Comunicazioni elettroniche, il rebus
La «scalata» a Mediaset da parte di Vivendi non passa solo dalla Borsa, ma anche dalle stanze dei regolatori. Una delle decisioni che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovrà prendere nel corso dell’istruttoria sull’eventuale violazione del Testo unico sui servizi media audiovisivi e radiofonici (Tusmar) riguarda il divieto di controllo o collegamento congiunto di Telecom Italia e Mediaset. Divieto che scatta solo a due condizioni: la prima è che Vivendi controlli Telecom.
La seconda, che una volta sarebbe stata discussa da pochi addetti ai lavori, riguarda il superamento o meno, da parte di Telecom Italia, del tetto del 40% sulle comunica- zioni elettroniche. Molti aggiungono “sul mercato delle”, ma la legge parla chiaro: si tratta di un settore, non di un mercato. Un settore, quindi, composto da più mercati, ma quali? Le risposte sul perimetro del settore e il relativo giro d’affare del settore le dovrà dare l’Agcom. Qualche indicazione si può già trarre.
Si possono seguire le indicazioni del Codice delle Comunicazioni approvato nel 2003 (quando soggetti e mercati avevano altri dimensioni). Il Codice definisce le reti e i servizi di comunicazione elettronica facenti parte del settore. Tra le prime, i sistemi che trasmettono «via cavo, via radio, a mezzo fibre ottiche...comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, quelle per la diffusione «dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto dell’energia elettrica, se utilizzati per trasmettere segnali». I servizi sono quelli «consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni» e i servizi di trasmissione delle reti utilizzate per la radiotelevisione.
Vi sono esclusioni che riguardano chi eserciti «un controllo editoriale sui contenuti trasmessi; e i servizi della società dell’informazione». Dovrebbero star fuori dal settore l’attività delle emittenti televisive e l’industria che produce contenuti, dal cinema alla fiction, e i siti di e-commerce, tra i servizi della società dell’informazione. E gli operatori di rete integrati con le tv? Il criterio dovrebbe essere quello dell’autorizzazione generale. «Gli operatori di rete della televisione digitale terrestre - sottolinea Ernesto Apa, partner dello studio Portolano Cavallo - come Persidera operano in forza dell’autorizzazione dell’articolo 25 del Codice delle comunicazioni». Dovrebbe quindi ricadere nel settore. In caso contrario, bisognerebbe sottrarre dal fatturato di Telecom la quota in Persidera e così per qualsiasi altra sottrazione dal settore.Gli operatori di telefonia mobile sono all’interno. L’Agcom ha invece escluso alcuni servizi VAS,come l’oroscopo per SMS.
E gli operatori multinazionali che sottraggono quote di mercato a tutti gli operatori della comunicazione, come WhatsApp e Skype? Se il perimetro è quello del Codice delle comunicazioni, sembrano “fuori” dal settore. Secondo l’indagine conoscitiva dell’Agcom su piattaforme digitali e servizi di comunicazione, del maggio 2016, «i fornitori di app di comunicazione sociale», non sembrano tenuti ad ottenere
DURANTE L’ISTRUTTORIA Vivendi cercherà di allargare il settore per diluire la quota Telecom, Mediaset spingerà in direzione opposta
«un’autorizzazione per la loro attività». Sarebbero “fuori”, se l’autorizzazione è il criterio discriminante nell’ambito di applicazione del Codice. Tali servizi, però, esercitano una pressione competitiva sugli operatori di rete mobile, fornitori dei servizi di SMS, la quale ha effetti per i consumatori e per gli investimenti nel settore, pur se sottoposti a norme diverse.
Durante l’istruttoria, Vivendi cercherà di allargare il settore per diluire la quota Telecom - che sosterrà di non controllare. Mediaset spingerà in direzione opposta. Non sarà agevole definire il perimetro e valutarlo. 7 L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) è un'autorità istituita nel 1997. Indipendenza e autonomia sono i suoi elementi costitutivi. L'Agcom è innanzitutto un’Autorità di garanzia: la legge istitutiva affida all'Autorità il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali degli utenti.