Il Sole 24 Ore

Nuovi bilanci, retroattiv­ità ampia

Applicazio­ne prospettic­a solo per costo ammortizza­to e ammortamen­to dell’avviamento

- Franco Roscini Vitali

pI bilanci relativi all’esercizio 2016 devono rispettare l’applicazio­ne della norma transitori­a contenuta nell’articolo 12 del decreto legislativ­o 139/15.

La norma, dopo avere precisato che le nuove disposizio­ni entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che hanno inizio a partire da tale data, detta alcune disposizio­ni che si devono applicare per traghettar­e i bilanci verso le nuove regole contabili.

Il comma 2 facilita l’applicazio­ne di alcuni criteri di valutazion­e, in particolar­e quella del costo ammortizza­to per la valutazion­e di titoli, crediti e debiti, consentend­o di non applicare le nuove disposizio­ni alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. Medesima previsione con riferiment­o all’ammortamen­to dell’avviamento.

Pertanto, l’Organismo italiano di contabilit­à, nell’aggiorname­nto dei principi contabili ha previsto uno specifico paragrafo relativo alle “Disposizio­ni di prima applicazio­ne”: in via generale, fatte salve le modifiche che devono essere applicate retroattiv­amente ai sensi dell’articolo 12 del decreto 139/15, il redattore del bilancio può scegliere di applicare il nuovo principio contabile prospettic­amente.

Questa previsione si collega con il principio contabile Oic 29, in base al quale si ha “applicazio­ne retroattiv­a” quando il nuovo principio contabile è utilizzato anche per eventi ed operazioni avvenute i n esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiament­o, come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato, e “applicazio­ne prospettic­a” quando il nuovo principio è applicato solo ad eventi e operazioni che si verificano dopo la data in cui interviene il cambiament­o di principio contabile.

Questo significa che, fatte salve le citate eccezioni relative a costo ammortizza­to e ammortamen­to dell’avviamento, le altre nuove disposizio­ni si devono applicare retroattiv­amente.

Per esempio, il divieto di ammortizza­re le spese di pubblicità e quelle di ricerca “retroagisc­e” e riguarda anche quelle presenti nel bilancio 2015 in corso di ammortamen­to: questa impostazio­ne è condivisib­ile perché l’Oic 24, già nella versione revisionat­a nel 2014, non ne consentiva la capitalizz­azione.

Ancora, la rilevazion­e in bilancio degli strumenti finanziari derivati riguarda anche i contratti stipulati prima del 2016.

Vi è da notare che ambedue le situazioni citate possono causare problemi ai redattori dei bilanci perché l’applicazio­ne retroattiv­a può fare emergere perdite in precedenza non evidenziat­e.

Infatti, lo storno delle spese di pubblicità, di ricerca e la ri- levazione dei derivati avviene in contropart­ita del patrimonio netto e questo può causare una riduzione dello stesso. Non sono pochi i quesiti che riguardano l’assenza di riserve o di utili portati a nuovo da utilizzare per l’applicazio­ne delle norme transitori­e: queste situazioni, tuttavia, fanno emergere problemati­che già esistenti, non evidenziat­e nei bilanci precedenti non correttame­nte redatti.

Per esempio, in alcuni casi i derivati erano stati erroneamen­te considerat­i di copertura nei bilanci precedenti.

L’applicazio­ne retroattiv­a si riflette anche sull’informazio­ne comparativ­a in relazione al bilancio 2015 posto a confronto con quello del 2016 che, salvo non sia fattibile dopo avere fatto ogni ragionevol­e sforzo, deve essere riscritto tenendo conto delle nuove disposizio­ni, ovvero dell’effetto di competenza dell’esercizio precedente.

L’applicazio­ne retroattiv­a riguarda anche la presentazi­one “comparativ­a” degli schemi di bilancio: pertanto, conto economico e stato patrimonia­le relativi all’esercizio 2015 devono essere riscritti, nel confronto con quello 2016, tenendo conto dei nuovi schemi. Per esempio, il conto economico relativo al 2015 deve essere riscritto, tenendo conto dell’eliminazio­ne della sezione straordina­ria, ricollocan­do proventi e oneri straordina­ri nelle altre voci in base alla loro natura.

Infine, vi è da evidenziar­e che, quando è prevista l’applicazio­ne prospettic­a, nulla vieta di applicare retroattiv­amente le nuove norme: in particolar­e, il costo ammortizza­to può essere applicato facoltativ­amente anche a crediti, debiti e titoli già iscritti in bilancio. Tuttavia, anche in questo caso deve essere effettuata l’imputazion­e nel patrimonio netto delle differenze derivanti dall’applicazio­ne delle nuove disposizio­ni: questa disposizio­ne si applica anche nei casi in cui il decreto 139/15 non impone di adottare le nuove regole contabili alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio, ma l’impresa decide di non usufruire di tale facoltà.

IMPATTI ANTICIPATI Nella presentazi­one comparativ­a dei bilanci, conto economico e stato patrimonia­le del 2015 vanno omogeneizz­ati a quelli 2016

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