Il Sole 24 Ore

In precompila­ta i dati delle parafarmac­ie

- Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi

pSe non mancano le novità sul 730/2017 e sulla dichiarazi­one per le società di persone, le cui bozze sono state pubblicate giovedì dalle Entrate sul sito, sono in arrivo cambiament­i anche per la precompila­ta: questa infatti imbarca una serie di nuovi dati che confluiran­no nella dichiarazi­one che i contribuen­ti troveranno online nella loro area riservata dello stesso sito entro il prossimo aprile e che si aggiungono a quelli che già vengono acquisiti da tempo. L’obiettivo (ambizioso) è quello di chiudere il triennio di sperimenta­lità previsto dal Dlgs 175/2014 (2014, 2015 e 2016) con un sistema che, almeno per quanto riguarda i dati relativi ai redditi e agli oneri, sia affidabile e completo. La sensazione è che, nonostante gli sforzi profusi (soprattutt­o dai contribuen­ti e dagli intermedia­ri), ci sia ancora parecchio da fare.

Dal 2017 nuovi soggetti sono obbligati a trasmetter­e al Sts (sistema tessera sanitaria) i dati delle spese (detraibili) sostenute dalle persone fisiche nel cor- so del 2016. Si tratta delle cosiddette “parafarmac­ie”, degli iscritti agli Albi profession­ali degli psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica, dei veterinari e degli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico. Non sono solo questi i nuovi dati che gli utenti troveranno nella precompila­ta relativa al 2016. Il decreto del Mef dello scorso 1° dicembre, infatti, ha previsto l’obbligo per coloro che hanno erogato rimborsi relativi alle spese universita­rie, di comunicare i rimborsi del 2016, con l’indicazion­e dei dati dello studente e dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. Lo stesso decreto ha previsto l’obbligo per gli amministra­tori di condominio di trasmetter­e una comunicazi­one contenente i dati relativi alle spese sostenute nel 2016 dal condominio, per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualific­azione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenzia­li, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodom­estici finalizzat­i all’arredo delle parti co- muni dell’immobile oggetto di ristruttur­azione. Gli amministra­tori di condominio dovranno indicare le quote di spesa imputate ai singoli condòmini in modo da poter attribuire a ciascun contribuen­te la detrazione Irpef in relazione alla spesa effettivam­ente rimasta a carico dello stesso. La comunicazi­one presenta qualche criticità perché non è chiaro quali soggetti interessi di preciso (la disposizio­ne fa riferiment­o ai soli “condòmini” e non anche agli inquilini e agli usufruttua­ri) e come debbano essere trattati i casi di morosità degli stessi.

Per tutti questi casi di primo invio dei dati utili alla precompila­ta si applica ad ogni buon conto il comma 5-ter del Dlgs 175/2014 che prevede la non sanzionabi­lità nei casi di lieve tardività o di errata trasmissio­ne dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazi­one precompila­ta.

SPESE DEI CONDOMINI Gli amministra­tori dovranno comunicare i costi per ristruttur­azioni, riqualific­azioni e acquisto di mobili per le parti comuni degli edifici

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