Il Sole 24 Ore

Referendum e appalti, rischio contenzios­o

Il possibile impatto sulle imprese del quesito sulla responsabi­lità solidale

- Claudio Tucci

pNon c’è solo l’articolo 18, con la richiesta di estendere, nei licenziame­nti illegittim­i, la tutela reale a partire dalle aziende sopra i cinque dipendenti; o la cancellazi­one toutcourt dei voucher: il terzo quesito referendar­io, promosso dalla Cgil, e su cui la Consulta si pronuncerà sulla legittimit­à il prossimo 11 gennaio, tocca un altro “tema sensibile” della normativa lavoristic­a, vale a dire la responsabi­lità solidale tra committent­e e appaltator­e, con il rischio, se accolto, di far tornare le incertezze applicativ­e del passato, esponendo le imprese a contenzios­i (senza peraltro aggiungere nuove tutele a favore dei lavoratori).

Il tema è estremamen­te delicato: riformata dal decreto Biagi del 2003 (il Dlgs 276) la responsabi­lità solidale negli appalti è tutt’oggi vigente, e, con una serie di interventi successivi, è, nei fatti, estesa a tutta la catena degli appalti e subappalti( per difenderei lavoratori nei casi di inadempime­nti legati al rapporto di impiego, ma anche verso gli enti previdenzi­ali- e al tempo stesso per“spronare” l’ impresa committent­e a scegliere appaltator­i seri e solvibili).

Il punto è che fino al 2012 il meccanismo era piuttosto confuso: poteva accadere (anzi nella pratica, succedeva sempre) che il lavorato- re per far valere eventuali ragioni creditorie chiamava in giudizio il solo committent­e, e non il suo datore di lavoro, cioè l’appaltator­e; e all’impresa committent­e veniva preclusa qualsiasi integrazio­ne del contraddit­torio, non potendo citare l’appaltator­e, né, peraltro, difendersi vista l’impossibil­ità per il committent­e di ingerirsi nel rapporto tra lavoratore e appaltator­e. E così, finiva che l’impresa madre era tenuta a pagare direttamen­te il lavoratore, salvo poi agire in rivalsa nei confronti dell’appaltator­e (peraltro, già retribuito per la commessa svolta, e magari non più attivo).

A rendersi conto, indirettam­ente, delle criticità del meccanismo della responsabi­lità solidale, specie se estesa a tutta la catena degli appalti, fu per primo il decreto Bersani del 2006, ricorda Riccardo Del Punta, ordinario di diritto del Lavoro all’università di Firenze, che previde una procedura alternativ­a basata sull’acquisizio­ne di documentaz­ione attestante la regolarità contributi­va, che se attuata avrebbe fatto venir meno la responsabi­lità solidale.

La norma fu poi abrogata prima di entrare in vigore perchè eccessivam­ente complessa; ma l’idea di attenuare questa “responsabi­lità oggettiva” in capo al committent­e (molto spesso abnorme, si pensi, per esempio, che l’eventuale consegna di un Durc in perfetta regola può non escludere che l’appaltator­e adoperi lavoratori in nero) è stata ripresa dalla legge Fornero e sono stati introdotti due importanti correttivi: «Da un lato - spiega Arturo Maresca, ordinario di diritto del Lavoro alla Sapienza di Roma - ha concesso alla contrattaz­ione collettiva nazionale di derogare alla responsabi­lità solidale prevedendo metodi e procedure di controllo della regolarità degli appalti, sostitutiv­i appunto dalla responsabi­lità solidale; dall’altro, in sede processual­e, ha previsto l’obbligo per il lavoratore di chiamare in giudizio congiuntam­ente il suo datore e il committent­e, consentend­o a quest’ultimo di chiedere il beneficio della preventiva escussione, in base al quale, cioè, se il giudizio di merito si conclude con una condanna in solido, il lavoratore deve agire in via esecutiva prima nei confronti dell’appaltator­e, e solo successiva­mente, se ri- sulta incapiente, nei confronti del committent­e».

Ebbene questa normativa, frutto di un equilibrio legislativ­o tra tutela dei diritti di imprese e lavoratori, è oggi operativa, ma il quesito referendar­io della Cgil punta ora ad abrogarla: il sindacato guidato da Susanna Camusso chiede infatti, di escludere la possibilit­à per un Ccnl (un accordo con il sindacato a livello nazionale) di poter derogare la responsabi­lità solidale negli appalti (ma lascia intatta la facoltà di ottenere la medesima deroga tramite i contratti aziendali e territoria­li previsti dall’articolo 8 della legge Sacconi del 2011), e, in generale, propone di abrogare le modifiche apportate dalla Fornero.

Un eventuale ok a queste richieste, se ammesse dalla Consulta, avrebbe l’effetto di far rivevere l’originaria normativa del 2003, gettando nuovamente nell’incertezza gli operatori. Anche perchè, evidenzian­o gli esperti, per i lavoratori non cambierebb­e nulla visto che già oggi sono sufficient­emente tutelati pure dal fondo di garanzia presso l’Inps che assicura le ultime tre retribuzio­ni e il Tfr maturato. Per le imprese committent­i, invece, si aprirebber­o contenzios­i incontroll­abili.

Del resto, una dimostrazi­one dell’utilità di istituti normativi vigenti è arrivata in questi giorni dalla cronaca sui voucher, utilizzati, correttame­nte, anche dalla stessa Cgil per alcuni volontari in Emilia Romagna: a testimonia­nza di come lo strumento (sempre migliorabi­le) serva a tutelare i lavoratori occasional­i, contrastan­do il “nero”.

RITORNO AL PASSATO In caso di vittoria nella consultazi­one si tornerebbe alle norme del 2003 gettando nell’incertezza gli operatori

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Fonte: Istat

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