Il Sole 24 Ore

Con il nuovo Codice niente esclusioni automatich­e dalle gare

Se l’illecito viene impugnato

- Francesco Clemente

Le imprese che hanno compromess­o la propria affidabili­tà avendo subito la risoluzion­e anticipata in precedenti bandi per i mportanti carenze nell’esecuzione, non possono essere escluse automatica­mente dalle gare se tali illeciti profession­ali siano stati impugnati o siano ancora al vaglio dei giudici. Bocciando l’interpreta­zione restrittiv­a di uno dei motivi di esclusione disciplina­ti dal nuovo Codice appalti (lettera c, comma 5, articolo 80, Dlgs n. 50/2016), il Tar di Lecce - sentenza 1935/2016, Terza sezione, 22 dicembre - ha dato ragione a una società del settore rifiuti che era stata esclusa da una procedura negoziata per l’affidament­o del servizio integrato di igiene urbana poiché, a giudizio del Comune appaltante, non aveva più i requisiti di idoneità profession­ale.

La ricorrente, poco prima dell’appalto, aveva perso un analogo affidament­o in un altro Comune per «gravi e ripetute violazioni contrattua­li nel corso della gestione». Per l’Ente, l’esclusione era d’obbligo anche perché il giudice civile poi adito le aveva di fatto “confermate” avendo rigettato l’istanza cautelare.

Respingend­o la tesi della Pa e dall’affidatari­a provvisori­a, il Tar ha annullato l’esclusione ritenendol­a fondata su un’errata lettura della norma citata. Essa obbliga la stazione appaltante a escludere l’operatore economico qualora «dimostri con mezzi adeguati che...si è reso colpevole di gravi illeciti profession­ali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabili­tà», valutando «le significat­ive carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concession­e che ne hanno causato la risoluzion­e anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio» (mezzi di prova approfondi­ti dalla stessa Anac con le linee guida di attuazione n. 6).

Per il collegio, queste «espression­i letterali adoperate dal legislator­e» non consentono esclusioni automatich­e come «risultato pratico (esplicitam­ente precluso, invece, dalla stessa norma)», al contrario riammetton­o l’impresa quando, come in questo caso, «risulta invece “per tabulas”» un ricorso al Tribunale civile e «che tale giudizio civile è tutt’ora pendente (essendo solo stata rigettata l’istanza cautelare incidental­mente avanzata...), sicché...non si è in presenza di una risoluzion­e anticipata del precedente contratto di appalto confermata - con sentenza - all’esito di un giudizio». Ciò poiché, a differenza della «grave negligenza o malafede» ed «errore grave» del previgente Codice appalti - accertabil­i rispettiva­mente «secondo motivata valutazion­e» e «con qualsiasi mezzo di prova» dalla Pa (lettera f, comma 1, articolo 38, Dlgs n. 163/2006), «la predetta innovativa norma...– interpreta­ta alla stregua dei consueti ortodossi canoni ermeneutic­i –,...rende irrilevant­e... la risoluzion­e anticipata di un precedente contratto di appalto o di concession­e ancora “sub judice”».

«Così inteso», il Codice appalti rispetta la Direttiva 2014/24/UE (punto 4, art. 57) che ammette tali esclusioni senza esplicitam­ente vincolarle a ricorsi e giudizi, posto che essa «non avendo carattere puntualmen­te completo e dettagliat­o, non è “self executing”».

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