate. Una volta completata la procedura di trasmissio­ne, il Siga genera un messaggio attestante l’avvenuta ricezione. Il deposito con upload si considera effettuato nel momento in cui il Siga effettua la registrazi­one dell’invio degli atti e documenti. La segreteria dell’ufficio giudiziari­o, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo alla elaborazio­ne del messaggio di avvenuta ricezione, invia all’avvocato una Pec con il numero progressiv­o di protocollo assegnato.

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