Il Sole 24 Ore

Regime di cassa a corto di istruzioni

Per voci non relative all’attività caratteris­tica la deducibili­tà resta per competenza

- Gianfranco Ferranti

Il regime di cassa che è stato introdotto dalla legge di bilancio, a partire dal 2017, per determinar­e il reddito delle imprese minori e ai fini dell’Irap presenta alcune criticità sulle quali sono necessari intervento sia in via normativa sia in via amministra­tiva. Gli aspetti da chiarire riguardano soprattutt­o la convivenza con il criterio di competenza e l’impossibil­ità di riportare in avanti le perdite.

Il regime di cassa introdotto, a partire dal 2017, per determinar­e il reddito delle imprese minori e ai fini dell’Irap (commi da 17 a 23 della legge 232/16) presenta alcune criticità, connesse alla convivenza con il criterio di competenza e all’impossibil­ità di riportare in avanti le perdite, che richiedono l’adozione di tempestivi chiariment­i, anche in via normativa.

Il criterio di cassa

La norma non chiarisce se il criterio della competenza sia stato soppresso - come lascerebbe intendere l’eliminazio­ne, nel comma 3 dell’articolo 66, del riferiment­o ai primi due commi dell’articolo 109 del Tuir – ovvero resti applicabil­e ai componenti di reddito diversi da quelli contemplat­i nel primo periodo del comma 1 dello stesso articolo. A favore di questa seconda soluzione depone la relazione illustrati­va, in base alla quale la deroga al criterio della competenza opera «sia per i ricavi che per le spese. Restano ferme, invece, le regole di determinaz­ione e imputazion­e temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenz­e, minusvalen­ze, sopravveni­enze, ammortamen­ti e accantonam­enti».

Soltanto nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 66 si fa, in effetti, riferiment­o ai ricavi e agli altri proventi (dividendi e interessi) «percepiti» e alle spese «sostenute». Nel secondo periodo e nel comma 2 si fa, invece, sempliceme­nte rinvio agli articoli del Tuir che disciplina­no i singoli componenti reddituali, senza menzionare la necessità della «percezione» o del «sostenimen­to». Aderendo all’interpreta­zione della relazione il criterio di competenza resterebbe, quindi, applicabil­e, oltre che ai componenti menzionati nella stessa, anche al valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare, ai proventi immobiliar­i e alle perdite di beni strumental­i e su crediti.

Nel successivo comma 3 è poi stabilito che si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizio­ni del Tuir contenute negli articoli espressa- mente menzionati. Dovrebbero, di conseguenz­a, restare deducibili per competenza anche altri componenti negativi, quali i canoni di leasing, gli oneri di utilità sociale e le spese di manutenzio­ne, per prestazion­i di lavoro, relative a più esercizi e concernent­i gli immobili-patrimonio.

Il criterio di cassa sembrerebb­e, quindi, riguardare soltanto i componenti positivi e negativi relativi all’attività “caratteris­tica” dell’impresa, quali quelli in precedenza interessat­i dal meccanismo delle variazioni delle rimanenze, ora abolito (nonché i dividendi, gli oneri fiscali e contributi­vi e gli interessi di mora per i quali si applicava anche in precedenza).

La disciplina appare, però, incerta e confusa e sarebbe opportuno un chiariment­o ufficiale.

Per l’individuaz­ione del momento di incasso o pagamento si potranno applicare i chiariment­i forniti dall’agenzia delle Entrate per gli esercenti arti e profession­i e riguardant­i l’utilizzo di assegni, carte di credito e bonifici (risoluzion­i 77/E del 2007 e 138/E del 2009 e circolare 38/E del 2010).

Le perdite

Le perdite delle imprese minori restano compensabi­li soltanto con i redditi di altra natura posseduti nello stesso anno. La mancata previsione del riporto delle perdite nei periodi successivi provoca una ingiustifi­cata disparità di trattament­o rispetto ai contribuen­ti “forfettari” (ai quali tale possibilit­à è concessa) e appare eccessivam­ente penalizzan­te. I periodi chiusi in perdita sono, infatti, destinati ad aumentare, ad esempio nei casi di pagamento di acquisti di beni che sono venduti nell’anno successivo. Inoltre, nel primo anno in cui si applica il criterio di cassa devono essere dedotte le rimanenze finali del periodo precedente e se il loro importo è elevato appare assai probabile il conseguime­nto di una perdita.

Si ritiene, quindi, opportuno un intervento normativo che estenda a queste imprese la disciplina delle perdite prevista per i soggetti in contabilit­à ordinaria.

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