Un organismo sciolto da formalismi
Sta per partire l’Arbitro per le controversie finanziarie. Lei è stato presidente di collegio dell’Abf. Cosa consiglierebbe ai componenti del nuovo organismo?
I componenti dell’Acf non hanno sicuramente bisogno di consigli. Dall’esperienza nell’Abf posso trarre solo l’indicazione che l’attività della segreteria è fondamentale per il buon funzionamento dei collegi. L’Abf non avrebbe potuto funzionare bene senza una segreteria composta da funzionari di alto livello. Occorre poi vigilare affinché la segretaria abbia una dimensione adeguata e quindi si pianifichino incrementi di personale a fronte del prevedibile numero crescente di ricorsi. Ciò è tanto più necessario in quanto l’Acf è composto da un solo collegio, ossia è probabilmente sottodimensionato. Suggerirei anche di adottare uno stile delle decisioni conciso, ispirandosi alle recenti raccomandazioni del presidente della Cassazione, Giovanni Canzio. Per le controversie seriali non si deve avere remore ad adottare modelli di decisioni brevi e predefiniti. Le decisioni che dialogano con la dottrina è meglio lasciarle alla Corte di Cassazione che ha la funzione di garantire una uniforme interpretazione del diritto che, invece, non compete ad un organismo di Adr.
E a un investitore che vuole fare un ricorso?
A un investitore che abbia ragioni da far valere suggerirei di fare ricorso all’Acf prima di tentare altre strade. Costa sicuramente meno, è quasi sicuramente più efficace ed, almeno all’inizio, più veloce.
Quando conviene munirsi di un consulente tecnico o di un avvocato per presentarlo?
L’assistenza di un avvocato dipende molto dalla complessità della controversia. In materia finanziaria la complessità è spesso elevata. Pertanto l’assistenza di un consulente o di un avvocato è consigliabile. Tuttavia si deve ricordare che l’esito di un ricorso davanti un organo competente e specializzato dipende più dal suo fondamento che dal modo in cui è formulato. Nella mia esperienza all’Abf non ricordo casi di ricorsi respinti per difetti di forma. Quando pervenivano ricorsi del tutto incomprensibili si chiedevano spiegazioni per vie brevi. I ricorsi inammissibili sono stati solo quelli palesemente infondati non quelli scritti male.
È vero che i ricorsi presentati personalmente sui piccoli casi vengono visti più benevolmente?
Nella mia esperienza al collegio di Milano la categoria della «benevolenza» non è mai esistita. Si applicava il diritto vigente e basta. È vero però che un organo di Adr è per sua natura sciolto da formalismi e rappresenta un canale di accesso alla giustizia che deve essere alla portata di tutti, specie i più deboli. È ovvio quindi che si dedicasse un certo sforzo a dare veste giuridica a lagnanze formulate in modo approssimativo purché vi si potesse scorgere un qualche fondamento.