Quadro ad hoc per l’integrativa
La cooperative compliance lancia la sfida di una nuova collaborazione fra Fisco e grandi imprese. Ma deve fare i conti con due problemi: i premi ancora circoscritti e la platea ridotta.
Ma facciamo un passo indietro. Con il comunicato stampa pubblicato il 5 gennaio (si veda Il Sole 24 Ore di ieri), l’agenzia delle Entrate ha tirato le somme, dando l’annuncio dell’accordo con la Ferrero, della primissima fase di applicazione dell’istituto della cooperative compliance, previsto dal decreto legislativo 128/2015 e ispirato alla collaborazione preventiva tra Fisco e contribuente e alla gestione del rischio fiscale.
Il regime dell’adempimento collaborativo è ormai da tempo il vessillo dell’auspicato nuovo rapporto Fisco-contribuente. Tendere alla certezza del diritto e alla prevedibilità dell’imposizione è quasi più importante che abbassare le aliquote di imposta e per le aziende la reputazione fiscale è un bene da tutelare.
In fase di prima applicazione possono accedere al regime: 1 i soggetti (residenti e non) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a 10 miliardi di euro; 1 quelli che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al progetto pilota; 1 indipendentemente dal volume di affari o di ricavi conseguito, i contribuenti che si adeguano alla risposta all’interpello sui nuovi investimenti disciplinata dal decreto legislativo 147/2015.
Il provvedimento 54237/2016 del 14 aprile 2016 ha esteso la partecipazione al regime anche alle società appartenenti al gruppo del soggetto istante che svolgono funzioni di indirizzo nel sistema di controllo del rischio fiscale, pur se al di sotto dei requisiti dimensionali richiesti.
La norma prevede, poi, che il regime sarà ampliato da un decreto ad hoc del Mef a tutti i “grandi contribuenti” con volume d’affari superiore ai 100 milioni. Fino ad allora l’isituto resta purtroppo riservato a pochi, se non pochissimi, eletti.
Il provvedimento individua i requisiti che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve presentare per garantire l’accesso al regime, in una logica simile a quella del decreto legislativo 231/2001 (in un’epoca in cui l’introduzione del reato di autoriciclaggio ha di fatto reso rilevanti a tali fini anche i reati tributari).
La sussistenza dei requisiti è verificata i n contraddittorio con l’istante, nel corso del quale possono essere definiti anche i necessari interventi di adeguamento.
I benefici previsti per chi aderisce sono il dimezzamento dei termini di risposta alle istanze di interpello (45 giorni), l’esonero dalle garanzie per i rimborsi, la riduzione alla metà delle sanzioni tributarie con sospensione della riscossione fino alla definitività dell’accertamento per i contribuenti che comunicano tempestivamente situazioni che possano generare rischi fiscali e l’obbligo per l’agenzia delle Entrate di notiziare il Pm che l’azienda è in regime di adempimento collaborativo. Questi benefici, pur se di assoluto rilievo, non sembrano, però, dotati dell’appeal necessario per il decollo definitivo dell’istituto. Avrebbero aumentato ulteriormente l’attrattività del regime, ad esempio, la previsione di una causa di esclusione della punibilità sul fronte penale, la totale esclusione di sanzioni amministrative e l’individuazione più puntuale di quali adempimenti possono essere “tagliati”.
Allo stato attuale e al netto dei suoi limiti all’accesso (che si spera vengano superati a breve) il regime di cooperative compliance sembra interessante più come complemento ad altre forme di dialogo con il fisco dove le aziende e i gruppi già fanno disclosure del proprio business model, come il ruling internazionale o l’interpello sui nuovi investimenti. In questa veste può essere riguardato come un plus aggiuntivo nell’ottica di incrementare la reputazione fiscale, oggi sempre più un asset per le aziende.
I PUNTI CRITICI Sulle prospettive dell’istituto pesano la platea ridotta dei destinatari e il ventaglio limitato dei benefici per l’adesione