Da lunedì un arbitro anche per chi investe
L’organismo promosso dalla Consob prenderà in esame solo le richieste precedute da un reclamo
Anche per chi fa un investimento arriva la possibilità di utilizzare una procedura arbitrale a prezzi contenuti e facilmente accessibili. Lunedì 9 gennaio, parte ufficialmente l’attività dell’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf) e sarà possibile da quella data presentare i ricorsi on line. Ma attenzione: potranno farlo solamente coloro che si saranno organizzati per tempo presentando un reclamo all’intermediario rispetto al quale è sorta la controversia che si intende proporre davanti alla struttura messa in campo dalla Consob.
Il ricorso – occorre ricordarlo – è completamente gratuito per il risparmiatore/investitore retail. E ancora: l’esito del ricorso non comporta l’obbligo di adeguarsi per l’intermediario, in quanto vige la stessa sanzione reputazionale prevista per l’Arbitro bancario finanziario: chi non si adegua, viene segnalato sul sito dell’Acf, sulla prima pagina del sito dell’intermediario e su due quotidiani nazionali (vedi anche pagina successiva). Nel caso dell’omologo «bancario» il sistema ha funzionato molto bene, nel campo degli investimenti in effetti la sanzione reputazionale potrebbe essere ancora più rilevante e quindi convincente.
il reclamo
Un passaggio necessario, come si diceva, per proporre il ricorso all’Arbitro per le controversie finanziarie è aver proposto il reclamo all’intermediario il cui comportamento si vuole «denunciare». La regola vale allo stesso modo per l’Arbitro bancario finanziario e per tutte le altre forme di Adr (la sigla inglese per indicare le modalità di risoluzione delle controversie alternative al ricorso al giudice), per un motivo molto semplice: si tratta di modalità che vogliono ridurre il contenzioso e quindi presuppongono che si sia avviato prima un confronto con la controparte. Nel caso dell’Acf occorrerà aspettare 60 giorni se non arriva nessuna risposta da parte dell’intermediario oppure il momento in cui si riceve la risposta se questa viene ritenuta non soddisfacente dal cliente. Anche per i primi ricorsi occorrerà che questi tempi siano stati rispettati. Quindi inutile mandare subito un ricorso che si rischia di vedere respinto; possono farlo invece coloro che hanno già presentato un reclamo e hanno avuto una risposta negativa oppure che non abbiano avuto una risposta e siano passati 60 giorni (e però non più di un anno).
il ricorso
Nelle schede riportate in questa pagina e nella prossima si spiega (sulla base dei materiali illustrativi della Consob) quali sono gli intermediari che si possono «contestare» e cosa si intende per investimenti. Quanto ai motivi occorre ricordare che – come spiega sempre Consob – l’Acf «può decidere solo su controversie relative alla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico quando prestano servizi di investimento e il servizio di gestione collettiva del risparmio».
L’estensione di questa indicazione ovviamente dipenderà molto dall’interpretazione che darà alla formula lo stesso Acf. E proprio dal punto di vista delle «competenze» sono importanti le decisioni che l’Acf prenderà sulla questione della quattro banche risolte a fine 2015 e dei clienti Mps. Nel primo caso è infatti prevista dalla legge una procedura arbitrale ad hoc presso l’Anac, l’authority anticorruzione. È da intendersi come esclusiva o come una possibilità in più? In questo secondo caso ovviamente potrà intervenire sui casi aperti anche l’Acf, tenendo conto che l’arbitro Anac – per quanto venga dato sempre più come imminente – non esiste ancora.
Nelle interviste riportate in queste pagine, viene sottolineata l’importanza che avranno le segreterie tecniche per un corretto funzionamento della nuova struttura arbitrale. Alla Consob dovranno valutare anche il numero di ricorsi che arriverà per calibrare la segreteria.