Il Sole 24 Ore

Fiscalità differita, la manovra cambia i rendiconti

- F.R.V.

pLe disposizio­ni contenute nella legge di bilancio 2017 comportano alcuni effetti contabili relativi all’iscrizione in bilancio della fiscalità differita.

Il problema non riguarda il superammor­tamento del 140% e neppure l’iperammort­amento del 250 per cento.

Le maggiorazi­oni del 40 e 150 per cento del costo dei beni materiali i nteressati alle agevolazio­ni in questione, si riflettono nel pari incremento degli ammortamen­ti e comportano una variazione in diminuzion­e nel modello Redditi 2017 (che sostituisc­e Unico, si veda articolo a pag. 12) ai fini delle imposte sui redditi: in bilancio l’ammortamen­to è effettuato in base ai criteri civilistic­i e l’ulteriore quota deducibile, pari al 40 e 150%, è dedotta ai fini delle imposte dirette mediante variazione in diminuzion­e (la norma non riguarda l’Irap). L’agevolazio­ne non ha alcun effetto ai fini della determinaz­ione delle plus/minusvalen­ze al momento della cessione dei beni oggetto della stessa.

La norma di favore più che un incremento degli ammortamen­ti deducibili, si traduce nell’incremento del costo di acquisto dei beni e, di conseguenz­a, non costituisc­e una sorta di ammortamen­to accelerato: è il costo che è incrementa­to - ovvero la base di calcolo degli ammortamen­ti - e di conseguenz­a il beneficio fiscale è definitivo, trattandos­i di un «incremento virtuale ai soli fini della base di commisuraz­ione dell’ammortamen­to fiscale».

Le variazioni che si generano sono di carattere definitivo e non temporaneo e per questo non è necessario iscrivere in bilancio le imposte differite: si può fare riferiment­o al paragrafo 54 dell’Oic 25, principio contabile che riguarda la contabiliz­zazione delle imposte sul reddito.

Per i beni detenuti in leasing, analoghe disposizio­ni riguardano la deducibili­tà della quota capitale dei canoni e degli ammortamen­ti calcolati sul prezzo di riscatto.

Discorso diverso riguarda la rivalutazi­one dei beni (e delle partecipaz­ioni) risultanti nel bilancio al 31 dicembre 2015, riconosciu­ta fiscalment­e dal terzo esercizio successivo a quello nel quale è eseguita, in sostanza dal 2019 (plus/minusvalen­ze dal 2020).

In questo caso gli ammortamen­ti effettuati sui nuovi valori rivalutati negli esercizi 2017 e 2018, hanno rilevanza fiscale solo per la quota parte riferita ai valori ante-rivalutazi­one e, per la differenza, comportano una variazione fiscale temporanea in aumento nel modello Redditi. Nessun problema, invece, per gli ammortamen­ti contabiliz­zati nell’esercizio 2016, nel quale è effettuata la rivalutazi­one, che sono calcolati sui valori ante rivalutazi­one perché questa è operazione successiva (Oic, Documento interpreta­tivo 3/09 della legge di rivalutazi­one n. 185/08): gli ammortamen­ti sui nuovi valori si calcolano dal 2017.

Fanno eccezione i beni immobili per i quali i maggiori valori iscritti in bilancio «si consideran­o riconosciu­ti con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2018».

Pertanto, se ricorrono le condizioni indicate nel principio contabile Oic 25, si iscrivono le imposte differite attive in relazione agli ammortamen­ti effettuati nel 2017 e 2018 che saranno recuperate al termine dell’ammortamen­to civilistic­o.

Invece, il principio contabile Oic 25 precisa che non è necessario iscrivere le imposte differite sulla riserva in sospension­e d’imposta originata a seguito della rivalutazi­one (affrancabi­le con sostitutiv­a del 10%) quando vi sono scarse probabilit­à di distribuir­la ai soci, tenendo conto dell’andamento storico di distribuzi­one dei dividendi e della presenza di altre riserve distribuib­ili.

VALUTAZION­I OPPORTUNE Le imposte differite sulla riserva in sospension­e d’imposta post rivalutazi­one non sono da iscrivere se le probabilit­à di distribuir­la ai soci sono scarse

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