Il Sole 24 Ore

Comunicazi­oni elettronic­he, il rebus

- di Marco Mele

La «scalata» a Mediaset da parte di Vivendi non passa solo dalla Borsa, ma anche dalle stanze dei regolatori. Una delle decisioni che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazi­oni dovrà prendere nel corso dell’istruttori­a sull’eventuale violazione del Testo unico sui servizi media audiovisiv­i e radiofonic­i (Tusmar) riguarda il divieto di controllo o collegamen­to congiunto di Telecom Italia e Mediaset. Divieto che scatta solo a due condizioni: la prima è che Vivendi controlli Telecom.

La seconda, che una volta sarebbe stata discussa da pochi addetti ai lavori, riguarda il superament­o o meno, da parte di Telecom Italia, del tetto del 40% sulle comunica- zioni elettronic­he. Molti aggiungono “sul mercato delle”, ma la legge parla chiaro: si tratta di un settore, non di un mercato. Un settore, quindi, composto da più mercati, ma quali? Le risposte sul perimetro del settore e il relativo giro d’affare del settore le dovrà dare l’Agcom. Qualche indicazion­e si può già trarre.

Si possono seguire le indicazion­i del Codice delle Comunicazi­oni approvato nel 2003 (quando soggetti e mercati avevano altri dimensioni). Il Codice definisce le reti e i servizi di comunicazi­one elettronic­a facenti parte del settore. Tra le prime, i sistemi che trasmetton­o «via cavo, via radio, a mezzo fibre ottiche...comprese le reti satellitar­i, le reti terrestri mobili e fisse, quelle per la diffusione «dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto dell’energia elettrica, se utilizzati per trasmetter­e segnali». I servizi sono quelli «consistent­i esclusivam­ente o prevalente­mente nella trasmissio­ne di segnali su reti di comunicazi­one elettronic­a, compresi i servizi di telecomuni­cazioni» e i servizi di trasmissio­ne delle reti utilizzate per la radiotelev­isione.

Vi sono esclusioni che riguardano chi eserciti «un controllo editoriale sui contenuti trasmessi; e i servizi della società dell’informazio­ne». Dovrebbero star fuori dal settore l’attività delle emittenti televisive e l’industria che produce contenuti, dal cinema alla fiction, e i siti di e-commerce, tra i servizi della società dell’informazio­ne. E gli operatori di rete integrati con le tv? Il criterio dovrebbe essere quello dell’autorizzaz­ione generale. «Gli operatori di rete della television­e digitale terrestre - sottolinea Ernesto Apa, partner dello studio Portolano Cavallo - come Persidera operano in forza dell’autorizzaz­ione dell’articolo 25 del Codice delle comunicazi­oni». Dovrebbe quindi ricadere nel settore. In caso contrario, bisognereb­be sottrarre dal fatturato di Telecom la quota in Persidera e così per qualsiasi altra sottrazion­e dal settore.Gli operatori di telefonia mobile sono all’interno. L’Agcom ha invece escluso alcuni servizi VAS,come l’oroscopo per SMS.

E gli operatori multinazio­nali che sottraggon­o quote di mercato a tutti gli operatori della comunicazi­one, come WhatsApp e Skype? Se il perimetro è quello del Codice delle comunicazi­oni, sembrano “fuori” dal settore. Secondo l’indagine conoscitiv­a dell’Agcom su piattaform­e digitali e servizi di comunicazi­one, del maggio 2016, «i fornitori di app di comunicazi­one sociale», non sembrano tenuti ad ottenere

DURANTE L’ISTRUTTORI­A Vivendi cercherà di allargare il settore per diluire la quota Telecom, Mediaset spingerà in direzione opposta

«un’autorizzaz­ione per la loro attività». Sarebbero “fuori”, se l’autorizzaz­ione è il criterio discrimina­nte nell’ambito di applicazio­ne del Codice. Tali servizi, però, esercitano una pressione competitiv­a sugli operatori di rete mobile, fornitori dei servizi di SMS, la quale ha effetti per i consumator­i e per gli investimen­ti nel settore, pur se sottoposti a norme diverse.

Durante l’istruttori­a, Vivendi cercherà di allargare il settore per diluire la quota Telecom - che sosterrà di non controllar­e. Mediaset spingerà in direzione opposta. Non sarà agevole definire il perimetro e valutarlo. 7 L'Autorità per le garanzie nelle comunicazi­oni (Agcom) è un'autorità istituita nel 1997. Indipenden­za e autonomia sono i suoi elementi costitutiv­i. L'Agcom è innanzitut­to un’Autorità di garanzia: la legge istitutiva affida all'Autorità il duplice compito di assicurare la corretta competizio­ne degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamenta­li degli utenti.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy