Il Sole 24 Ore

In SP i crediti da integrativ­e lunghe

Compensazi­one già a partire dal saldo delle imposte 2016

- Luca Gaiani

La nuova dichiarazi­one dei redditi 2017 apre le porte alle integrativ­e a favore “lunghe”. Il modello SP, diffuso in bozza dalle Entrate il 5 gennaio, contiene un nuovo prospetto “DI” nel quale vanno riportati i crediti derivanti da dichiarazi­oni a favore presentate oltre il termine di quella successiva, che si possono compensare solo con debiti maturati dall’anno seguente. Entrano nella integrativ­a lunga anche le correzioni di errori contabili, con la conseguent­e eliminazio­ne del meccanismo previsto dalla circolare 31/E/2013.

Integrativ­e a favore lunghe

Il Dl 193/2016 ha corretto il comma 8-bis dell'articolo 2 del Dpr 322/1998 prevedendo espressame­nte che le dichiarazi­oni integrativ­e a favore possono essere presentate entro la scadenza dei termini per la notifica degli accertamen­ti. La disposizio­ne prevede che i crediti emergenti da tali integrativ­e “lunghe” (cioè inviate oltre il termine della dichiarazi­one successiva) sono utilizzabi­li per il versamento di debiti maturati dal periodo di imposta seguente rispetto a quello di presentazi­one. I crediti che emergono dal modello integrativ­o in termine “lungo”, precisa la legge, vanno poi inseriti nella dichiarazi­one fiscale (redditi o Irap) riferita all'anno di presentazi­one dell'integrativ­a.

Resta ferma la compensazi­one dei crediti generati da integrativ­e a favore riguardant­i la correzione di errori contabili (costi e ricavi fuori competenza).

Nuovo quadro DI

Il modello Redditi 2017 delle società di persone, diffuso in bozza dalle Entrate (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), recepisce le novità apportate dal Dl 193/2016 in tre punti. In primo luogo scompare la casella “integrativ­a a favore”, dato che, come spiegano le istruzio- ni, i termini di presentazi­one di tutte le integrativ­e (a favore e a sfavore) sono ora uniformati. Viene inoltre introdotto un nuovo quadro “DI” nel quale si evidenzian­o i saldi a credito che sono scaturiti dalle integrativ­e a favore “lunghe” presentate nel corso del 2016 (evidenteme­nte a partire dal 24 ottobre, data di entrata in vigore del decreto 193). Infine, viene eliminato il prospetto “Errori Contabili” presente nel quadro RS, poiché anche per la correzione di tali errori si utilizza ora l'integrativ­a a favore “lunga”, essendo dunque cancellata la procedura di “trasciname­nto” dei crediti fino all'ultima dichiarazi­one, che era stata prevista dalla circolare 31/E del 2013.

Chi ha presentato nel 2016 una integrativ­a a favore “lunga” (ad esempio Unico 2013 – redditi 2012), con evidenza di un credito, dovrà ora riportare tale importo nel quadro DI del modello 2017, indicando il codice tributo e l'anno di riferiment­o. Questo credito concorre a formare la liquidazio­ne di quel tributo nella presente dichiarazi­one e verrà dunque scalato dal debito relativo da esporre nel quadro RX (debito che va esposto già al netto del credito da integrativ­a “lunga”). Trattandos­i di modello SP, i crediti da integrativ­e a favore possono riguardare solo imposte sostitutiv­e, dato che la minor Irpef finirà nelle dichiarazi­oni dei soci. Ipotizzand­o, invece, la posizione di un soggetto Ires (modello Redditi 2017 SC di prossima pubblicazi­one), il credito emerso dalla integrativ­a a favore sul 2012, presentata nel 2016, dopo il transito nel quadro DI, andrà a ridurre il debito Ires 2016 da riportare in RX e da versare a giugno 2017; qualora emerga un saldo a credito (debito 2016 inferiore al credito da integrativ­a 2012), il credito netto verrà esposto nel quadro RX per la sua possibile compensazi­one nel 2017.

Errori contabili a parte

La nuova integrativ­a “lunga” copre, come detto, anche la correzione di errori contabili. Nel quadro DI, i crediti derivanti da dichiarazi­oni presentate per correggere tali errori vanno esposti distintame­nte. Questa evidenza, anche se dal modello delle società di persone ciò ancora non si evince (non potendovi essere in tale modello crediti da imposte sui redditi), dovrebbe derivare dalla possibilit­à, prevista dal nuovo articolo 2 del Dpr 322, di compensare immediatam­ente i crediti da correzione di errori contabili anche se derivanti da dichiarazi­oni a favore in termine “lungo”. Per la conferma, si dovranno attendere le istruzioni al modello delle persone fisiche o delle società di capitali.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy