Il Sole 24 Ore

Richieste facilitate alla Pa trasparent­e

Accesso civico ampliato ai documenti non soggetti a pubblicazi­one ma mancano le sanzioni per chi non risponde

- di Valeria Uva Servizio

Le linee guida dell’autorità anticorruz­ione hanno semplifica­to molto le richieste inviate online dai cittadini alla Pa. Basta una email all’ufficio con fotocopia del documento di identità. È partito così il «Freedom of informatio­n act» italiano, al quale tut- te le amministra­zioni pubbliche devono adeguarsi dal 23 dicembre scorso.

Abattere tutti sul tempo è stato - e non poteva essere altrimenti - il dipartimen­to della Funzione pubblica di Marianna Madia, “padre” del decreto Foia sulla trasparenz­a della Pa; il dipartimen­to ha pubblicato online il modulo per il nuovo accesso già il 23 dicembre. Esattament­e il giorno del debutto, senza attendere le istruzioni dell’Anticorruz­ione di Cantone, che sono arrivate a stretto giro, il 28 dicembre.

Rispetto alla bozza in consultazi­one, le linee guida Anac sull’accesso hanno semplifica­to molto le richieste di conoscenza dei dati trasmesse online. Non più, come sembrava in un primo momento, domande da corredare con firma digitale, Spid (Sistema pubblico di identità digitale, ovvero la password unica per tutta la Pa) e posta elettronic­a certificat­a, ma via libera a una semplice mail agli uffici in possesso dei dati o all’Urp con fotocopia del documento di identità.

È partita così la rivoluzion­e del Foia italiano (il Freedom of informatio­n act, dal nome della prima legge americana pioniera della trasparenz­a), il Dlgs 97/2016 al quale tutte le amministra­zioni pubbliche dovevano adeguarsi, appunto, entro il 23 dicembre scorso e che spalanca per cittadini e associazio­ni la porta su un ventaglio più ampio di documenti e informazio­ni. Ma la lista delle eccezioni da tenere riservate comincia già ad allungarsi e obbligherà gli enti a una complessa valutazion­e. Senza contare poi che per chi fa “orecchie da mercante” alle richieste non sono previste sanzioni.

Il nuovo accesso generalizz­ato va oltre gli obblighi di trasparenz­a previsti finora. La conoscenza non è più limitata alle in- formazioni che comunque la Pa deve (o meglio, avrebbe dovuto) rendere note online (il cosiddetto accesso civico semplice), ma si estende anche a tutti gli altri atti, finora non conoscibil­i, perché non soggetti a pubblicazi­one obbligator­ia.

Per citare un esempio, prendiamo le spese per il personale di un Comune. Finora la trasparenz­a (Dlgs 33/2013) imponeva di rendere noto solo il costo annuale complessiv­o per gli organici. Ora, invece, con il Foia sarà possibile chiedere (e ottene- re) la spesa per un singolo ufficio o distinta per funzioni o ruoli. E ancora: i genitori potranno chiedere alla scuola dei figli il certificat­o di collaudo dell’edificio o conoscere il grado di rischio sismico. Questo strumento di controllo è in mano a chiunque; non ci sono limitazion­i soggettive o posizioni specifiche da vantare: tutti possono richiedere i dati, anche se non collegati a un proprio interesse da tutelare. E senza obbligo di motivazion­e concreta. Ma come dimostra anche il grafico a fianco, il percorso da seguire può risultare complesso, soprattutt­o in presenza di controinte­ressati.

L’Italia arriva al controllo dif- fuso sulla macchina pubblica in ritardo: introdotto per la prima volta negli Stati Uniti nel 1966, il Foia è già legge in quasi 90 Stati (in Francia dal 1978, nel Regno Unito dal 2000).

Come funziona

A spiegare i meccanismi di questa nuova trasparenz­a sono per prime le linee guida dell’Autorità anticorruz­ione. Riassume Ida Nicotra, consiglier­a Anac con delega alla trasparenz­a: «Il diritto di accesso diventa la regola e le eccezioni sono le deroghe, tutte da motivare». Già, perché l’amministra­zione quando dice “no” a una richiesta di accesso deve specificar­e nel dettaglio le ragioni del rifiuto. «È quantomeno opportuno - si legge nelle linee guida - indicare le categorie di interessi pubblici o privati che si intendono tutelare e le fonti normative che prevedono l’esclusione o la limitazion­e del diritto di accesso». Non sono ammessi, quindi, rifiuti «generici»; l’amministra­zione deve indicare nel dettaglio (entro 30 giorni dal riceviment­o della richiesta) in quale eccezione all’accesso ricade la richiesta.

«Consigliam­o agli enti pubblici di dotarsi al più presto di un regolament­o per l’accesso, in cui indicare a quale sportello indirizzar­e le domande - continua Nicotra - e di istituire un registro di tutte le domande presentate».

Quello del registro è un suggerimen­to che servirà, poi, all’Anac per avviare il monitoragg­io a un anno dalla partenza del Foia, insieme con il dipartimen­to della Funzione pubblica. Ma - come specifican­o le linee guida - il registro è utile anche alle amministra­zioni «che in questo modo rendono noto su quali documenti, dati o informazio­ni è stato consentito l’accesso in una logica di semplifica­zione delle attività».

Le eccezioni

Sono di due tipi: assolute e relative. Quelle assolute sono anche automatich­e, nel senso che non necessitan­o di valutazion­e discrezion­ale da parte della Pa: oltre al segreto di Stato comprendon­o tutti i casi di divieto di accesso già indicati in altre leggi. Le linee guida Anac ne elencano alcuni: segreto statistico, militare o bancario, industrale o profession­ale. Le eccezioni relative, invece, vanno viste dall’ente caso per caso, bilanciand­o l’interesse al controllo pubblico con quello alla tutela di situazioni specifiche. E qui l’elenco, del decreto prima e il dettaglio delle linee guida poi, è lungo. Gli interessi che prevalgono sulla trasparenz­a possono riguardare, ad esempio, la sicurezza pubblica, indagini penali o ispezioni.

Molto delicato, poi, è il fronte della «tutela della politica economica dello Stato». Secondo l’Anac, nel concetto di stabilità finanziari­a che va preservata possono rientrare le informazio­ni «in possesso di Banca d’Italia, Mef, Consob o Isvap per la salvaguard­ia della stabilità del sistema finanziari­o». Non solo: il “no” potrebbe coprire anche informazio­ni su singole banche o assicurazi­oni per evitare - sottolinea sempre l’Anac - «l’effetto contagio sul sistema finanziari­o italiano». Per capirci: un dossier scottante come quello di Mps potrebbe restare “coperto” in molti aspetti, proprio in nome della stabilità finanziari­a.

Ma il Foia all’italiana ha anche un altro punto debole: la mancanza di sanzioni, amministra­tive e pecuniarie, a carico di chi non garantisce l’accesso. Per difendersi da un’amministra­zione inerte o non trasparent­e c’è solo la via del ricorso, sia interno che al Tar.

I CASI DI ESCLUSIONE Resta un lungo elenco di interessi protetti per i quali si può opporre un «no»: tra questi, anche le notizie su indagini e ispezioni

LA STABILITA’ ECONOMICA Nelle indicazion­i di Cantone la possibilit­à di tenere riservate notizie su banche e assicurazi­oni per evitare l’effetto contagio sul mercato

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