In precompilata i dati delle parafarmacie
pSe non mancano le novità sul 730/2017 e sulla dichiarazione per le società di persone, le cui bozze sono state pubblicate giovedì dalle Entrate sul sito, sono in arrivo cambiamenti anche per la precompilata: questa infatti imbarca una serie di nuovi dati che confluiranno nella dichiarazione che i contribuenti troveranno online nella loro area riservata dello stesso sito entro il prossimo aprile e che si aggiungono a quelli che già vengono acquisiti da tempo. L’obiettivo (ambizioso) è quello di chiudere il triennio di sperimentalità previsto dal Dlgs 175/2014 (2014, 2015 e 2016) con un sistema che, almeno per quanto riguarda i dati relativi ai redditi e agli oneri, sia affidabile e completo. La sensazione è che, nonostante gli sforzi profusi (soprattutto dai contribuenti e dagli intermediari), ci sia ancora parecchio da fare.
Dal 2017 nuovi soggetti sono obbligati a trasmettere al Sts (sistema tessera sanitaria) i dati delle spese (detraibili) sostenute dalle persone fisiche nel cor- so del 2016. Si tratta delle cosiddette “parafarmacie”, degli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica, dei veterinari e degli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico. Non sono solo questi i nuovi dati che gli utenti troveranno nella precompilata relativa al 2016. Il decreto del Mef dello scorso 1° dicembre, infatti, ha previsto l’obbligo per coloro che hanno erogato rimborsi relativi alle spese universitarie, di comunicare i rimborsi del 2016, con l’indicazione dei dati dello studente e dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. Lo stesso decreto ha previsto l’obbligo per gli amministratori di condominio di trasmettere una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nel 2016 dal condominio, per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti co- muni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Gli amministratori di condominio dovranno indicare le quote di spesa imputate ai singoli condòmini in modo da poter attribuire a ciascun contribuente la detrazione Irpef in relazione alla spesa effettivamente rimasta a carico dello stesso. La comunicazione presenta qualche criticità perché non è chiaro quali soggetti interessi di preciso (la disposizione fa riferimento ai soli “condòmini” e non anche agli inquilini e agli usufruttuari) e come debbano essere trattati i casi di morosità degli stessi.
Per tutti questi casi di primo invio dei dati utili alla precompilata si applica ad ogni buon conto il comma 5-ter del Dlgs 175/2014 che prevede la non sanzionabilità nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.
SPESE DEI CONDOMINI Gli amministratori dovranno comunicare i costi per ristrutturazioni, riqualificazioni e acquisto di mobili per le parti comuni degli edifici